14/12/2020 – Consiglio di Stato. Divieto di definizione di criteri ulteriori all’ISEE per valutare la situazione economica

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 7850 del 10 dicembre 2020

 

1. L o “spazio di intervento regolamentare” dei Comuni in materia di criteri di accesso alle prestazioni sociali.

 

Non può essere riconosciuta ai Comuni una potestà di deroga alla legislazione statale e regionale nell’adozione del regolamento comunale che disciplina l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, e precisamente, in violazione della disciplina statale dettata con DPCM 5.12.2013, regolamento concernente le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente – di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche, e adottato in applicazione dell’art. 5 della legge 22 dicembre 2011, n. 214).

 

Il Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 7850 del 10 dicembre 2020 ha chiarito che un regolamento comunale che preveda criteri regolatori dell’accesso a prestazioni sociali, inerenti le condizioni economiche del cittadino, che non facciano riferimento soltanto all’ISEE ma anche alle “entrate effettivamente disponibili” e alle “risorse economiche personali”, di fatto, contraddicono il principio di evidenziazione della situazione economica dell’assistito per le prestazioni sociosanitarie a favore delle persone con disabilità sulla base soltanto dell’ISEE, peraltro come determinato ai sensi del DPCM 159/2013, tenuto conto delle modifiche apportate con L. 89/2016, con esclusione delle indennità e altre forme risarcitorie strettamente dipendenti dalla disabilità.

 

I giudici amministrativi hanno evidenziato che il Comune non dispone di discrezionalità, né di potere normativo con riguardo alla valutazione di capacità economica del richiedente e/o della famiglia sganciata dall’ISEE (cfr. Sez. III, n. 6926/2020 cit.).

 

Le entrate reddituali o le evidenze patrimoniali non calcolate ai fini ISEE, oltre che la presenza di sola pensione di invalidità o dell’indennità di accompagnamento, non possono costituire indicatori della situazione reddituale del richiedente e divenire criteri ulteriori di selezione, accanto all’ISEE, volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, né divenire mezzo per l’ampliamento di tali platee, come vorrebbe il Comune.

 

Ai sensi dell’art. 2 del DPCM n. 159/2013 l’ISEE, è l’unico “strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, utilizzabile ai fini dell’ammissione alle prestazioni e della misura della contribuzione che grava sull’assistito.

 

Nell’indicatore confluiscono infatti vari elementi rilevanti in modo bilanciato, come sopra illustrato, redditi e altre entrate, anche patrimoniali, detratte spese e franchigie, tenuto conto del nucleo familiare ristretto o ordinario, a seconda del tipo di prestazione e dell’età del disabile (maggiorenne o minorenne)

 

Il Consiglio di Stato rileva come il sistema così costruito sia volto a fornire a tutte le persone con disabilità servizi usufruibili sulla base di una valutazione onnicomprensiva delle disponibilità economiche, basato su criteri certi, predeterminati e uniformi, a garanzia di equità e imparzialità nell’azione amministrativa.

 

L’art. 2, comma 1, DPCM n. 159/2013, seppure ammette che possano essere introdotti altri criteri di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia, tuttavia, categoricamente, fa salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l’ISEE, con ciò escludendo che possano essere utilizzati altri parametri di valutazione della condizione economica del richiedente quali criteri selettivi.

 

2. Il divieto di contribuzioni in caso di ISEE pari a zero.

 

Il Consiglio di Stato, nella sua analisi, evidenzia come in presenza di ISEE pari a zero, sia illegittima l’imposizione di una contribuzione, ancorché minima, a carico del richiedente.

 

L’ISEE infatti rappresenta “livello essenziale delle prestazioni”, con la conseguenza che le leggi regionali e i regolamenti comunali devono considerare vincolanti le sue prescrizioni.

 

Esso costituisce l’unico strumento per la corretta misurazione della condizione economica del nucleo familiare e, poiché include la componente reddituale, ivi comprese somme reddituali esenti da imposta in quanto “reddito disponibile”, e la componente patrimoniale (in ciò il Decreto legge 201/2011, di cui il DPCM 159/2013 è attuazione, ha migliorato il carattere selettivo del precedente indicatore) lo strumento realizza l’equità nell’accesso alle prestazioni sociali.

 

Di conseguenza, secondo i giudici amministrativi un ISEE nullo non può che significare l’impossibilità dell’interessato di partecipazione al budget del “progetto di vita”.

 

Il principio costituzionale di uguaglianza e il criterio di proporzionalità impongono una valutazione differenziata a seconda delle diverse situazioni personali dei richiedenti che rispetti adeguatamente e in modo sostanzialmente equo il rapporto tra disponibilità economica, come fotografata dall’ISEE, e compartecipazione personale.

 

Ne consegue che deve essere prevista la gratuità dei servizi sociosanitari utilizzabili nel “progetto di vita”, offerti dal Comune, in caso di ISEE nullo, pena la palese elusione del principio di equità insito nelle norme di cui al richiamato DPCM 159/2013.

 

3. La regolamentazione dell’accesso a prestazioni sociali “innovative”.

 

La sentenza rileva anche che l’art. 1, lett. f) del DPCM n. 159/2013 definisce «Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria» quelle prestazioni assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, rivolti a persone con disabilità e limitazioni dell’autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti: 1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l’autonomia e la permanenza nel proprio domicilio; 2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio; 3) atti a favorire l’inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l’acquisto di servizi.

 

Tale ultimo gruppo di prestazioni presenta un’ampiezza tale da poter ricomprendere gran parte degli “interventi innovativi, sperimentali e alternativi” oggetto del regolamento impugnato, in quanto inclusivo di quel genere di interventi che sono rivolti alla formazione professionale e/o educativa, alla facilitazione delle espressioni della persona in campo relazionale e sociale, ivi comprese le attività sportive, al miglioramento in generale dell’ambiente e delle condizioni di vita che consentono di ridurre lo svantaggio derivante dalla mancanza di indipendenza e autonomia determinato dalla disabilità.

ALLEGATO:

 

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