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Nella Sentenza n. 736 del 17 novembre 2020 del Tar Piemonte, i Giudici affermano che l’art. 1, comma 3, del Dl. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, cd. “Decreto Semplificazioni”, che prevede l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del Dlgs. n. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5, ha introdotto una disciplina emergenziale, temporanea e derogatoria del “Codice dei Contratti”, con scadenza al 31 dicembre 2021, applicabile a tutte le gare e non solo a quelle legate all’emergenza sanitaria.

L’applicazione dell’esclusione automatica non deve essere enunciata e motivata negli atti di gara e ciò in quanto, diversamente opinando, si minerebbe l’obiettivo, che è alla base della novella normativa, di celerità delle procedure. I Giudici precisano infatti che l’obiettivo della disciplina, introdotta dall’art. 1, comma 3, citato, è di semplificare l’andamento della gara.

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