11/02/2020 – Tari, il nominativo a stampa è valido

Tari, il nominativo a stampa è valido
È legittimamente sottoscritto, nel rispetto dei canoni fissati con legge 549/95, dal funzionario comunale, l’avviso di accertamento Tari recante il nominativo a stampa del soggetto responsabile, essendo lo stesso, frutto di un sistema informatizzato, comunque riconducibile all’amministrazione di appartenenza nella quale sia specificata la sua qualifica. È quanto osservato dalla Ctp di Frosinone (presidente Costantino Ferrara, relatore Francesco Ferro) con la sentenza n. 656/02/2019. Oggetto dell’impugnazione dinanzi ai giudici di Frosinone era un avviso di accertamento Tari di importo di circa 60 mila euro notificato nel 2019 a una azienda da parte del comune di Cassino per l’anno 2014. Rispetto a tale atto impositivo la ditta ricorrente eccepiva, tra le altre doglianze, il vizio di sottoscrizione dello stesso, conseguente alla violazione dei canoni di cui alla legge n. 549/1995, la quale era contenuta nell’atto solamente a stampa e non con sottoscrizione autografa. Il comune resistente si costituiva insistendo per la piena correttezza del suo operato. A fronte del motivo di ricorso attinente al difetto di sottoscrizione dell’atto da parte del funzionario in quanto non appartenente alla carriera dirigenziale, né delegato dal capo dell’Ufficio, la Ctp di Frosinone rilevava che l’atto impositivo impugnato recava precisamente il nominativo del soggetto responsabile e ciò era sufficiente a legittimare lo stesso in punto di sottoscrizione, pur in assenza di firma autografa. L’atto era stato prodotto da un sistema informatico automatizzato, ex art. 15, comma 2, della legge n. 59/1997 e in ottemperanza all’art. 1, comma 87, della legge n. 549/1995 la quale stabilisce che: «la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati». La stessa Cassazione n. 8814/2019, richiamata dalla Ctp ai fini del rigetto del ricorso, ha stabilito che «non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, né la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione del c.d. delega di firma possa avvenire, come nella specie, attraverso l’emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega (Cass. 20/6/2011, n. 13512) e che individuino il soggetto delegato attraverso l’indicazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato».
Benito Fuoco
Con atto depositato presso la Ctp di Frosinone in data 19/07/2019, D. C. A., nella qualità di amministratore unico della ditta D. C. S. con sede in Cassino, assistita e difesa dal dott. G. V., proponeva impugnativa nei confronti del comune di Cassino, avverso l’avviso di accertamento Tari n. 778 del 25/5/2018, prot. (…) anno d’imposta 2014, per complessivi euro 56.559,00. (…) Il ricorso appare infondato per i seguenti motivi.
Con riferimento alla questione del difetto di sottoscrizione da parte del funzionario in quanto non appartenente alla carriera dirigenziale, né delegato dal capo dell’Ufficio, si rileva che l’avviso di accertamento impugnato è stato sottoscritto dal nominativo del soggetto responsabile che, pur in assenza di firma autografa, rende giuridicamente rilevante l’atto prodotto dal sistema informativo automatizzato, ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge n. 59/1997 e in ottemperanza all’art. 1, comma 87, della legge n. 549/1995 la quale stabilisce che: «la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati».
La recentissima sentenza della Corte di cassazione n. 8814/2019 ha fissato il principio secondo cui «… in relazione agli oneri probatori in capo all’amministrazione in caso di contestazione della sottoscrizione dell’avviso di accertamento, deve affermarsi che non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, né la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione del c.d. delega di firma possa avvenire, come nella specie, attraverso l’emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega (Cass. 20 giugno 2011, n. 13512) e che individuino il soggetto delegato attraverso l’indicazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa».
Nel caso di specie è stato dimostrato che il funzionario responsabile del tributo vantasse i requisiti per sottoscrivere legittimamente l’atto di accertamento di cui è causa.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, l’atto impugnato è legittimo e valido, perfettamente efficace perché dotato di tutti i requisiti previsti dalla legge (art. 42 – comma primo – del dpr n. 600/73).(…)

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