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Partecipata e concorsi
Questa Amministrazione (Azienda partecipata da Enti Locali) si trova a dover bandire alcuni concorsi per l’assunzione di personale di vari profili. Quali sono i limiti legittimi per la previsione di concorsi non solo per esami ma anche per titoli volendo selezionare per alcuni di questi personale particolarmente qualificato?
a cura di Simone Chiarelli
 
Le Amministrazioni pubbliche possono prevedere, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e discrezionalità di procedere a bandi di concorso per soli esami o per titoli ed esami. Tale scelta non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativo anche se l’individuazione dei titoli valutabili e del peso da attribuire agli stessi incontra qualche limitazione.
Il DPR 9 maggio 1994, n. 487, art. 8 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” detta all’art. 8 alcuni vincoli di carattere generale che sono:
– la valutazione dei titoli va effettuata previa individuazione dei criteri (da inserire nel bando)
– la valutazione è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati
– ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore ad un terzo del massimo (10/30 o equivalente)
– il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.
– la votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame.
Entro questi limiti la giurisprudenza consolidata e costante (anche recente) riconosce un ampio potere discrezionale nell’individuazione della tipologia dei titoli richiesti per la partecipazione da esercitare tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire, suscettibile di sindacato giurisdizionale esclusivamente sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà e ciò sia in fase di predeterminazione (bando) che di valutazione.
Infatti “la Commissione esaminatrice di un pubblico concorso è titolare di ampia discrezionalità nel catalogare i titoli valutabili in seno alle categorie generali predeterminate dal bando, nell’attribuire rilevanza ai titoli e nell’individuare i criteri per attribuire i punteggi ai titoli nell’ambito del punteggio massimo stabilito, senza che l’esercizio di tale discrezionalità possa essere oggetto di censura in sede di giudizio di legittimità, a meno che non venga dedotto l’eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e arbitrarietà”.

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