13/02/2020 – Assistenti sociali: in caso di rapporto esclusivo la Tassa di iscrizione all’Albo resta a carico dell’Ente?

Assistenti sociali: in caso di rapporto esclusivo la Tassa di iscrizione all’Albo resta a carico dell’Ente ?
12 Feb, 2020
Il testo del quesito:
Un dipendente con profilo di Assistente sociale e iscritto all’Albo, nel caso svolga la propria prestazione professionale con vincolo di esclusività nei confronti dell’Ente datore di lavoro, ha diritto al rimborso della relativa Tassa d’iscrizione ?”.
La risposta dei ns. esperti.
La questione posta prende principalmente come punto di riferimento la situazione degli Avvocati degli Enti Locali sui quali si è maggiormente soffermata la giurisprudenza amministrativa e quella della Corte di Cassazione.
Proprio la Suprema Corte, da ultimo con la Sentenza n. 7776/2015, ha affermato che il pagamento della Tassa annuale di iscrizione all’Elenco speciale annesso all’Albo degli avvocati, per l’esercizio della professione forense nell’interesse esclusivo dell’Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che di norma devono gravare sull’Ente stesso.
Quindi, se tale pagamento viene anticipato dall’Avvocato-dipendente, deve essere rimborsato dall’Ente medesimo.
Il quadro normativo di riferimento e il prevalente orientamento giurisprudenziale volto al riconoscimento in capo all’Ente datore di lavoro della quota di iscrizione alla Sezione speciale dell’Albo per gli Avvocati dipendenti pubblici appare utile al fine di esprimere alcune considerazioni circa la possibilità di estendere tale posizione anche agli altri Professionisti dipendenti dell’Ente Locale.
In particolare, i seguenti aspetti appaiono evidenziare in maniera convincente la specialità della Professione forense rispetto alle altre:
  1. Disciplina del rapporto di lavoro
Pur potendo sostenere sul piano del rapporto di lavoro una situazione di possibile coincidenza tra le varie figure professionali derivante, in generale, dalla specifica disciplina normativa del “Pubblico Impiego”, tuttavia l’effettiva applicazione della stessa alle suddette figure consente di rilevare una sostanziale differenza in termini di esclusività del rapporto. Infatti, mentre per l’Avvocato rileva un’incompatibilità assoluta circa lo svolgimento di eventuali ulteriori attività lavorative da svolgere contemporaneamente alla professione di legale presso l’Ente, a prescindere dalla tipologia di rapporto di lavoro, per le altre professioni la normativa offre un temperamento più o meno limitato rispetto a tale possibilità. Basti pensare alla possibilità di effettuare eventuali incarichi occasionali autorizzabili ex art. 53 del Dlgs. n. 165/2001 o, nel caso di rapporto di lavoro part-time fino al 50 %, all’esercizio di ulteriori attività lavorative.
  • Requisito dell’iscrizione all’Albo
La normativa disciplinante i diversi ordinamenti professionali denota in maniera esplicita la diversa portata del requisito rispetto alla Professione forense, in modo particolare per il “Pubblico Impiego” ove si connota per l’eccezionalità e l’esclusività di questa fattispecie. Infatti, l’iscrizione all’Albo delle diverse professioni rappresenta una condizione pregiudiziale per l’esercizio della stessa a prescindere dalla tipologia lavorativa privata o pubblica. Diversamente nel caso dell’Avvocato, come visto in precedenza, il Rdl. n. 1578/1933, all’art. 3, comma 2, dispone che tale professione è “incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, della Banca d’Italia, della Lista civile, del Gran Magistero degli Ordini cavallereschi, del Senato, della Camera dei Deputati ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o Istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni”. Rispetto a tale limite, l’unica eccezione riguarda “gli Avvocati ed i Procuratori degli Uffici legali organicamente istituiti come tali presso gli Enti di cui allo stesso comma 2, per quanto concerne le cause e gli affari inerenti all’Ufficio a cui sono addetti. Essi sono iscritti in un Elenco speciale annesso all’Albo”. Per cui, a fronte di una generale incompatibilità assoluta della professione di Avvocato con lo status di dipendente pubblico, l’unica eccezione ammessa è limitata, in modo fortemente restrittivo, all’esercizio della professione esclusivamente nell’interesse dell’Ente datore di lavoro.
Tali aspetti, pur rappresentando evidenti elementi di distinzione e specialità della Professione forense rispetto alle altre in relazione al rapporto di “Pubblico Impiego” e al conseguente riconoscimento del diritto al rimborso della Tassa di iscrizione, non risolvono completamente la questione che appare, ancora oggi, fortemente dibattuta.
Recentemente, la giurisprudenza ordinaria si è espressa a favore del riconoscimento del rimborso delle quote di iscrizione all’Albo anche per le categorie di Professionisti diverse dagli Avvocati.
Il Tribunale di Pordenone, con la recente Sentenza n. 116/2019 del 6 settembre 2019, ha riconosciuto detto onere a carico della Pubblica Amministrazione datrice di lavoro ove emerga il vincolo di esclusività.
Nel caso di specie, il ricorso era stato proposto da Infermieri di un’Azienda sanitaria svolgenti attività professionale a tempo pieno in regime di esclusività.
I giudici del Tribunale di Pordenone hanno innanzitutto ricordato come l’iscrizione all’Albo professionale sia obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante; tuttavia, il pagamento della quota di iscrizione non deve ricadere sulle spalle del Professionista se lavora come dipendente di un Ente pubblico.
La decisione presa dai Giudici del Tribunale conferma quanto stabilito nella citata Sentenza della Corte di Cassazione n. 7776/2018, secondo cui “quando sussiste il vincolo di esclusività, l’iscrizione all’Albo è funzionale allo svolgimento di un’attività professionale svolta nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente, pertanto la relativa Tassa rientra tra i costi per lo svolgimento di dette attività che dovrebbero, in via normale, gravare sull’Ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività”.
L’Infermiere dipendente di Azienda pubblica, secondo il Tribunale, riveste una posizione del tutto analoga a quella dell’Avvocato al servizio di un Ente pubblico, in quanto “tenuto a prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze della Pa con obbligo di esclusività nei confronti di quest’ultima non potendo esercitare in altri contesti libero professionali. Sicché ogni qualvolta venga esercitata da quest’ultima attività professionale in regime di esclusività, va riconosciuto in via generale il dovere giuridico del soggetto datoriale di rimborsare al lavoratore i costi per l’esercizio dell’attività, fra cui quello dell’iscrizione all’Albo”.
Si ritiene, pertanto, estensibile anche alla categoria professionale degli assistenti sociali, l’orientamento giurisprudenziale sopra delineato.
di Alessio Tavanti

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