14/12/2020 – Consiglio di Stato: Anche l’omesso pagamento dei tributi locali può determinare l’esclusione ex art. 80 del Codice dei contratti

Consiglio di Stato 07789/2020

 

Una stazione appaltante dopo avere indetto una gara ha escluso una società, peraltro, unica partecipante, in applicazione dell’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 per l’omesso pagamento, nel caso specifico, dell’imposta comunale sui rifiuti TARSU.

 

Dopo avere ottenuto il respingimento del ricorso al T.a.r., la società interessata ricorre al Consiglio di Stato rilevando, tra l’altro, che il primo periodo del quarto comma dell’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 prevederebbe l’esclusione per le violazioni gravi secondo la disciplina tributaria nazionale, che non si occupa di violazione relative all’omesso pagamento di tributi locali.

 

I giudici di Palazzo Spada respingono il ricorso rilevando che “ la posizione tributaria della ditta presentava un mancato pagamento di euro 20.576,78 (tassa e addizionali euro 9.160,59, sanzioni euro 10.428,25, interessi euro 596,98, spese di notifica euro 5,18) relativo ad un atto di accertamento TARSU non pagato entro 60 giorni, al quale è seguito atto di ingiunzione”

 

Affermano, inoltre, che, ai sensi dell’art. 80, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, “le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5”;

 

In tal senso, la violazione tributaria certificata dal Comune ricade nell’ambito dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, per il quale “costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602” e “definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione”.

 

L’esclusione dalla gara, pertanto, è esercizio di potere vincolato al ricorrere di due presupposti: a) la gravità della violazione (costituente un concetto giuridico indeterminato); b) il definitivo accertamento della stessa (costituente un concetto giuridico determinato).

 

La fonte normativa primaria, come già evidenziato sancisce quando ricorrano i due presupposti, non solo chiarendo il concetto di definitività dell’accertamento della violazione, ma anche oggettivizzando il concetto giuridico indeterminato di gravità della violazione, attraverso il rimando ad una fonte normativa subordinata, che ha fissato la soglia di euro 5.000,00.

 

La disciplina dettata dal codice dei contratti pubblici prevede l’esclusione per il fatto oggettivo della grave violazione tributaria, atteso che la ratio della norma è quella di escludere dalla gara l’impresa che non offra una totale affidabilità, anche di tipo economico, sulla corretta esecuzione della prestazione oggetto della gara d’appalto.

 

Il Collegio, infine, pone in rilievo che la grave violazione in materia tributaria può ben derivare dall’omesso pagamento di tributi locali.

 

Infatti, sotto un profilo sistematico, sussiste la stessa ratio che presiede all’esclusione per il mancato pagamento di tributi nazionali e, sotto un profilo letterale, la norma fa riferimento alla legislazione italiana e non vi è dubbio che la TARSU (sostituita poi, insieme alla TIA e alla TARES a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 149 del 2013, legge finanziaria per il 2014), a cui si riferisce il mancato pagamento in discorso, sia un tributo previsto dalla legislazione nazionale, essendo stata introdotta con il d.lgs. n. 507 del 1993.

 

In definitiva, in presenza di una grave violazione tributaria, definitivamente accertata, alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerte, l’esclusione della ricorrente costituiva per la stazione appaltante atto dovuto, sicché, essendo infondate le censure dedotte, l’appello deve essere respinto.

ALLEGATO:

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