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I provvedimenti sindacali per rimuovere le occupazioni abusive richiedono i presupposti delle ordinanze contingibili e urgenti
A. Scarsella (La Gazzetta degli Enti Locali 13/2/2020)
L’utilizzo di poteri extra ordinem da parte del sindaco al fine di rimuovere fenomeni di abusivismo, quale l’illecita occupazione di spazi pubblici, richiede l’esistenza dei presupposti normativi della contingibilità, dell’urgenza ed un limite temporale agli ordini impartiti (art. 54, comma 4, TUEL).

È pertanto illegittima un’ordinanza emessa dal sindaco per il rilascio di un immobile pubblico abusivamente occupato laddove la stessa non risulti fondata sui presupposti normativi di cui all’art. 54 del TUEL, in quanto il comma 4-bis dell’art. 54 TUEL, come sostituito dall’art. 8, co. 1, lett. b), d.l. 14/2017, convertito con modificazioni dalla l. 48/2017, che prevede la possibilità di adottare ordinanze volte a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, si colloca sistematicamente nell’ambito dell’istituto generale delle ordinanze extra ordinem

Nella sentenza si conferma che le ordinanze contingibili ed urgenti costituiscono provvedimenti extra ordinem, in quanto dotate di capacità derogatoria dell’ordinamento giuridico, al fine di consentire alla P.A., in deroga al principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi, di sopperire a situazioni straordinarie ed urgenti non fronteggiabili con l’uso dei poteri ordinari.

Presupposti indefettibili delle ordinanze contingibili ed urgenti sono costituiti:

a) dall’impossibilità di differire l’intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di un danno incombente (urgenza);

b) dall’impossibilità di far fronte alla situazione di pericolo incombente con gli ordinari mezzi offerti dall’ordinamento giuridico (contingibilità);

c) dalla precisa indicazione del limite temporale di efficacia, in quanto solo in via temporanea può essere consentito l’uso di strumenti extra ordinem, che permettono la compressione di diritti ed interessi privati con mezzi diversi da quelli tipici indicati dalle legge” (TAR Campania, Napoli, sez. V, 9 novembre 2016 n. 5162 e 17 febbraio 2016 n. 860; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 12 gennaio 2016 n. 69; Cons. di St., sez. V, 26 luglio 2016 n. 3369).

 

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