11/02/2020 – Unioni di Comuni

Lombardia, del. n. 446 – Unioni di Comuni
Pubblicato il 10 febbraio 2020

I Sindaci di un’Unione di Comuni hanno chiesto un parere in merito ai vincoli di spesa del personale delle Unioni di Comuni, in caso di trasferimento di tutte le funzioni e di tutto il personale dipendente da parte dei comuni aderenti all’Unione dei Comuni.
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 446/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 gennaio 2020, hanno ribadito, richiamando la normativa vigente e tenuto conto di quanto espresso dalla Corte dei Conti, Sez. Aut., del. 20/2018 per le c.d. unioni obbligatorie, che alle Unioni di Comuni, istituite da enti soggetti all’obbligo di associarsi, in assenza della possibilità di applicare il limite di spesa sostenuto nel 2008, ai sensi dell’art. 1, comma 562 della legge 296/2006, in ragione della successiva data di istituzione dell’Unione, non può che replicare la spesa di personale dei comuni aderenti, per i quali, se superiori a 1.000 abitanti, opera il limite della somma della media sostenuta dagli enti aderenti nel triennio 2011/2013.
Per il caso di specie, i magistrati contabili non hanno ravvisato i parametri di riferimento definiti dalla Corte dei Conti, Sez. Aut., del. 20/2018rilevando in tal caso la data di costituzione del modulo associativo in virtù della quale all’Unione istante mancherebbe il parametro di riferimento previsto dall’art.1, comma 562 della legge 296/2006, ovvero il divieto di superare la spesa di personale sostenuta nel 2008.
Pertanto, secondo la Corte dei Conti, nella deliberazione in commento, le Unioni di Comuni, in assenza della possibilità di applicare il parametro previsto dall’art. 1, comma 562 della legge 296/2006, ovvero il divieto di superare la spesa di personale sostenuta nel 2008, non possono che replicare la spesa di personale dei comuni aderenti per i quali opera il limite della somma della media sostenuta dagli enti aderenti nel triennio 2011-2013.

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