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Sono esenti da bollo le quietanze emesse dal tesoriere del Comune
di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
 
L’Agenzia delle entrate in risposta ad un interpello di un Comune si è pronunciata per l’esenzione dall’Imposta di bollo delle quietanze emesse dal tesoriere per conto del Comune.
Un comune ha presentato istanza di interpello all’Agenzia delle entrate in materia di Imposta di bollo sulle quietanze emesse dal tesoriere per conto del Comune, afferenti mandati di pagamento in contanti.
L’oggetto dell’interpello
Nell’interpello il Comune chiede, all’Agenzia delle entrate di confermare se sia corretto ritenere che le quietanze emesse dal tesoriere per conto dello stesso, afferenti mandati di pagamento in contanti, siano esenti dall’imposta di bollo. Il Comune, a questo proposito, elenca le diverse tipologie di versamenti.
L’Agenzia delle entrate ha fornito, all’interpello, la risposta n. 21 del 5 febbraio 2020.
Le risposte dell’Agenzia
Qui di seguito l’elenco delle diverse tipologie di quietanze e la risposta dell’Agenzia:
a) pagamenti/incassi di importo inferiore ad euro 77,47 (art. 13 Tariffa). L’Agenzia, per queste quietanze, ritiene che non è dovuta l’Imposta di bollo fin dall’origine;
b) pagamento di corrispettivi assoggettati ad IVA (art. 6 Tabella). L’Agenzia, per queste quietanze, ritiene che non è dovuta l’Imposta di bollo fin dall’origine;
c) quietanze relative a fatture esenti, ma solo quando fisicamente apposte su fatture (esenti) ovvero già assoggettate a bollo (art. 13, nota 2b. Tariffa). L’Agenzia, per queste quietanze, ritiene che non è dovuta l’Imposta di bollo fin dall’origine;
d) di erogazione/rimborso di fondi economali (art. 15, comma 4, Tabella). L’Agenzia, per queste quietanze, ritiene che possano essere ricondotte nell’ambito dell’articolo 15, comma 4, della tabella B, che esenta dall’imposta di bollo;
e) rimborsi di trasferte ad amministratori e personale (art. 26 Tabella). Ad avviso dell’Agenzia queste quietanze, riferite a competenze relative al rapporto di lavoro subordinato, possono essere rilasciate senza il pagamento dell’imposta di bollo;
f) spese relative a sussidi o contributi assistenziali (art. 8 Tabella);
g) reintroiti (art. 27 Tabella). Ad avviso dell’Agenzia queste quietanze, concernenti il reintroito di somme non riscosse dai creditori del Comune, sono esenti da imposta in bollo;
h) contributi o quota associative (art. 7 Tabella). Ad avviso dell’Agenzia le quietanze rilasciate a seguito dei versamenti delle quote associative e dei contributi sono esenti dall’imposta di bollo, anche qualora l’importo delle stesse sia superiore ad euro 77,47;
i) mandati emessi a favore di dipendenti (art. 26 Tabella). Ad avviso dell’Agenzia queste quietanze, riferite a competenze relative al rapporto di lavoro subordinato, possono essere rilasciate senza il pagamento dell’imposta di bollo;
j) pagamenti di compensi di redditi assimilati a lavoro dipendente (art. 26 Tabella). Ad avviso dell’Agenzia queste quietanze, riferite a competenze relative al rapporto di lavoro subordinato, possono essere rilasciate senza il pagamento dell’imposta di bollo;
k) quietanze emesse a seguito di sanzioni per violazione Codice della Strada (art. 5 Tabella). Ad avviso dell’Agenzia queste quietanza sono esenti dall’imposta di bollo, in modo assoluto;
l) pagamento indennità di esproprio (art. 22 Tabella). Ad avviso dell’Agenzia queste quietanze sono esenti dall’imposta di bollo, in quanto atti connessi e relativi a procedura di espropriazione promossa da Ente pubblico.

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