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Le novità in materia di graduatorie ad opera della legge di bilancio 2020
di Laura Facondini – 11 febbraio 2020
 
La legge 27 dicembre 2019 n.160 (legge di bilancio 2020) ha introdotto alcune novità, in positivo, rispetto alle limitazioni di assunzioni dinanzi alle quali si sono trovate “a dover fare i conti” le amministrazioni a seguito della L.30 dicembre 2018, n.145.
In particolare, viene abrogata la disposizione riguardo al limite per il quale le graduatorie potevano essere utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso. Tale disposizione aveva portato ad una situazione di “stallo”, sentita particolarmente dagli enti locali di piccole dimensioni o meno “strutturati”. Tale situazione è stata determinata dalla contestuale presenza di due fenomeni: la difficoltà di assunzione, dovuta alle limitazioni, e l’aumento dei pensionamenti, determinato anche da manovre come per esempio la Quota 100.
 
Il decreto-legge n.101 del 2013 consentiva lo scorrimento di graduatorie
Si propone un breve excursus normativo per comprendere come sia mutato l’utilizzo delle graduatorie.
Il d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, ha introdotto, alcune disposizioni volte a consentire alle pubbliche amministrazioni di sottoscrivere contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato.
In particolare, l’art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ultimo periodo dispone: “Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato”.
Ha previsto, al comma 3-bis, che “per la copertura dei posti in organico, è comunque necessaria la previa attivazione della procedura prevista dall’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario”.
Ha previsto, al comma 3-ter, che “resta ferma per i vincitori e gli idonei delle graduatorie di cui al comma 3 del presente articolo l’applicabilità dell’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350”;
Ha disposto, al comma 3-quater, che “l’assunzione dei vincitori e degli idonei, nelle procedure concorsuali già avviate dai soggetti di cui al comma 3 e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è subordinata alla verifica del rispetto della condizione di cui alla lettera a) del medesimo comma”.
Tali interventi normativi hanno esteso la possibilità di utilizzo delle graduatorie concorsuali, mediante il loro scorrimento, per l’assunzione dei candidati idonei non vincitori. Da tali disposizioni emerge come venga visto con favore l’utilizzo delle graduatorie per ulteriori assunzioni.
La legge n. 145 del 2018 impediva l’utilizzo della graduatoria per la copertura di qualsiasi altro posto diverso da quelli messi a concorso
Successivamente, il comma 363 dell’art. 1 della legge n. 145 del 2018 ha modificato il decreto-legge n. 101 del 2013 sopra richiamato, abrogando la lettera b) del comma 3 e i commi 3-ter e 3-quater dell’art. 4.
In particolare, i commi 360-367 concernenti le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, hanno ammesso l’utilizzo delle graduatorie concorsuali solo per la copertura dei posti messi a concorso e hanno modificato, in via transitoria, i termini di vigenza delle graduatorie medesime. I commi in esame riguardano tutte le pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni), con esclusione delle assunzioni del personale scolastico (ivi compresi i dirigenti) e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
In particolare, il comma 360 ha esteso a tutte le procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni le modalità semplificate che verranno definite con il regolamento ministeriale di cui al precedente comma 300.
I commi 361 e 365 hanno previsto, con riferimento alle procedure concorsuali bandite dopo il 1 gennaio 2019, che le relative graduatorie siano impiegate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso, fermi restando i termini di vigenza delle medesime graduatorie.
Pertanto, mentre il decreto legge 101 del 2013 vedeva con favore lo scorrimento delle graduatorie, la legge n.145 del 2018 ha portato ad un evidente discontinuità rispetto alle precedenti disposizioni attinenti tale modalità di assunzione.
Il principio sancito dalla legge 145 del 2018 non è, inoltre, stato superato dall’intervento normativo operato con la legge 19 giugno 2019, n. 56 (c.d. legge concretezza) seppur mitigato.
In particolare, l’articolo 3, comma 4, della legge 19 giugno 2019, n. 56 (c.d. legge concretezza), prevede misure per accelerare le assunzioni mirate ed il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni.
L’articolo 3 comma 4 legge 19 giugno 2019, n.56, prevede che “possono procedere, in deroga a quanto previsto dal primo periodo del comma 3 del presente articolo e all’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dell’articolo 4, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche’ del piano dei fabbisogni definito secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articoloall’assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell’80 per cento delle facoltà’ di assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno”.
La legge di bilancio 2020 ha introdotto novità in materia di graduatorie
Il comma 147 dell’art. 1 ha previsto che le amministrazioni possano “utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali”.
Il comma 148 ha disposto la abrogazione dei commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell’art.1 della L.30 dicembre 2018, n.145.
In particolare, fra le disposizioni abrogate di peculiare rilievo è l’inciso per cui le graduatorie “sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell’ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell’avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori”.
Pertanto, si determina il ripristino della possibilità di utilizzo delle graduatorie, non solo per i posti messi a concorso ma anche per eventuali scorrimenti.
Infine, viene modificato l’art. 35 comma 5 ter del decreto legislativo 165 2001, stabilendo che la validità delle graduatorie è di due anni dalla data di approvazione e non più di tre.
Validità delle graduatorie concorsuali dal 1^ gennaio 2020
Pertanto, dal 1^ gennaio 2020 la situazione della validità delle graduatorie è la seguente.
Vengono private di validità quelle più risalenti nel tempo; tanto è vero che quelle approvate fino al 2010 non sono valide.
Le graduatorie approvate nel 2011, invece, hanno validità fino al 30/03/2020 con obbligo di frequenza per gli idonei a corsi di formazione e aggiornamento e al superamento di un esame-colloquio di idoneità.
Le graduatorie approvate dal 2012 al 2017 sono valide fino al 30/09/2020 e non sono previste condizioni specifiche per gli idonei.
Le graduatorie approvate dal 2018 al 2019 sono valide per 3 anni dall’approvazione della graduatoria ed anche in questo caso non sono previste condizioni specifiche per gli idonei.
Le graduatorie approvate dal 2020, invece, sono valide per due anni dall’approvazione della graduatoria.

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