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E’ da ritenersi pacifico – trattandosi di circostanza di fatto non smentita dall’appellante – che la società -Omissis- s.r.l. aveva tentato di autenticarsi a mezzo SPID con generalità non corrette, ossia, semplicemente, quale “-Omissis-” anziché quale -Omissis- s.r.l. (titolare della identità digitale di cui trattasi).

E’ altresì da ritenersi pacifico che tale operatore economico non poteva non essere consapevole di quale fosse la propria corretta ragione sociale, cui era univocamente associata la relativa identità digitale (da lui stesso richiesta), così come non risulta dagli atti che dopo aver fallito il tentativo di accredito, la società odierna appellante non abbia tentato di ripetere la procedura, stavolta inserendo le credenziali corrette.

In estrema sintesi, l’appellante non fornisce alcuna prova del fatto che il mancato accredito sia dipeso da uno scorretto funzionamento del sistema, ma semplicemente afferma che laddove l’amministrazione avesse prontamente risposto in modo collaborativo alla sua richiesta di assistenza (peraltro presentata all’incirca mezz’ora prima della scadenza del termine per presentare le offerte), con ogni probabilità il problema sarebbe stato risolto ed avrebbe quindi potuto presentare la propria offerta.

Quella di parte appellante, però, è una mera asserzione, per di più non circostanziata né assistita da elementi oggettivi di riscontro. D’altra parte, è evidente che l’acquisizione dello SPID necessario alla registrazione sul portale della stazione appaltante non ricade nella competenza e responsabilità di quest’ultima, né nei connessi obblighi di assistenza tecnica: le possibili problematiche connesse all’utilizzo dell’identità digitale erano infatti al di fuori della possibilità di intervento della stazione appaltante, in quanto di esclusiva competenza dell’Identity Provider prescelto dall’operatore economico, ossia il gestore accreditato presso l’Agenzia per l’Italia Digitale.

A fronte della previsione della lex specialis di gara che condizionava la partecipazione alla gara al possesso di uno SPID idoneo, la stazione appaltante non avrebbe potuto in alcun modo – in ragione del carattere cogente dell’autovincolo – surrogare l’uso di tale strumento con altre forme di presentazione dell’istanza di partecipazione, anche solo per superare lo scorretto utilizzo del sistema pubblico di identità digitale.

[rif. art. 58 d.lgs. n. 50/2016]

 

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