12/02/2020 – Rumore. Modalità di accertamento del fenomeno disturbante

Rumore. Modalità di accertamento del fenomeno disturbante
Pubblicato: 11 Febbraio 2020
Cass. Sez. III n. 2685 del 23 gennaio 2020 (UP  20 nov 2019)

L’effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio alla quiete al riposo ed alle occupazioni di un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento in fatto rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull’espletamento di specifici accertamenti di natura tecnica, ben potendo fondare il proprio convincimento sulla base di altri dati fattuali suscettibili di valutazione ed oggettivamente sintomatici della sussistenza di un fenomeno oggettivamente disturbante (fattispecie relativa a  cassa acustica installata a bordo della sua autovettura)

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Messina, con sentenza del 12 dicembre 2018 ha assolto Antonino MARGARECI per insussistenza del fatto dal reato di cui all’art. 659, comma 1 cod. pen., contestatogli perché, abusando di uno strumento sonoro, segnatamente di una cassa acustica installata a bordo della sua autovettura, disturbava le occupazioni ed il riposo delle persone, circolando a bordo del veicolo in area urbana ed in orario serale con l’impianto attivo in modo da diffondere musica a volume elevato e, comunque, superiore alla soglia della normale tollerabilità (in Messina, il 15 settembre 2017).

Avverso tale pronuncia ha proposto appello il Procuratore Generale della Repubblica.

La Corte di appello di Messina rilevato che l’atto di impugnazione riguarda sentenza di proscioglimento da contravvenzione punita con pena alternativa e, dunque, inappellabile ai sensi dell’art. 593, comma 3 cod. proc. pen. come novellato dall’art. 2 d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, ne ha disposto la trasmissione a questa Corte.

2. Con un unico motivo di impugnazione il Pubblico Ministero ricorrente evidenzia preliminarmente come, dal verbale di convalida del sequestro preventivo, emergesse che i rumori prodotti dalla cassa acustica erano tali da far suonare persino gli allarmi delle autovetture in sosta e che, al dibattimento, l’ufficiale di polizia giudiziaria che aveva proceduto al sequestro aveva specificato di avere udito a distanza il rumore della vettura che sopraggiungeva, poco dopo, alle 21:30, in una zona abbastanza popolata.

Fatta tale premessa, rileva il ricorrente che la prova del reato era nella disponibilità del giudice del merito e che l’attitudine al disturbo del rumore ed il superamento della soglia di normale tollerabilità non avrebbe richiesto, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, specifici accertamenti.

Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.

2. Occorre preliminarmente osservare che la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che il Collegio condivide, ha chiaramente precisato che qualora un provvedimento giurisdizionale sia impugnato con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente stabilito, il giudice che riceve l’atto di gravame deve limitarsi, secondo quanto stabilito dall’art. 568, comma quinto cod. proc. pen., alla verifica dell’oggettiva impugnabilità del provvedimento e dell’esistenza della volontà di impugnare, intesa come proposito di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, conseguentemente, trasmettere gli atti al giudice competente astenendosi dall’esame dei motivi al fine di verificare, in concreto, la possibilità della conversione (Sez. 6, n. 38253 del 5/6/2018, Borile e altro, Rv. 273738; Sez. 5, n. 7403 del 26/09/2013, (dep. 2014), P.M. in proc. Bergantini, Rv. 259532; Sez. 1, n. 33782 del 8/4/2013, Arena, Rv. 257117;Sez. 5, n. 21581 del 28/4/2009, P.M. in proc. Mare, Rv. 243888; Sez. 3, n. 2469 del 30/11/2007 (dep. 2008), Catrini, Rv. 239247; Sez. 4, n. 5291 del 22/12/2003 (dep. 2004), Stanzani, Rv. 227092 ed altre prec. conf., tra cui Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221).

Si è peraltro affermato che l’istituto della conversione della impugnazione previsto dall’art.568, comma 5, cod. proc. pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l’automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l’atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (Sez. 1, n. 2846 del 8/4/1999, Annibaldi R, Rv. 213835. V. anche ex pl. Sez. 3, n. 26905 del 22/04/2004, Pellegrino, Rv. 228729; Sez. 4, n. 5291 del 22/12/2003 (dep.2004), Stanzani, Rv. 227092).

Ciò è avvenuto nel caso di specie, sicché l’impugnazione, qualificata come ricorso per cassazione, può essere presa in esame da questa Corte.

2. Nella sentenza impugnata viene dato atto dell’escussione, quale teste, dell’ufficiale di polizia giudiziaria che aveva proceduto al sequestro, senza tuttavia indicare nel dettaglio i contenuti della deposizione, essendosi il giudice limitato ad indicare che lo stesso, nel corso di attività di servizio, aveva sottoposto a sequestro la cassa acustica installata sull’autovettura dell’imputato, mentre questi transitava in area urbana in orario serale, perché diffondeva musica a volume elevato arrecando disturbo al riposo delle persone ed ha poi semplicemente richiamato il verbale di sequestro e la successiva convalida.

Ciò premesso, il giudice del merito afferma che, secondo quanto emerge dal compendio probatorio, il fatto ascritto all’imputato non sarebbe idoneo a configurare il reato di cui all’art. 659 cod. pen. difettandone gli elementi costitutivi, dal momento che il teste esaminato non avrebbe riferito della presentazione di denunce per disturbo al riposo delle persone nei confronti dell’imputato e non era stato disposto un accertamento sul superamento del limite di normale tollerabilità dell’emissione sonora.

Tale affermazione, peraltro effettuata senza alcuna esaustiva indicazione dei contenuti delle dichiarazioni del teste e della documentazione richiamata, è giuridicamente errata e contrasta con il costante orientamento di questa Corte opportunamente richiamato dal ricorrente.

3. L’art. 659 cod. pen., come è noto, è inserito nel codice tra le contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica.

Esso prevede due distinte ipotesi di reato: una, contemplata dal primo comma, che punisce il disturbo della pubblica quiete da chiunque determinato e cagionato con modalità espressamente e tassativamente determinate; l’altra, disciplinata dal secondo comma, che punisce le attività rumorose, industriali o professionali, esercitate in difformità dalle prescrizioni di legge o dalle disposizioni dell’autorità.

Pacifica, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è la natura di reato di pericolo della contravvenzione in esame, tanto che la violazione può configurarsi anche in assenza di offesa a soggetti determinati, quando venga posta in essere una condotta idonea ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone (cfr. Sez. 1, n. 45616 del 14/10/2013, Virgillito e altro, Rv. 257345; Sez. 1, n. 7748 del 24/1/2012, Giacomasso e altro, Rv. 252075; Sez. 1, n. 246 del 13/12/2007 (dep. 2008), Guzzi e altro, Rv. 238814 ed altre prec. conf. V. anche Sez. 3, n. 23529 del 13/5/2014, Ioniez, Rv. 259194).

La contravvenzione si può inoltre consumare anche con un’unica condotta rumorosa o di schiamazzo, recante, in determinate circostanze, un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, in quanto non è necessaria la prova che il rumore abbia concretamente molestato una platea più diffusa di persone, essendo sufficiente l’idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di individui (Sez. 3, n. 8351 del 24/06/2014 (dep. 2015), Calvarese, Rv. 262510. In senso conforme, Sez. 3, n. 28570 del 9/5/2019, Torchio non massimata)

Si è altresì affermato che l’effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio alla quiete al riposo ed alle occupazioni di un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento in fatto rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull’espletamento di specifici accertamenti di natura tecnica, ben potendo fondare il proprio convincimento sulla base di altri dati fattuali suscettibili di valutazione ed oggettivamente sintomatici della sussistenza di un fenomeno oggettivamente disturbante (Sez. 3, n. 11031 del 5/2/2015, Montoli e altro, Rv. 263433; Sez. 1, n. 20954 del 18/1/2011, Toma, Rv. 250417; Sez. 1, n. 7042 del 27/5/1996, Fontana, Rv. 205324. V. anche Sez. 3, n. 9699 del 15/11/2018 (dep. 2019), Mezzapesa, non massimata; Sez. 3, n. 10938 del 18/12/2018 (dep. 2019) Girotto non massimata).

4. Alla luce di tali principi, che il Collegio condivide e dai quali non intende discostarsi, appare evidente che, ai fini della configurabilità del reato non era necessario riscontrare la presenza di denunce né, tanto meno, espletare accertamenti tecnici, avendo invece il giudice del merito l’obbligo di valutare la rilevanza degli elementi acquisiti attraverso la testimonianza dell’ufficiale di polizia giudiziaria che aveva proceduto al sequestro e la documentazione presente in atti.

Quanto evidenziato impone, quindi, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Qualificata l’impugnazione come ricorso per cassazione, annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Messina per nuovo giudizio.

Così deciso in data 20/11/2019

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