13/02/2020 – Accesso documentale e procedimento disciplinare

Accesso documentale e procedimento disciplinare
S. Biancardi (La Gazzetta degli Enti Locali 13/2/2020)
 
Deve ritenersi illegittimo il rigetto dell’istanza ostensiva presentata dal soggetto direttamente coinvolto in un procedimento disciplinare.

Dalla sentenza si ricava anche un ulteriore corollario, ovvero che qualora vi sia stata una illegittima limitazione dell’esercizio del diritto di accesso documentale, tale vizio genetico si scarica sul provvedimento conclusivo (vizio derivato del provvedimento).

È quanto si ricava dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 13 gennaio 2020, n. 282.

L’aspetto dibattuto ha avuto ad oggetto un provvedimento disciplinare inflitto ad un dipendente pubblico, il quale non avendo ottenuto un provvedimento favorevole all’esercizio del diritto di accesso agli atti, si era trovato, in concreto nell’impossibilità di potersi difendere.

Il provvedimento disciplinare consisteva nella destituzione dal servizio a seguito del coinvolgimento in un procedimento penale.

Il procedimento penale si era poi concluso con sentenza di non luogo a procedere, in conseguenza della rimessione delle querele delle persone offese e della derubricazione dei capi di imputazione in lesioni semplici.

Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso ritenendo fondata la censura del ricorrente in ordine alla violazione del diritto di difesa derivante dal mancato riscontro, durante il procedimento disciplinare, delle sue ripetute istanze di accesso agli atti, consentito poi solo tre giorni lavorativi prima dell’audizione innanzi al Consiglio di disciplina.

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