13/02/2020 – Aran segnalazioni – newsletter del 12.02.2020

AranSegnalazioni

Newsletter del 12/2/2020

 
 
Attività istituzionale dell’Agenzia

Orientamenti applicativi

Comparto Funzioni Locali

Un dipendente, cessato dal servizio per dimissioni da altra amministrazione e assunto da un nuovo ente, presso il nuovo datore di lavoro, ha diritto a usufruire di 18 mesi di malattia per causa di servizio senza sommare le precedenti assenze a tale titolo già intervenute nell’ambito del precedente rapporto di lavoro? I 18 mesi di malattia per causa di servizio spettano una sola volta durante l’attività lavorativa del dipendente? Al dipendente titolare di posizione organizzativa durante il periodo di malattia a causa di servizio, spetta la retribuzione di posizione?

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Orientamenti applicativi

Comparto Funzioni Locali

Un dipendente, con un’articolazione oraria su sei giorni settimanali ed il riposo coincidente con la domenica, nel caso effettui una prestazione lavorativa di sei ore nel giorno del riposo settimanale, può rinunziare a fruire del riposo compensativo sostituendolo con forme di monetizzazione? Un dipendente che in una giornata non lavorativa effettui una prestazione di lavoro straordinario che verrà liquidata come tale, ha diritto a percepire anche l’indennità di condizioni di lavoro?

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Orientamenti applicativi

Comparto Funzioni Locali

Un dipendente in servizio, già inquadrato nella categoria C, posizione economica C5, a seguito di progressione verticale, è stato collocato nella categoria D, posizione economica D1, conservando, ai sensi dell’art.15, comma 22, del CCNL del31.3.1999, la differenza tra il trattamento tabellare iniziale ed il trattamento economico in godimento. In relazione a tal fattispecie, si chiede:

a) se quanto disposto dall’art.15, comma 2, del CCNL del 31.3.1999 trovi applicazione anche nella base di calcolo dell’indennità di turnazione;

b) se l’entrata in vigore del CCNL del 21.5.2018 abbia conservato la disciplina dell’art.15, comma 2, del CCNL del 31.3.1999;

c) se l’assegno ad personam, riconosciuto dall’art.15, comma 2, del CCNL del 31.3.1999, debba essere aggiornato sulla base degli aumenti contrattuali intervenuti nel corso degli anni ovvero se lo stesso debba rimanere immutato rispetto a quello vigente alla data del passaggio con la conseguenza di un suo riassorbimento a seguito di tali aumenti.

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Orientamenti applicativi

Area II Regioni e Autonomie locali

E’ possibile che anche i dirigenti possano cedere ferie e festività ad altri dirigenti ed al personale non dirigente? E’ possibile cedere, oltre ai giorni di ferie dell’anno in corso, anche quelli che siano stati maturati in anni precedenti e non ancora fruiti?

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Comunicato

Modalità di riscossione dei contributi dovuti all’ARAN per l’Anno 2020

Si fa presente che il contributo annuale per l’anno 2020 dovuto dalle Amministrazioni, di seguito elencate, sarà richiesto dall’ARAN con un avviso di pagamento “PagoPA” spedito dall’indirizzo pec serviziopa@pec.infogroup.it alla pec istituzionale di ogni singola Amministrazione:

–  Enti pubblici non economici;

–  Collegi e Ordini professionali (Enti pubblici non economici): gli Enti, presenti nella tabella allegata, sono esclusivamente quelli rilevati dal conto annuale per l’anno 2018. I Collegi e Ordini professionali, non presenti nel conto annuale 2018, riceveranno l’avviso di pagamento “PagoPA” in una successiva fase e con dedicata procedura ;

–   Enti di Ricerca ;

–   Enti art. 70 d.lgs. 165/2001 ;

–   Regioni come da tabella allegata al Decreto 28 novembre 2019 – G.U. n. 288 del 9-12-2019.

Per una fattiva collaborazione istituzionale, si chiede di provvedere al pagamento del contributo dovuto alla scrivente Agenzia per l’anno 2020 esclusivamente utilizzando la procedura PagoPA descritta nella nota esplicativa prot. n.787/2020 del 24/01/2020, inviata a ciascuna Amministrazione tenuta al versamento del contributo ai sensi dei relativi decreti.

Si rinvia al sito Agid (https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa) per ulteriori informazioni su PagoPA.

I contributi relativi alle annualità precedenti non ancora versati, dovranno continuare ad essere corrisposti nelle modalità finora previste.

Si segnala, inoltre, che eventuali richieste di chiarimenti in ordine alla quantificazione dell’importo del contributo dovuto, potranno essere inviate a questa Agenzia al seguente indirizzo di posta elettronica: riscossionecontributi@aranagenzia.it

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Sezione Giuridica

Corte Costituzionale

Sentenza n. 5 del 3/12/2020

Pubblico impiego – Regioni-Personale enti pubblici economici – accesso per pubblico concorso – Necessità

Procedure di stabilizzazione – graduatorie regionali – Proroga fino alla conclusione della procedura di stabilizzazione – illegittimità

Contratti di collaborazione – proroga – illegittimità

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte, con la presente sentenza, afferma che il transito automatico – senza prevedere alcuna verifica di professionalità – nell’organico della Regione Basilicata del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti pubblici economici o di società a totale partecipazione pubblica, in servizio da almeno cinque anni presso gli uffici regionali (art. 24 della legge della Regione Basilicata n. 38/2018) sia in contrasto con il principio del pubblico concorso per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (art 97 Cost.) e con il principio secondo cui tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza (art.3 e 51 Cost.). La Corte si pronuncia, inoltre, riguardo alla disciplina derogatoria introdotta dalla Regione Basilicata (dall’art. 47 comma 1 L reg. Basilicata n. 38/2018), in materia di proroga “fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione” delle graduatorie relative alle selezioni riservate. Dichiara l’illegittimità della norma per violazione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dal legislatore statale (art.1 co. 1148 lett.a) L. n. 205/2017) che proroga al 31 dicembre 2018 l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni. Lo scorrimento delle graduatorie e la relativa proroga per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione delle stesse (L. Finanziaria 2008) si inseriscono nel quadro dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica in una prospettiva di riapertura delle procedure concorsuali e dello sblocco delle assunzioni, con la riaffermazione della centralità del concorso pubblico di cui all’art. 97 Cost. In materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche si è introdotta la mera facoltà di ciascuna pubblica amministrazione di indicare nel bando di concorso il numero dei candidati idonei rispetto ai posti disponibili, senza incidere sulla validità delle graduatorie che sono state in via eccezionale prorogate. Con ciò si stabilisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, vincolante per la Regioni. La Corte altresì censura, la proroga disposta dall’ art. 53 dalla Legge della Regione Basilicata in materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso enti e strutture connesse all’amministrazione regionale, in quanto contraddice la natura temporanea delle prestazioni richieste ed elude la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

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Corte di Cassazione

Sezione lavoro

Sentenza n. 30061 del 19/11/2019

Pubblico impiego – A.F.A.M. – Funzioni di direttore per incarico temporaneo – Normativa di riorganizzazioni del Conservatori – Conferma del personale preesistente nel medesimo stato giuridico posseduto, senza modificazioni in senso migliorativo o di stabilizzazione di situazioni strutturalmente temporanee 

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte interviene sulla richiesta di diritto al mantenimento a tempo indeterminato delle funzioni di direttore di Conservatorio in forza di provvedimenti ministeriali di recepimento delle elezioni interne, con riconoscimento di ogni consequenziale trattamento economico e normativo pur essendo scaduto il termine finale dei predetti incarichi. Il ricorrente sostiene la violazione dell’art.2 co.6 d. lgs n.508/1999 che, consolidando le “funzioni” in essere dei docenti con inserimento di un ruolo ad esaurimento, avrebbe il medesimo effetto anche a chi fosse, all’epoca, docente-direttore. La Corte afferma che il ricorrente all’epoca del varo della riforma delle Accademie e dei Conservatori era docente a tempo indeterminato, con funzioni di direttore “per incarico temporaneo” e non era dunque direttore assunto a tempo indeterminato per pubblico concorso (art. 241 co. 4 d. l.gs 297/1994). Pertanto la richiamata violazione dell’art.2 co.6 d. lgs n.508/1999 non sussiste poiché lo scopo cui è volta era quello di disciplinare con un ruolo ad esaurimento la posizione di chi operava a tempo indeterminato e non anche quella di stabilizzare situazioni dirigenziali strutturalmente temporanee, quale era nel caso di specie, ai sensi dell’art. 241 co. 4 d. lgs 297/1994, quella di dirigente non proveniente da concorso pubblico. Pertanto la Corte afferma il principio di temporaneità degli incarichi di cui alla disciplina generale dell’art 19 d.lgs. 29/1993, poi art.19 d. lgs 165/2001 e la regola generale per cui l’accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici economici avviene esclusivamente a seguito di concorso per esami (art. 28 d. lgs 29/1993) o corso concorso selettivo (art.28-bis d.lgs 29/1993). Né tanto meno l’equiparazione tra direttori di conservatorio e dirigenti scolastici può aver dato carattere di eccezionalità – da prevedere comunque espressamente – tale da comportare stabilizzazioni di incarichi o qualifiche che non siano espressamente previste dalla normativa speciale propria dei direttori di conservatorio o della dirigenza A.F.A.M. 

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Corte dei conti

Sezione controllo Regione Siciliana deliberazione n. 174/2019

Enti locali – Lavoratori precari – Stabilizzazioni

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

I magistrati contabili si esprimono in ordine alle procedure da seguire per l’assunzione da parte degli Enti locali siciliani di personale precario. A tale riguardo richiamano il parere del Consiglio di Stato n.916/2017 – Commissione speciale in sede di funzione consultiva – nonché la sentenza della Corte di Giustizia Europea -sez. III sentenza 26 novembre 2014 – che, con specifico riguardo alle procedure di assunzione, evidenziano: “nel considerare che la previsione delle assunzioni dirette costituisce una rilevante eccezione al principio del concorso pubblico di cui all’art. 97 Cost., la cui inderogabilità è stata più volte ribadita dalla Corte costituzionale, la deroga al principio del pubblico concorso – se contenuta entro ragionevoli norme di carattere eccezionale e transitorio, funzionali al buon andamento e a straordinarie esigenze di interesse pubblico – possa rinvenire adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare la peculiare situazione dei lavori che, per anni e magari decenni, hanno prestato attività lavorativa in favore della pubblica amministrazione a causa dell’utilizzo abusivo dei contratti di lavoro flessibile. Ad ogni modo – puntualizza l’organo di giustizia amministrativa – “purché il personale da stabilizzare sia stato all’epoca assunto, seppure a tempo determinato, mediante procedura concorsuale”, poiché, la norma finalizzata all’eliminazione del precariato, non potrebbe condurre all’esito di una surrettizia – e inammissibile – sanatoria generale”. Inoltre, i giudici contabili, su tale tematica, registrano il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale che, “a fronte di speciali disposizioni volte ad autorizzare la stabilizzazione del personale precario, ha fermamente censurato l’illegittimità di norme che genericamente disponevano “il requisito del previo superamento di una qualsiasi selezione, ancorché pubblica, perché tale previsione non garantisce che la previa selezione abbia natura concorsuale e sia riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere» (sentenza n. 127 del 2011, che richiama le sentenze n. 235 del 2010 e n. 293 del 2009; Corte costituzionale, sentenza n. 277/2013, par. 6.3.1).”In ogni caso, la sezione ha ribadito che è ascrivibile all’esclusiva discrezionalità dell’Ente fare ricorso o meno alla procedura di stabilizzazione “in quanto costituisce atto di amministrazione attiva – concernente la gestione del personale – l’individuazione della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente”.

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Sezione Economica

Ufficio Parlamentare di Bilancio

Focus tematico n. 1/2020 – “La manovra per il 2020: una sintesi del testo definitivo”

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

Il Focus “La manovra per il 2020: una sintesi del testo definitivo” analizza la legge di bilancio per il 2020 e dal decreto legge 124 del 2019 (“decreto legge fiscale”, convertito con modifiche in L. 157/2019 il 19 dicembre 2019) riguardante misure urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. Il rapporto riporta che la manovra implica un peggioramento del deficit delle Amministrazioni pubbliche rispetto allo scenario a legislazione vigente pari rispettivamente allo 0,9% per il 2020, allo 0,7% per il 2021 e allo 0,5% per il 2022 del PIL. Le misure espansive predisposte sono pari all’1,8% del PIL nel 2020, all’1,9% nel 2021 e all’1,5% nel 2022. Sul fronte del pubblico impiego, sono state incrementate – tra l’altro ‒ le risorse per la contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021, sono stati aumentati taluni fondi per il personale dei Ministeri e per la valorizzazione del Corpo dei Vigili del fuoco, attraverso sia l’armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia sia l’incremento della dotazione organica. Sul versante delle entrate, le modifiche relative alla cosiddetta imposta sulla plastica hanno implicato, soprattutto per il 2020, un notevole ridimensionamento delle entrate. Ulteriori effetti sono derivati dallo slittamento dell’entrata in vigore della nuova imposta sulle bevande zuccherate nonché da quella sulle auto aziendali, risultata quest’ultima quasi completamente azzerata rispetto a quanto inizialmente disposto. Maggior gettito è atteso invece dall’incremento del prelievo erariale unico sui giochi. Infine, tra i principali cambiamenti rispetto alla versione iniziale, vi è la registrazione, tra le coperture, di maggiori entrate nette, per 841 milioni di natura strutturale, derivanti da un maggior gettito dell’Irpef dovuto soprattutto dai soggetti per i quali sono stati approvati gli indicatori sintetici di affidabilità (ISA). L’ulteriore revisione delle previsioni, tuttavia, non rispondendo a modifiche normative, non avrebbe dovuto essere inserita come elemento della manovra di bilancio ma avrebbe dovuto più correttamente essere ricondotta a una revisione dei tendenziali mediante una valutazione aggiornata della legislazione vigente, tenuta separata dalle proposte emendative vere e proprie. Ciò avrebbe consentito una più appropriata analisi macro-finanziaria di supporto alle decisioni del Parlamento.

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Ministero dell’Economia e delle Finanze

Da luglio stipendi più alti per 16 milioni di italiani – comunicato

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

Da luglio le buste paga di 16 milioni di italiani saranno più pesanti. La Legge di Bilancio 2020 ha stanziato 3 miliardi di euro per il 2020 per la riduzione del cuneo fiscale sugli stipendi dei lavoratori dipendenti: risorse destinate a rideterminare l’attuale Bonus Irpef, ampliandone l’ammontare ed estendendone la platea. A partire dal primo luglio 2020, il Bonus Irpef salirà così fino ad un massimo di 100 euro netti al mese e verrà corrisposto fino ad un reddito annuo complessivo pari a 40.000 euro, con un allargamento della platea dei percettori, che passa da 11,7 a 16 milioni di lavoratori. Nel dettaglio, l’importo di 100 euro mensili (ad integrazione dell’attuale Bonus Irpef) verrà corrisposto interamente al di sotto di un reddito di 28.000 euro; al di sopra di tale soglia, l’importo decresce fino ad arrivare al valore di 80 euro in corrispondenza di un reddito di 35.000 euro. Superato tale livello, l’importo del beneficio continua a decrescere fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 40.000 euro di reddito. Per maggiori dettagli si riporta la distribuzione dei beneficiari per Regione e classe di reddito. 

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Banca d’Italia

Bollettino economico n. 1/2020

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

Nel primo bollettino economico del nuovo anno la Banca d’Italia riporta come il commercio mondiale torna a crescere il, ma i rischi globali restano al ribasso. Nell’area dell’euro l’attività economica è frenata dalla debolezza della manifattura, particolarmente accentuata in Germania. L’andamento dell’economia incide sull’inflazione, che nelle proiezioni dell’Eurosistema è sostenuta dallo stimolo monetario ma viene prevista ancora inferiore al 2%, motivo che ha spinto il Consiglio direttivo della BCE a riconfermare la necessità di mantenere l’attuale orientamento accomodante. Nel nostro Paese l’attività economica, lievemente cresciuta nel terzo trimestre dello scorso anno, sarebbe rimasta pressoché stazionaria nel quarto, continuando a risentire soprattutto della debolezza del settore manifatturiero. Nelle indagini dell’Istat e della Banca d’Italia le imprese esprimono valutazioni lievemente più favorevoli sugli ordini e sulla domanda estera; per il 2020 programmano un’espansione degli investimenti, anche se più contenuta dell’anno precedente. Negli ultimi mesi gli acquisti di titoli pubblici italiani da parte di investitori esteri sono stati ingenti (90 miliardi tra gennaio e novembre 2019). Il saldo debitorio della Banca d’Italia sul sistema dei pagamenti europeo TARGET2 è significativamente migliorato, anche per effetto dell’incremento della raccolta estera netta sul mercato repo da parte delle banche italiane, favorita dall’avvio del nuovo sistema di remunerazione delle riserve bancarie dell’Eurosistema. Le proiezioni macroeconomiche del Bollettino presentano, per l’economia italiana nel triennio 2020-22, un incremento del PIL dello 0,5% quest’anno, dello 0,9% nel 2021 e dell’1,1% nel 2022.

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ISTAT

Contratti collettivi e retribuzioni contrattuali – ottobre/dicembre 2019

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

Alla fine di dicembre 2019, i contratti collettivi nazionali in vigore per la parte economica (29 contratti) riguardano oltre la metà (55,4%) dei dipendenti – circa 6,9 milioni – con un monte retributivo pari al 53,4% del totale. Nel corso del quarto trimestre 2019 sono stati recepiti cinque accordi – estrazione di minerali energetici e petrolifere, lapidei, energia elettrica, autorimesse e autonoleggi e gas e acqua – e ne sono scaduti due, conciarie e alimentari. I contratti che a fine dicembre 2019 sono in attesa di rinnovo ammontano a 44, per un totale di circa 5,5 milioni di dipendenti (44,6% del totale), valore in diminuzione rispetto alla fine del trimestre precedente. Nel corso del 2019 è aumentato il tempo medio di attesa di rinnovo, che passa da 10,6 a 20,4 mesi per i lavoratori con contratto scaduto. A dicembre, l’indice delle retribuzioni contrattuali orarie resta invariato rispetto al mese precedente e aumenta dello 0,6% rispetto a dicembre 2018. In particolare, l’aumento è stato dello 0,9% per i dipendenti dell’industria, dello 0,4% per quelli dei servizi privati e dello 0,7% per quelli della pubblica amministrazione. Nel 2019 la retribuzione oraria media è cresciuta dell’1,1% rispetto all’anno precedente. Aumenti superiori alla media si registrano per l’intero settore pubblico (+1,9%) e, nel settore privato, per l’agricoltura (+1,8%) e l’industria chimica (+1,5%).

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ISTAT

Prezzi al consumo – dicembre 2019

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

Nel mese di dicembre 2019, si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, aumenti dello 0,2% su base mensile e dello 0,5% su base annua. In media, nel 2019, i prezzi al consumo registrano una crescita dello 0,6%, dimezzando quella del 2018 (+1,2%). Al netto degli energetici e degli alimentari freschi, la crescita dei prezzi al consumo è stata dello 0,5% (da +0,7% dell’anno precedente). La lieve accelerazione dell’inflazione nel mese di dicembre è imputabile prevalentemente all’inversione di tendenza dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (che passano da -3,0% a +1,6%). L’aumento congiunturale è dovuto alla crescita dei prezzi di più componenti merceologiche e in particolare dei Servizi relativi ai trasporti (+0,9%), dei Beni alimentari non lavorati (+0,6%), dei Beni energetici non regolamentati e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+0,4% per entrambi). Diminuiscono invece i prezzi dei Beni alimentari lavorati (-0,5%). I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona aumentano dello 0,6% su base annua (da +0,5%) e quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto dell’1,0%, registrando in entrambi i casi una crescita più sostenuta di quella riferita all’intero paniere. L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta dello 0,2% su base mensile e dello 0,5% su base annua. La variazione media annua del 2019 è pari a +0,6%.

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