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QUI LA NOTA 

Con l’entrata in vigore del nuovo decreto del Ministro dell’Interno del 21 ottobre 2020 in oggetto si sono aperti rilevanti dubbi applicativi tuttora non chiariti dalla circolare n.14449 del 1° dicembre.

In un’ottica di leale collaborazione istituzionale e al fine di scongiurare interpretazioni foriere di possibili contenziosi, si ritiene doveroso, fin d’ora, palesare una serie di considerazioni giuridiche per sciogliere i nodi interpretativi e per garantire la certezza del diritto assicurando uniformità di prassi operative.

In particolare, vanno chiariti i seguenti punti:

  1. Numerose convenzioni stipulate prima del decreto riconoscevano la facoltà al segretario, alla scadenza delle stesse, di scegliere la sede, tra quelle convenzionate, ove mantenere la titolarità. Tale specifica fattispecie non è stata regolata dal decreto in argomento e comunque l’eventuale empasse non potrà che essere risolta assicurando prevalenza agli accordi intercorsi ed al legittimo affidamento ingenerato negli amministratori e nei segretari comunali interessati. 

 

  1. Il comma 2 dell’art.2 del Decreto, nella parte in cui dispone che il Comune o la Provincia, avente   la   più    elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a parità di classificazione, quello avente la maggiore popolazione, assume il ruolo di ente capofila, se applicato in maniera acritica, rischia di ledere l’autonomia organizzativa degli stessi enti.  Peraltro, la stessa formulazione della norma non risponde alla ratio della disposizione di cui all’art. 16 ter del DL162/2019 convertito in L.8/20, che non prevedeva questa limitazione. 

 

Sul punto può fare luce la nutrita giurisprudenza che si era formata a seguito della delibera del Consiglio nazionale di Amministrazione dell’Agenzia dei Segretari n.46 del 12 aprile 2005, allorché aveva limitato la costituzione delle convenzioni di segreteria a talune fattispecie (numero massimo dei comuni, popolazione complessiva e classi di segreteria). Tale delibera, proprio in ragione delle statuizioni giurisdizionali, dovette essere revocata dal medesimo CdA con deliberazione n.127/2005. 

È di tutta evidenza che bisogna scongiurare i corsi e ricorsi storici, a garanzia degli enti e dei segretari, e pertanto si auspica che Codesto Albo valuti adeguatamente le soluzioni operative possibili, per non ostacolare la libera autodeterminazione delle autonomie locali.

 

  1. Particolarmente delicata è la questione posta dall’art.4 comma 2 del Decreto, giacché una interpretazione della norma sganciata dalle intenzioni del legislatore potrebbe vanificare le previsioni di cui all’art.43 del CCNL Segretari comunali e provinciali 1998/2001. A tal proposito si osserva che la disposizione è diretta applicazione del comma 13 dell’art.16 ter del DL162/2019 convertito in L.8/2020, che prevedeva che, per le convenzioni riclassificate con i nuovi criteri, nel caso di collocamento in disponibilità, non si mantenesse il trattamento economico acquisito con la riclassificazione della sede. La ratio legis è quella di non creare maggiori spese sul bilancio dello Stato che si fa carico dei maggiori oneri dei colleghi collocati in disponibilità. Benché la formulazione del comma 2 in argomento non delimiti adeguatamente l’ambito di applicazione alle sole sedi riclassificate per effetto del decreto, non può essere assolutamente avallata una lettura che travalichi il perimetro disegnato dal legislatore, con una arbitraria decurtazione del trattamento economico spettante al segretario collocato in disponibilità.  A tal proposito basti sottolineare che il CCNL fa stato tra le parti e non può essere disapplicato in assenza di specifici percorsi negoziali. Peraltro, la preintesa del CCNL 2016/2018 in via di sottoscrizione ha espressamente confermato la vigenza dell’art.43 del CCNL 1998/2020 (art.111 comma 1 lett.B terzo inciso), il quale pertanto mantiene la sua validità tra le parti.  Una forzosa interpretazione legata al solo tenore letterale della norma provocherebbe l’abnorme conseguenza per cui colleghi collocati in disponibilità da una sede di classe superiore non potranno prendere servizio in sedi di categoria inferiore, per non subire un’inopinata disapplicazione dell’art.43 citato, con grave deminutio patrimoniale.

Tanto premesso, in considerazione della rilevanza delle questioni rappresentate, si chiede a codesto Albo un solerte intervento. 

Con l’occasione, si ribadisce inoltre la disponibilità di questo Sindacato ad interlocuzioni operative al fine di avviare un percorso condiviso nel reciproco interesse dei vari attori istituzionali e dei segretari comunali e provinciali, segnalando nel contempo che da diversi anni ormai sono totalmente interrotte le relazioni sindacali.

 

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