7/12/2020 Presupposti per ordinare al proprietario del suolo la rimozione di rifiuti abbandonati emesso dal Comune

Ai fini della legittimità dell’ordine di rimozione di rifiuti abbandonati emesso dal Comune, ai sensi dell’art. 14, comma 3, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (e, oggi, dell’art. 192, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), nei confronti del proprietario del suolo è necessario il previo accertamento a suo carico dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa nello sversamento dei rifiuti medesimi; in particolare, ove dello sversamento siano responsabili soggetti diversi dal proprietario, l’omessa recinzione del suolo non costituisce ex se un indice di negligenza nella vigilanza sul fondo da parte di quest’ultimo, in quanto nel nostro sistema la recinzione è una facoltà (ossia un agere licere) del dominus, di modo che la scelta di non fruirne non può tradursi in un fatto colposo (art. 1127, comma 1, c.c.) ovvero in un onere di ordinaria diligenza (art. 1227, comma 2, c.c.), che circoscrive (recte, elide) il diritto al risarcimento del danno (1). 

 

 

(1) Cons. St., sez. IV, 15 dicembre 2017, n. 5911; id. 4 maggio 2017, n. 2027; id., sez. V, 22 febbraio 2016, n. 705; id., sez. I, 15 giugno 2020, n. 1192; id., 27 febbraio 2020, n. 496

Ha chiarito la Sezione che a fortiori, la mancata implementazione di un sistema di video-sorveglianza, connotato da alti costi di acquisto e manutenzione, non rientra nell’onere di tutela della res esigibile dal proprietario. In caso poi di illecita occupazione del suolo da parte di terzi, poi, la negligenza del proprietario (impossibilitato dall’ordinamento a rientrare in possesso del bene invito detentore – artt. 392 e 393 c.p.) non può desumersi dal fatto che lo stesso non abbia proposto azione di spoglio nei confronti degli abusivi. Cons. St., sez. IV, 3 dicembre 2020, n. 7657 – Pres. Greco, Est. Lamberti

ALLEGATO:

 

 

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