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Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Sardegna, sentenza n. 313 del 15 dicembre 2020

La questione verte sulla particolare disciplina dettata dall’art. 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sanziona direttamente le condotte di assenteismo e che, in quanto tale, fa eccezione alla disciplina organica della materia di cui si è detto (in tal senso, ex multis cfr. SS.RR., sentenza n. 8/QM/2015 cit., e ord. 6/2018/ORD/RCS del 12 giugno 2018).

Al riguardo, la giurisprudenza contabile nettamente maggioritaria esclude che debba trovare applicazione il limite del previo esperimento del processo penale, sia in considerazione del fatto che tale specifica ipotesi non è l’unica, come si è visto, contemplata dall’ordinamento, sia in quanto la previsione di legge che ha espressamente sanzionato l’assenteismo dei pubblici dipendenti è, in realtà, successiva alla previsione inerente la risarcibilità del danno correlato ai delitti di cui all’art. 17, comma trentesimo ter, del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78, conv. con legge 3 agosto 2009 n. 102.

Come recentemente statuito dal giudice d’appello, nelle ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente … viene, infatti, in rilievo, oltre ad una disciplina procedimentale particolare, un apprezzamento specifico del legislatore in ordine alla conseguenze pregiudizievoli della condotta antigiuridica, correlato, inoltre, al rafforzamento della tutela degli interessi retrostanti mediante l’introduzione di una nuova norma penale incriminatrice.

La disposizione in questione va, pertanto, riguardata quale norma speciale rispetto al citato art. 17, comma trentesimo ter, sicché, alla stregua del principio che regola la successione delle leggi nel tempo [lex posterior derogat legi priori, poiché il conflitto non raggiunge il grado dell’incompatibilità (art. 15 disp. prel. c.c.)], la risarcibilità del danno all’immagine in ipotesi di assenteismo fraudolento opera indipendentemente da qualsivoglia condizione sostanziale o processuale non espressamente posta dalla norma che si considera (cfr. Sezione II Centrale, n. 146 dell’8 giugno 2020 e n. 140 del 27 maggio 2020, e la giurisprudenza ivi richiamata).

Tale linea interpretativa è stata condivisa anche da questa Sezione, che ha precisato che tali fattispecie costituiscono eccezione alla regola generale, in quanto l’art. 55 quinquies rappresenta una specifica previsione volta a sanzionare la particolare fattispecie dell’assenteismo fraudolento nel pubblico impiego, tanto da ricollegare ad essa l’azionabilità del risarcimento del danno all’immagine subito dalla pubblica amministrazione….Ne consegue che, ai fini dell’applicazione dell’art. 55-quinquies D.lgs. 165/2001, si deve prescindere dai requisiti di cui all’art.17, comma ter, del decreto-legge n. 78/09, non essendo a tal fine infatti richiesto alcun accertamento, con sentenza definitiva, in ordine a talune tipizzate fattispecie delittuose lesive dell’immagine.

Del resto, che con la norma in rassegna il legislatore abbia voluto prescindere, ai fini della punibilità erariale della fattispecie in esame, da un previo pronunciamento sulla responsabilità penale, è chiaramente dimostrato dall’inciso contenuto nel secondo comma dell’art. 55 quinquies, a tenore del quale si può procedere all’applicazione della norma “ … ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni…”.

In altri termini, il legislatore ha inteso prevedere un diverso e più rigoroso trattamento contro il fenomeno dell’assenteismo pubblico, fissando espressamente il principio per cui le condotte cosiddette assenteistiche sono causa di lesione all’immagine della P.A.” (cfr. Sezione Sardegna, sentenza n. 111 dell’11 maggio 2018).

ALLEGATO SENTENZA CDC:

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