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Le principali pronunce e indirizzi della Corte dei Conti-15/31 gennaio 2020
di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria e Vicesegretario del Comune di Serramazzoni
 
La Giurisprudenza Consultiva
CONTABILITA’ E CONTROLLI
– La Sezione ritiene legittimo e quindi possibile che il Comune preveda nel proprio regolamento per la concessione di contributi una disposizione diretta a disciplinare in linea generale criteri e modalità da osservare per l’adozione dei provvedimenti di erogazione di sovvenzioni a soggetti chiamati a svolgere servizi pubblici o, comunque, d’interesse per la collettività di riferimento, per finalità direttamente ascrivibili ai fini istituzionali perseguiti dall’Ente.
 
PERSONALE E PREVIDENZA
– Alla luce della disciplina e della giurisprudenza contabile sul tema e nel solco dell’interpretazione dell’Allegato 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 5.2, offerta dalla giurisprudenza contabile, in caso di mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento, si salva esclusivamente la componente stabile dei fondi, che dev’essere qualificata, nel fondo degli anni successivi, come risorsa a carattere strettamente variabile, con espresso divieto, quindi, di utilizzo per finanziare impieghi fissi e continuativi. Nell’ipotesi, poi, di mancata sottoscrizione del contratto decentrato nell’anno di riferimento, fermo che il principio contabile sul tema debba essere interpretato nel senso che il contratto decentrato vada tempestivamente sottoscritto, potranno essere “trasportate” soltanto le risorse del fondo di parte stabile, che andranno qualificate, nel fondo degli anni successivi, come risorse a carattere strettamente variabile, con espresso divieto, quindi, di utilizzarle per finanziare impieghi fissi e continuativi; in ogni caso, le risorse variabili non utilizzate nell’anno di competenza, secondo la più costante giurisprudenza contabile, oltre che secondo gli orientamenti Aran, non possono stabilizzarsi e pertanto andranno a costituire economie di bilancio, tornando nella disponibilità dell’ente, e perdendo così definitivamente la possibilità di utilizzazione per lo scopo. Nel caso, infine, in cui emerga un errore di calcolo nella determinazione delle risorse stabili che abbia causato una errata sottostima del limite di cui all’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017, considerata la ratio della disposizione in parola, che è quella di porre un limite quantitativo all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, che non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016, e posto che, in via generale, il legislatore abbia voluto così “cristallizzare” il tetto di spesa in parola all’importo determinato nel 2016, ai fini del contenimento della medesima, sul presupposto implicito, tuttavia, che tale determinazione sia stata effettuata dagli enti correttamente, cioè che i propri fondi siano stati costituiti correttamente, nel rispetto dei limiti finanziari derivanti da norme di legge o pattizie, qualora ciò non sia avvenuto con riguardo alle risorse stabili, pare coerente con la ratio richiamata che l’ente stesso possa procedere all’individuazione del nuovo, corretto, limite ai sensi della normativa vigente, anche al fine di evitare che l’effetto di “cristallizzazione” si produca in relazione ad un importo non congruo, perpetuandosi negli anni successivi.
– Il giudice dei conti si esprime sulla disciplina delle assunzioni di personale della Polizia Locale.
– Il quadro normativo vigente non consente di riconoscere legittimamente gli incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale del Comune per la realizzazione di un contratto di locazione finanziaria per opere pubbliche o di pubblica utilità.
 
Gli atti di indirizzo-programmazione e verifica delle Sezioni Regionali
CONTABILITA’ E CONTROLLI
– Relazione sulla “La gestione fuori bilancio del fondo di garanzia prima casa”, relativa al periodo 2015-2019.
Sono 174.367 le istanze per l’accesso al Fondo di garanzia prima casa, istituito dalla L. n. 147/2013, per agevolare l’acquisto e gli interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica delle unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario. Di queste, 155.000 sono state ammesse al finanziamento con l’erogazione di mutui, da parte del sistema bancario, con un trend che segna un deciso incremento in particolare dall’anno 2017. E’ quanto emerge dalla relazione che ricostruisce i meccanismi di funzionamento del Fondo di garanzia nel primo quinquennio di attività. Dall’indagine della Corte si rileva che l’età dei beneficiari, per circa il 60%, è ricompresa nella fascia fra i 20 e i 35 anni e che la maggior parte dei giovani richiedenti (84,55%) non risulta titolare di alcuna delle condizioni di priorità per l’accesso al Fondo; nel 97% dei casi le istanze presentate sono finalizzate esclusivamente all’acquisto dell’immobile. Dall’analisi svolta, è emersa l’esigenza di una più proficua collaborazione con il soggetto Gestore, anche ai fini della verifica degli effetti attesi a seguito della fase di razionalizzazione e di efficientamento strutturale che attualmente interessa le gestioni separate Consap, sia per migliorare tale gestione che per meglio coordinare la pluralità di strumenti esistenti per il sostegno alle famiglie all’accesso al credito e all’abitazione.
 
Le principali sentenze in materia di danno erariale
– Il giudice contabile condanna il Dirigente responsabile del settore manutenzione strade del Comune a risarcire, ancorché parzialmente, quanto sborsato dall’Ente in adempimento della sentenza che lo ha condannato -quale responsabile civile in solido con il citato dipendente- al risarcimento del danno subito dagli eredi di un giovane ragazzo, deceduto transitando con il ciclomotore in un tratto di strada di competenza comunale fortemente dissestato a causa dell’omessa manutenzione stradale.
 
– La carta di credito è uno strumento alternativo di pagamento non per qualsiasi tipologia di spesa, ma solo per quelle specificamente previste dalla norma e solo “qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie procedure” (L. n. 549/1995); è strettamente correlato a tali limitazioni l’obbligo giuridico di dar conto mese per mese delle spese effettuate, attraverso la presentazione di un riepilogo, corredato da adeguata documentazione comprovante l’effettuazione della spesa e la sua conformità alle finalità istituzionali. Presupposto per la liceità della spesa è la verifica – mediante esame del riepilogo e della documentazione di riferimento – della rispondenza della spesa agli specifici fini per i quali la legge autorizza l’uso della carta di credito. La dannosità della spesa causata dal Sindaco e da un Dirigente comunale, assegnatari della carta di credito, si deve collegare non (solo) all’inosservanza di prescrizioni normative circa l’uso del mezzo di pagamento, quantunque tale inosservanza possa concretizzare una condotta anche gravemente colposa, ma alle spese, frutto della medesima condotta, del tutto prive di documentazione o estranee in modo palese e inequivocabile alle finalità istituzionali e all’interesse pubblico.
 
– Il giudice contabile accerta il danno erariale per l’importo corrispondente al mancato versamento nelle casse comunali di quanto riscosso dalla società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte sulla pubblicità e diritti di affissione.

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