12/02/2020 – Illegittimo l’incarico esterno per la risoluzione generica di criticità giuridico-amministrative

Illegittimo l’incarico esterno per la risoluzione generica di criticità giuridico-amministrative
di Michele Nico
L’entrata in vigore di nuove norme in materie istituzionalmente demandate alla cognizione e attività del Comune è un evento che determina problematiche rientranti nell’ordinaria amministrazione, da ascriversi alla competenza esclusiva degli uffici dell’ente.

Di conseguenza, non è possibile avvalersi della consulenza di un professionista esterno per determinare l’inquadramento giuridico legale a seguito di una novella normativa, e ove un siffatto incarico venga conferito esso genera un danno erariale. Questo è il principio affermato dalla Corte dei conti d’appello, con la sentenza n. 8/2020.

La decisione

La pronuncia si distingue per il rigore con cui la Corte si è espressa in materia di consulenze esterne, tant’è che i giudici di primo grado avevano giustificato gli incarichi esterni che, a seguito del riesame in sede di appello, hanno invece comportato la condanna di 2 dirigenti comunali a risarcire un danno erariale pari all’importo delle consulenze, oltre a interessi legali e spese di lite.

I due incarichi esterni finiti nel mirino della procura contabile erano stati entrambi conferiti dalla Pa per affiancare gli uffici dell’ente alle prese con una grave carenza di personale.

 

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