12/02/2020 – Attenzione al rinvio della vigenza del D.P.C.M. attuativo del sistema delle assunzioni

Attenzione al rinvio della vigenza del D.P.C.M. attuativo del sistema delle assunzioni
L. Oliveri (La Gazzetta degli Enti Locali 12/2/2020)
 
Meglio non prendere troppo sotto gamba il rinvio al 20 aprile del 2020 (perché la data del 20 aprile?) della data di efficacia del D.P.C.M. col quale si attuerà l’articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019.

La Conferenza Stato – Città e Autonomie locali, nella seduta del 30 gennaio 2020 ha accolto la richiesta dell’ANCI, che pure aveva espresso il proprio assenso tecnico all’efficacia del D.P.C.M. all’1.1.2020, di posticipare appunto al 20 aprile 2020 l’efficacia del decreto stesso.

La questione sta divenendo alquanto stucchevole: non è assolutamente chiaro, ma soprattutto accettabile, che si rinvii sine die un sistema nuovo di computo delle facoltà assunzionali, che abbandona la logica dell’uguale trattamento per tutti. Non è applicando regole uguali a tutti che si perseguono gli equilibri e la coerenza degli effetti delle regole. Infatti, la regola del turn over, sganciata totalmente da considerazioni sulla sostenibilità della spesa per il personale, lascia sostanzialmente gli enti sovradimensionati nelle condizioni di mantenere nel tempo il proprio sovradimensionamento, mentre gli enti sottodimensionati non riescono mai far crescere la propria dotazione.

Il rapporto tra spesa di personale ed entrate di parte corrente, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, innesta nell’ordinamento un criterio più corretto, che consente agli enti virtuosi, i cui valori soglia siano uguali o inferiori a quelli previsti dalla tabella 1 del D.P.C.M.  di assumere anche in una prospettiva di incremento della dotazione di personale, senza vietare agli altri enti di effettuare reclutamenti, ma inducendoli a misure di correzione del rapporto spesa di personale/entrate, per poter garantire nel tempo il finanziamento della spesa di personale, se non comunque il riequilibrio dei fattori del rapporto e, quindi, un miglioramento del valore soglia.

È per questa ragione che i quasi 4 mesi di rinvio della data di efficacia del D.P.C.M.  si rivelano dannosi, oltre che frutto di istruttorie tecniche sui contenuti del D.P.C.M. stesso evidentemente sommarie o comunque non del tutto in linea con l’effettiva situazione finanziaria del complesso dei Comuni.

Non si deve portare a pensare che le assunzioni effettuate entro questi primi quasi 4 mesi del 2020 col sistema destinato ad essere superato dal 20 aprile in avanti siano prive di conseguenza.

A meno che la circolare che il Governo si è impegnato a diramare per chiarire gli aspetti del D.P.C.M.  (e rendere più chiaro dall’inizio il testo del D.P.C.M. non era meglio? Perchè, nonostante l’opacità del testo, l’ANCI l’11 dicembre ha sottoscritto l’intesa col Governo, approvandolo?) non spieghi alcuni punti oggi passibili di essere letti in direzioni totalmente diverse, ma sostenibili, far finta che non succeda nulla è certamente poco prudente.

L’articolo 2, comma 1, lettera a), così definisce la spesa del personale: “impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell’IRAP, come rilevati nell’ultimo rendiconto della gestione approvato”.

Tutto sta nel comprendere a cosa si riferisce il lemma “come rilevati” nella complessa frase: probabilmente, ciò che viene rilevato sono gli “impegni di competenza per spesa complessiva”.

Quindi, si può trarre la conclusione che la spesa di personale effettuata nel 2020, anche comprensiva delle assunzioni effettuate nel primo quadrimestre di “vacanza” del D.P.C.M. e vigenza delle regole provenienti dal d.l. 90/2014, articolo 3, commi 5 e seguenti, andrà ad impattare sul rapporto spesa di personale/entrate quando sarà approvato il rendiconto 2020: cioè nell’aprile 2021.

Qui scatta già un dubbio che forse la circolare chiarirà: ad apertura dell’anno 2021, ad esempio, il calcolo per determinare il valore soglia riguarderà la media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, che nel gennaio (quando si deve approvare la programmazione dei fabbisogni) sono quelli degli anni 2017, 2018 e 2019. Ma, ad aprile si approva anche il rendiconto 2020. Quindi: occorre modificare nel corso dell’anno, dopo aprile, la determinazione del rapporto spesa di personale entrate? Ad aprile, infatti, vi è un nuovo triennio di entrate disponibile (2018, 2019 e 2020) e un nuovo rendiconto delle spese di personale, relative al 2020. Entrambe le possibili soluzioni, cioè l’indicazione di tener ferma la rilevazione ai dati rilevabili al gennaio di ciascun anno, oppure la precisazione di aggiornare i dati ogni volta che si approvi il rendiconto, sono sostenibili. La seconda appare più complessa, ma di maggiore aderenza alla realtà. Ma, si ribadisce che probabilmente l’unico sistema per trovare una “realtà” sarà quello di attenersi alle indicazioni della circolare esplicativa, con la speranza che si pronuncerà in merito.

In ogni caso, se non sarà il 2021, sarà il 2022 l’anno nel quale le spese fatte nel 2020 entreranno in gioco.

Ora, se un comune nel 2020 abbia assunto tenendo in considerazione solo il sistema del turn over 100% più i resti assunzionali del quinquennio precedente, senza provare ad effettuare una simulazione degli effetti a medio termine, una simile scelta potrebbe essere un grave errore.

Sostanzialmente, il sistema del turn over è impostato in modo tale che la spesa del personale, quanto meno la spesa connessa al trattamento fondamentale e al costo del reclutamento, resti piuttosto costante nel tempo: infatti, l’articolo 3, commi 5 e seguenti, del d.l. 90/2014 consente di spendere per assunzioni le stesse somme che si liberano a seguito di cessazioni, con una somma algebrica tendente allo zero.

Ma, ai fini dell’applicazione del D.P.C.M., che prima o poi (per ora il “poi” pare essere il 20 aprile, salvo nuovi rinvii…) entrerà in vigore, quel che importa non è la spesa costante del turn over, bensì l’incidenza complessiva della spesa di personale, come individuata dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del D.P.C.M., del quale la spesa per il turn over è solo una piccola componente, rispetto alla media triennale delle entrate.

Assunzioni nei limiti del 100% del turn over, abbinate alla conferma delle assunzioni per lavoro flessibile, compresi incarichi a contratto, o ad incrementi contrattuali derivanti dalla contrattazione nazionale collettiva (che il Dpcm non estrapola dal proprio criterio di computo), o ad incrementi delle risorse variabili del fondo della contrattazione decentrata o del trattamento accessorio (incrementi delle retribuzioni di posizione e risultato delle PO), potrebbero far crescere la spesa del personale, fino al tetto massimo della media del triennio 2011-2013.

Nulla garantisce, però, che questa crescita, in astratto possibile col “vecchio”, ma ancora per poco “attuale” sistema delle assunzioni, non sconquassi i conteggi fra uno o due anni.

Infatti, l’incremento della spesa del personale, connesso alle variabili indicate sopra (ma anche ad altre) è molto più semplice da realizzare, che non un incremento degli accertamenti di competenza delle entrate correnti o una riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità, grandezze finanziarie molto più rigide di quella della spesa di personale.

Dunque, un ente che applicando il D.P.C.M. si ritrovi con un valore soglia molto vicino al valore virtuoso, ma peggio se sia nella zona degli enti della seconda fascia o che abbiano valori soglia peggiori di quelli della Tabella 3 del D.P.C.M., potrebbe avere forti difficoltà a rientrare nei parametri di maggiore virtuosità, se nel primo quadrimestre 2020 abbia assunto nell’illusione che il vecchio sistema sterilizzi il nuovo.

Certo, occorre vedere se la circolare non inventerà qualcosa, in proposito. Il che sarebbe, però, non corretto: la circolare può solo chiarire i contenuti dei molti punti oscuri del D.P.C.M., ma non certo introdurre elementi normativi nuovi, come appunto un’eventuale sterilizzazione degli effetti finanziari delle assunzioni effettuate fino al 20 aprile 2020. Solo una legge specifica potrebbe disporre norme a questo fine.

Vedremo che ruolo giocherà la circolare. Nel frattempo, è consigliabile stimare le conseguenze della spesa del personale sulle entrate in un arco di tempo medio. Non è impossibile: i bilanci sono anche pluriennali. Non si può far finta di non sapere quale sia la stima delle entrate di parte corrente degli anni 2021 e 2022, né si può far finta che sia impossibile stimare le conseguenze di maggiori spese di personale del 2020 sugli anni 2021 e 2022.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto