06/02/2020 – Incremento indennità di carica per i sindaci

Incremento indennità di carica per i sindaci
La legge di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, all’art. 57-quater, ha modificato l’art. 82 del TUEL. La norma stabilisce che l’indennità di carica per i sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti «è incrementata fino allo 85%» di quella che spetta ai primi cittadini dei municipi fino a 5.000 abitanti. L’art. 82 fissa anche la misura dei compensi dei vicesindaci e degli assessori in una quota percentuale di quello del sindaco. Tenendo conto dell’illustrata normativa, si chiede di sapere: l’aumento si applica anche al Vicesindaco e agli Assessori dovendo sempre guardare alla soglia demografica con riferimento al penultimo anno precedente?
 
a cura di Angelina Iannaccone
Il quesito riguarda la materia dei compensi degli amministratori locali, attualmente disciplinata, in linea generale e come fonte primaria, dall’art. 82D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Loca; T.U.E.L.), oggetto di una serie di interventi normativi, in vista di un significativo contenimento dei c.d. costi della politica. Orbene, l’art. 82 stabilisce che le indennità di funzione del Sindaco e dei componenti la Giunta comunale sono determinate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel rispetto dei parametri ivi indicati (quali, ad esempio, la dimensione demografica degli enti). L’evidenziata disciplina di fonte secondaria è stata adottata, poi, con il D.M. 4 aprile 2000, n. 119. Su tale base normativa, è intervenuto l’art. 1, comma 54L. 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), il quale ha previsto che per “esigenze di coordinamento della finanza pubblica” sono rideterminate “in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005” (tra l’altro) le indennità di funzione spettanti ai Sindaci ed ai componenti degli organi esecutivi (lett. a).
Orbene, l’art. 57-quater, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha integrato l’art. 82, inserendo il novello comma 8-bis, il quale dispone quanto segue: “La misura dell’indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all’85 per cento della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”. La nuova disposizione normativa del 2019 completa lo scenario normativo modificato prevedendo, per sostenere i costi aggiuntivi, l’istituzione di un fondo da ripartire tra i Comuni, con le regole che saranno dettate da un decreto del ministro dell’ Interno. In merito a tale ultimo decreto, attualmente si hanno scarse notizie e si nutrono dubbi anche in merito all’integrale copertura, da parte dello Stato, degli aumenti in questione.
Orbene, si pone il problema di un’eventuale estensione degli incrementi delle indennità dei Sindaci (dei Comuni fino a 3.000 abitanti) anche ai componenti della Giunta comunale, fra cui il Vice-Sindaco. Il rapporto fra le indennità dei Sindaci e le indennità spettanti ai componenti della Giunta è disciplinato da due specifiche disposizioni contenute nel già citato D.M. 4 aprile 2000, n. 119. Precisamente:
L’art. 3, comma 6, il quale stabilisce che: “Le indennità di funzione dei vicesindaci e degli assessori dei comuni di cui ai precedenti commi sono parametrate sull’importo delle indennità dei rispettivi sindaci”.
L’art. 12, comma 1, il quale stabilisce che: “Le parametrazioni percentuali disposte nel presente decreto si riferiscono in ogni caso agli importi delle indennità di funzione del sindaco e del presidente della provincia determinati sempre ai sensi del presente decreto, senza tener conto dell’indennità in concreto fissata, in eventuale aumento o riduzione”.
Quindi, dal combinato disposto delle due illustrate disposizioni, deriva che: le indennità dei componenti della Giunta sono parametrate a quelle dei Sindaci; tuttavia, tale parametrazione tiene conto solo dei valori fissati nel decreto e non di eventuali aumenti o diminuzioni disposti in concreto.
Ora, tenendo conto di tale peculiare disciplina di parametrazione, la risposta risulta condizionata dalla risoluzione di un altro problema. Precisamente, questo problema: se, ai fini dell’incremento, occorre uno specifico provvedimento della Giunta oppure no. Secondo un primo possibile indirizzo interpretativo, l’aumento è automatico, per cui non occorre porre in essere in concreto alcun provvedimento. Aderendo a siffatto indirizzo, non intervenendo alcun concreto atto, si potrebbe ritenere che la novella normativa del 2019 incida direttamente anche sul D.M. 4 aprile 2000, n. 119. Conseguentemente, l’aumento per le indennità dei Sindaci esplicherebbe effetti anche sulle indennità degli altri componenti. Viceversa, se si aderisce ad un’altra possibile linea esegetica, secondo la quale, ai fini dell’operatività degli aumenti, occorre una formale deliberazione della Giunta, allora la risposta al quesito risulta essere diversa. Infatti, in tal caso, intervenendo un provvedimento, che modifica nel concreto l’indennità del Sindaco, non si produrrebbero effetti espansivi in favore degli altri componenti della Giunta, in ragione di quanto disposto dall’art. 12, comma 1D.M. 4 aprile 2000, n. 119.
Si pone, ulteriormente, il problema per quanto riguarda la soglia demografica di riferimento, in quanto la novella normativa riguarda esclusivamente i Comuni con popolazione fino a tremila abitanti. Orbene, l’art. 156, comma 2D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 fissa la predetta regola, laddove stabilisce che le disposizioni del decreto medesimo devono essere interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo i dati dell’Uncem per le comunità montane. Ora, siffatta regola è stata espressamente confermata anche in relazione proprio alla questione delle indennità di funzioni degli amministratori. Precisamente, la Corte dei Conti, sez. controllo Basilicata, con il parere n. 16/2019 ha affermato che occorre far riferimento all’indicata regola, in quanto si tratta di: “… una soluzione che tende a rapportare le indennità di funzione ad una popolazione intesa in senso dinamico e non ad un dato limitato e statico, consentendo di attualizzare il più possibile il parametro di riferimento”. Pertanto, anche nel caso di applicazione degli aumenti, previsti dalla novella disciplina del 2019, occorre far riferimento a tale regola

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