11/02/2020 – Fondo incentivante

Piemonte, del. n. 182 – Fondo incentivante
Pubblicato il 10 febbraio 2020

Il Commissario straordinario ha posto vari quesiti in materia di fondi incentivanti, in riferimento a quanto previsto al punto 5.2 dell’allegato 4.2 del d.lgs. 118/2011.
I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 182/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 gennaio 2020, hanno precisato, ai sensi di quanto previsto dall’allegato 4.2, punto 5.2 del d.lgs. 118/2011, che:
  • in caso di mancata costituzione del fondo e mancata contrattazione decentrata, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, che viene vincolato limitatamente alla quota obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva, fra cui non possono farsi rientrare le risorse variabili. Pertanto in tal caso si salva esclusivamente la parte stabile del fondo, che deve essere qualificata nei fondi degli anni successivi come risorsa a carattere variabile, con espresso divieto di utilizzo della stessa per finanziare impieghi fissi e continuativi (Corte dei Conti, Sez. Contr. Puglia, del. 57/2018Corte dei Conti, Sez. Contr. Molise, del. 218/2015);
    • in caso di costituzione del fondo, ma di mancata contrattazione decentrata, le risorse destinate al finanziamento del fondo medesimo risultano definitivamente vincolate; non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono per l’intero importo del fondo nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio. Pertanto in tal caso le risorse variabili non utilizzate nell’anno di competenza costituiranno economie di bilancio, tornando nella disponibilità dell’ente, perdendo così definitivamente la possibilità di utilizzazione (Corte dei Conti, Sez. Contr. Veneto, del. 201/2019;
  • in caso di errore nella quantificazione delle risorse stabili, l’ente può procedere all’individuazione del nuovo tetto di spesa per il personale 2016, ex art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, tutt’ora vigente, mediante una rideterminazione delle risorse stabili, al fine di evitare che una stabilizzazione errata degli importi di tali risorse. In tal caso, l’onere di provare l’errore di calcolo nella determinazione delle risorse stabili sarà posto in capo all’ente.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto