12/02/2020 – Compenso dei componenti esterni delle commissioni di concorsi pubblici

Compenso dei componenti esterni delle commissioni di concorsi pubblici
di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Serramazzoni e Vicesegretario Comunale
 
Nella delibera 18 dicembre 2019, n. 440, la Corte dei conti-Lombardia si esprime in tema di compenso spettante ai componenti delle commissioni di concorsi pubblici, banditi da un’amministrazione diversa da quella d’appartenenza; ciò, a fronte della sollecitazione di un Sindaco, ex art. 7, comma 8, L. 5 giugno 2003, n. 131, il quale chiede al magistrato contabile:
– se, così come previsto dal comma 14, art. 3L. 19 giugno 2019, n. 56 (c.d. Decreto Concretezza) per il personale dirigenziale, ai componenti delle commissioni di concorsi pubblici, privi di qualifica dirigenziale, banditi da un’amministrazione diversa da quella d’appartenenza, può essere riconosciuto il compenso per l’attività di presidente/membro/segretario di una commissione di concorso, oppure, in applicazione del principio d’onnicomprensività della retribuzione previsto dal comma 12, art. 3, della legge sopra richiamata, il legislatore ha voluto introdurre un divieto di remunerazione in quanto tali incarichi, anche laddove si tratti di concorsi banditi da un’amministrazione diversa da quella d’appartenenza, rientrano nelle funzioni dell’ufficio ricoperto (conferiti in ragione dell’ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall’amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa);
– indicazioni applicative di tale disciplina alla figura del Segretario Comunale componente di commissioni di concorsi banditi da un’amministrazione diversa da quella presso cui presta servizio come titolare.
Preliminarmente, la Corte precisa che il decreto attuativo di cui al comma 15, art. 3L. n. 56/2019, riguarda le modalità di istituzione e di gestione dell’Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso e che, in sua assenza, “le commissioni esaminatrici continuano ad essere costituite secondo le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge“.
Quanto premesso, evidenzia che il comma 12, art. 3L. n. 56/2019, richiamato nel quesito, va letto tenendo conto della disciplina generale in materia di incarichi conferibili ai dipendenti delle P.A., ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165:
La norma stabilisce che “Gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l’accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi da un’amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma restando in questo caso la necessità dell’autorizzazione di cui all’articolo 53D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell’ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall’amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa.”
La disposizione non si riferisce all’aspetto retributivo degli incarichi considerati, ma statuisce che gli stessi s’intendono conferiti in ragione dell’ufficio ricoperto, con ciò rispondendo alla necessità di un’espressa previsione normativa in tal senso, stante il disposto dell’art. 53, comma 2, secondo cui “Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati“.
Il comma 12, art. 3D.Lgs. n. 165/2001, lungi dall’escludere ogni compenso per gli incarichi di componenti delle commissioni di concorso, nel considerarli conferiti in ragione dell’ufficio ricoperto, anche ove si tratti di concorsi banditi da un’amministrazione diversa da quella d’appartenenza (salva in tal caso l’autorizzazione), implicitamente li distingue dagli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, ossia dagli incarichi esterni di cui all’art. 53, commi 7 e ss, dello stesso decreto, per i quali sono previste specifiche verifiche ai fini dell’autorizzazione; ciò trova immediata conferma nel successivo comma 13 dello stesso art. 3, che disciplina proprio l’aggiornamento dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l’accesso a un pubblico impiego, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali.
Per la non esclusione dei compensi per gli incarichi in argomento è anche il disposto del comma 14 dello stesso art. 3, che stabilisce “Fermo restando il limite di cui all’art. 23-terD.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina di cui all’art. 24, comma 3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l’attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l’accesso a un pubblico impiego“, escludendo, quindi, l’applicazione del principio di onnicomprensività di cui all’art. 24, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001, per il personale dirigente destinatario degli incarichi in argomento.
In sostanza e conclusivamente, per la Corte dei conti:
– il recente “Decreto concretezza”, non incide sulla disciplina della retribuibilità dei compensi, ma sulle modalità di erogazione e gestione dei compensi stessi, in quanto gli incarichi di presidente, membro o segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l’accesso a un pubblico impiego vanno gestiti in maniera differente da quelli disciplinati ex art. 53D.Lgs. n. 165/2001, essendo i primi conferiti in ragione dell’ufficio ricoperto;
– conseguentemente, ai componenti delle commissioni di concorsi pubblici, banditi da un’amministrazione diversa da quella d’appartenenza, privi di qualifica dirigenziale, spetta il compenso per l’attività di componente di una commissione di concorso;
– la partecipazione di un Segretario comunale ad una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l’accesso a un pubblico impiego non costituisce un caso speciale e, quindi, le conclusioni su esposte si applicano anche per la figura del Segretario comunale.
In pratica e operativamente:
– un dipendente pubblico incaricato come presidente, membro o segretario di una commissione di concorso pubblico, sia che dipenda dalla medesima amministrazione che ha indetto il concorso, sia che dipenda da altra p.a., svolge l’incarico in ragione dell’ufficio ricoperto;
– se l’incarico è svolto presso l’amministrazione d’appartenenza, per lo stesso non spetta alcun compenso, qualunque sia la qualifica che possiede, dirigenziale o non dirigenziale;
– se l’incarico è svolto presso altra P.A., su autorizzazione/designazione dell’amministrazione presso cui presta servizio, per effetto della parziale disapplicazione dell’art. 24, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001 (con riferimento alla sola fattispecie delle commissioni di concorso), i dipendenti con qualifica dirigenziale, così come i segretari comunali, potranno essere compensati dalle amministrazioni che gestiscono i concorsi, come pacificamente accade per i dipendenti privi di qualifica dirigenziale.

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