03/02/2020 – Possibilità di estensione ai crediti di natura extra tributaria dell’istituto del “baratto amministrativo” ex art. 190 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Possibilità di estensione ai crediti di natura extra tributaria dell’istituto del “baratto amministrativo” ex art. 190 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
 
“La questione di massima rimessa all’esame di questa Sezione origina da una richiesta di parere del Sindaco del Comune di Ambivere (BG) il quale, con nota del 3 luglio 2019, ha chiesto alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia se sia possibile «estendere riduzioni/esenzioni del cd. baratto amministrativo anche ai “canoni” (di occupazione suolo pubblico, di polizia idraulica, etc) oltre che ai tributi locali, posto che l’art. 190 d.lgs. 50/2016 fa riferimento solo ad entrate tributarie […] non menzionando espressamente le entrate locali aventi natura sinallagmatica e non prettamente tributaria».
Nella sua richiesta di parere, il Comune si riferisce all’istituto del “baratto amministrativo” disciplinato dal vigente art. 190 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), che così recita: «Gli enti territoriali possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché’ individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un’ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa».
Secondo il Comune istante la disposizione normativa sarebbe suscettibile di applicazione analogica, «stante la natura sinallagmatica che contraddistingue tipicamente i canoni (trattandosi di corrispettivi che l’utente deve versare a fronte di uno specifico servizio/concessione prestata dall’ente locale, diversamente dalla generalità che caratterizza i tributi locali da versarsi a fronte della prestazione di servizi c.d. indivisibili) nonché stante il diverso rango dell’entrata pubblica relativa, di natura meramente patrimoniale»…”

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