14/12/2020 Anac -Delibera N. 1054 Del 25 novembre 2020

Anac -Delibera N.  1054   Del  25  novembre  2020- Oggetto:   Interpretazione  della  locuzione  “enti  di  diritto  privato  regolati  o  finanziati  dalla  pubblica  amministrazione”  e  di “svolgimento  di  attività  professionali”  di  cui  all’art.  15,  co.1,  lett.  c)  del  d.lgs.  33/2013. Riferimenti  normativi Decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  art.  15,  co.  1,  lett.  c); Decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  art.  1,  co.  2,  lett.  d). Parole  chiave “Pubblicazione  dati  incarichi  collaboratori  e  consulenti”  –  “Definizione  enti  di  diritto  privato  regolati  o finanziati”.   Massima Nel  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  è  assente  una  definizione  di  “enti  di  diritto  privato  regolati  o finanziati  dalla  pubblica  amministrazione”  di  cui  all’art.  15,  co.  1,  lett.  c),  del  d.lgs.  33/2013. Al  riguardo,  appare  ragionevole  fare  riferimento  alla  definizione  contenuta  nell’art.  1,  co.2,  lett.  d)  del d.lgs.  39/2013  e  ai chiarimenti  forniti  in  proposito  dall’Autorità,  in  particolare  nella  delibera  n.  553/2019, tenuto  conto della comune ratio di garantire anche l’imparzialità  nello  svolgimento  dell’incarico  ed  evitare situazioni  di  conflitto  di  interessi. Ne  consegue  che  per  “ente  regolato  dalla  pubblica  amministrazione”  deve  intendersi  l’ente  sul  quale  il soggetto  pubblico  esplica  poteri  che  incidono  sullo  svolgimento  dell’attività  principale,  anche  attraverso il  rilascio  di  autorizzazioni  o  concessioni,  l’esercizio  continuativo  di  poteri  di  vigilanza,  di  controllo  o  di certificazione,  mentre  per  “ente  finanziato  da  una  pubblica  amministrazione”  l’ente  la  cui  attività  è finanziata  attraverso  rapporti  convenzionali,  quali  contratti  pubblici,  contratti  di  servizio  pubblico  e  di concessione  di  beni  pubblici,  purché  i  finanziamenti  abbiano  le  caratteristiche  della  rilevanza  economica e  della  continuità/stabilità  temporale.     Per  quanto  riguarda  l’individuazione  dei  dati  da  pubblicare,  secondo  un  criterio  di  ragionevolezza  e coerenza  sistematica,  si  ritiene  che,  ai  fini  dell’obbligo  di  pubblicazione,  ai  sensi  dell’articolo  15,  co.  1,  lett. c),  sia  sufficiente  l’indicazione  della  carica  o  dell’incarico  ricoperto  e  la  denominazione  dell’ente  privato regolato  o  finanziato. In  merito  al  periodo  temporale  a  cui  fare  riferimento  per  l’individuazione  degli  incarichi  da  pubblicare, occorre  considerare  gli  incarichi  in  corso  o  svolti  in  un  periodo  di  tempo  delimitato  antecedente il conferimento  dell’incarico,  che  può  essere  parametrato  al periodo  di raffreddamento  di due anni previsto nel  d.lgs.  39/2013  (artt.  4  e  5). Quanto  ai  dati  da  pubblicare  sull’attività  professionale,  in  relazione  allo  scopo  della  norma,  sono  da rendere,  almeno,  le  informazioni  relative  al  settore  e  alle  materie  che  costituiscono  l’oggetto  principale dell’attività  professionale  svolta  nei  confronti  sia  di  soggetti  pubblici  sia  di  soggetti  privati  e  l’indicazione della  tipologia  di  tali  soggetti.  Ciò  al  fine  di  consentire  all’amministrazione  ogni  opportuna  valutazione  in ordine  a  eventuali  situazioni  di  conflitti  di  interesse. Visto   il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante  “Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto  di  accesso civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche amministrazioni”,  art.  15,  co.  1,  lett.  c); Visto il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39  “Disposizioni  in  materia  di inconferibilità  e  incompatibilità  di  incarichi presso  le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti  privati  in  controllo  pubblico,  a  norma  dell’art.  1,  commi  49 e  50,  della  legge  6  novembre  2012,  n.  190”,  art.  1,  co.  2,  lett.  d); Vista la  richiesta  di  parere  (prot.  n.  53450  del  14  luglio  2020)  con  cui  il  Direttore  generale  e  Responsabile  per la  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  (di  seguito  RPCT)  di  OMISSIS  ha  chiesto  all’Autorità un  parere  circa  l’interpretazione  della  disposizione  di  cui  all’art.  15,  co.1,  lett.  c),  del  d.lgs.  n.33/2013  e,  in particolare,  di  chiarire  se  la  locuzione  “enti  di  diritto  privato  regolati  o  finanziati  dalla  pubblica amministrazione”    possa  essere  interpretata  facendo  riferimento  alla  definizione  fornita  dal  legislatore  su tali  enti  nell’ambito  della  diversa  disciplina  in  materia  di  inconferibilità/incompatibilità  di  cui  al  d.lgs. 39/2013,  art.  1,  co.  2,  lett.  d),  e  alle  indicazioni  formulate  al  riguardo  da  ANAC; Vista La  delibera  dell’Autorità  n.  553  del  12  giugno  2019; Vista L’istruttoria  svolta  dall’Ufficio  PNA  e  regolazione  anticorruzione  e  trasparenza; Il  Consiglio  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  nell’adunanza  del  25  novembre  2020 Premessa  in  fatto

Con  nota  acquisita  al  protocollo  il  14  luglio  2020,  n.  53450,  il  Direttore  generale  e  Responsabile  per  la prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  (di  seguito  RPCT)  di  OMISSIS  ha  chiesto  all’Autorità  un parere  circa  l’interpretazione  della  disposizione  di  cui  all’art.  15,  co.1,  lett.c),  del  d.lgs.  n.33/2013. Il  RPCT,  a  proposito  della  citata  disposizione  che  stabilisce  l’obbligo  per  le  pubbliche  amministrazioni  di pubblicare  i”  dati  relativi  allo  svolgimento  di  incarichi  o  la  titolarità  di  cariche  in  enti  di  diritto  privato  regolati  o finanziati  dalla  pubblica  amministrazione  o  lo  svolgimento  di  attività  professionali”,  ha  evidenziato  che  non  è chiaro  cosa  debba  intendersi  per  “enti  di  diritto  privato  regolati  o  finanziati  dalla  pubblica  amministrazione  o  lo svolgimento  di  attività  professionali”  presso  i  quali  il  consulente/collaboratore  ricopre  un  incarico,  una  carica o  svolge  una  prestazione  professionale.   Ad  avviso  del  RPCT  “solo  le  prestazioni  professionali  svolte  in  enti  di  diritto  privato  regolati  o  finanziati  da  una pubblica  amministrazione  rientrano  nell’obbligo  di  pubblicazione  e  non,  invece,  qualunque  prestazione  professionale svolta  dall’incaricato/collaboratore.  Diversamente  opinando,  si  giungerebbe  alla  conclusione  per  cui  “il  dettato normativo  –  di  cui  all’art.  15,  co.1,  lett.  c)  –  potrebbe  addirittura  contemplare  incarichi,  cariche  o  prestazioni professionali  attribuiti  da  qualsiasi  ente  di  diritto  privato  regolato  o  finanziato  dalla  pubblica  amministrazione,  con la  conseguenza  che  una  interpretazione  letterale  della  norma  porterebbe  alla  conclusione  che  qualsiasi  contributo ricevuto  a  qualsiasi  titolo  da  un  ente  privato  farebbe  di  questo  ente  un  ente  finanziato  dalla  pubblica amministrazione.” Il  RPCT  ha,  quindi,  chiesto  ad  ANAC  di  chiarire  se  la  locuzione  “enti  di  diritto  privato  regolati  o  finanziati  dalla pubblica  amministrazione”  sopra  richiamata  possa  essere  interpretata  facendo  riferimento  alla  definizione fornita  dal  legislatore  su  tali  enti  nell’ambito  della  diversa  disciplina  in  materia  di inconferibilità/incompatibilità  di  cui  al  d.lgs.  39/2013,  art.  1,  co.  2,  lett.  d),  e  alle  indicazioni  formulate  al riguardo  da  ANAC.  Inoltre,  ha  chiesto,  indirettamente,  di  precisare  se  rientrino  o  meno  nel  disposto  di  cui all’art.  15,  co.  1,  lett.  c)  solo  le  attività  professionali  svolte  in  predetti  enti. Ritenuto  in  diritto Giova  rammentare,  preliminarmente,  che  l’art.  15  del  d.lgs.  33/2013  disciplina  gli  obblighi  di  pubblicazione riguardanti  i  titolari  di  incarichi  di  collaborazione  o  consulenza  affidati  a  soggetti  esterni  a  qualsiasi  titolo,  sia oneroso  che  gratuito.  La  questione  posta  dal  RPCT  di  omissis  attiene  all’interpretazione  di  quanto  previsto  al co.1,  lett.  c),  in  merito  alla  pubblicazione  dei  dati  relativi  allo  svolgimento  di  incarichi  o  la  titolarità  di  cariche  in enti  di  diritto  privato  regolati  o  finanziati  dalla  pubblica  amministrazione  o  lo  svolgimento  di  attività  professionali. In  particolare,  occorre  chiarire:           che  cosa  si  debba  intendere  per  “enti  di  diritto  privato  regolati  o  finanziati  dalla  pubblica amministrazione”  presso  i  quali  il  consulente/collaboratore  ricopre  un  incarico  o  una  carica  e  se  sia possibile  interpretare  la  predetta  locuzione  facendo  riferimento  alla  definizione  di  tali  enti  fornita nell’art.  1,  co.2,  lett.  d)  del  d.lgs.  39/2013  e  ai  chiarimenti  di  ANAC  intervenuti  in  materia; se  l’attività  professionale  da  considerare  sia  solo  quella  svolta  in  favore  di  detti  enti. Di  seguito  si  esaminano  le  questioni  nell’ordine  sopra  esposto.

 L’espressione  “enti  di diritto  privato  regolati  o  finanziati  da  una  pubblica  amministrazione”  cui  ricorre  il  legislatore nell’ambito  del  d.lgs.  33/2013  è  generica,  non  rinvenendosi  nel  testo  del decreto  alcuna  indicazione  specifica volta  a  delimitarne  la  portata,  né  l’Autorità  ha  dato,  finora,  chiarimenti  sul  punto. La  giurisprudenza,  mentre  si  è  espressa  più  volte  (cfr.  in  particolare  Corte  dei  Conti,  Sez.  giurisdizionale  per l’Emilia  Romagna,  28  marzo  2018,  n.  79  e,  più  recentemente,  Tar  Lazio,  Sez.  I,  30  giugno  2020,  n.  7292) con  riferimento  agli  enti  “di  diritto  privato  regolati  o  finanziati  da  una  pubblica  amministrazione”  menzionati nel  decreto  in  materia  di  inconferibilità  ed  incompatibilità  (art.  1,  co.  2,  lett.  d)  d.lgs.  8  aprile  2013,  n.  39), non  risulta  essersi  pronunciata  riguardo  agli  enti  menzionati  all’art.  15,  co.  1,  lett.  c)  del  decreto trasparenza.   Effettivamente,  l’unica  definizione  normativa  espressa  sugli  “enti  di  diritto  privato  regolati  o  finanziati  dalla pubblica  amministrazione”  è  contenuta  nel  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39  “Disposizioni  in  materia  di inconferibilita’  e  incompatibilità  di  incarichi  presso  le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti  privati  in  controllo pubblico,  a  norma  dell’articolo  1,  commi  49  e  50,  della  legge  6  novembre  2012,  n.  190”.   In  particolare,  l’art.  1,  co.  2,  lett.  d),  del  d.lgs.  39/2013  definisce  “enti  di  diritto  privato  regolati  o  finanziati  da una  pubblica  amministrazione”  le  società  e  gli  altri  enti  di  diritto  privato,  anche  privi  di  personalità  giuridica, nei  confronti  dei  quali  l’amministrazione  che  conferisce  l’incarico: – – – svolga  funzioni  di  regolazione  dell’attività  principale  che  comportino,  anche  attraverso  il  rilascio  di autorizzazioni  o  concessioni,  l’esercizio  continuativo  di  poteri  di  vigilanza,  di  controllo  o  di  certificazione; abbia  una  partecipazione  minoritaria  nel  capitale; finanzi  le  attività  attraverso  rapporti  convenzionali,  quali  contratti  pubblici,  contratti  di  servizio  pubblico  e  di concessione  di  beni  pubblici”. Al  riguardo,  l’Autorità  ha  fornito  le  indicazioni  che  seguono:     a)  “gli  enti  di  diritto  privato  regolati  o  finanziati  rientrano  in  quella  vasta  porzione  di  territorio  al  confine  tra pubblico  e  privato,  che  investe  soggetti  appositamente  concepiti  con  forti  componenti  di  ibridazione,  che  hanno larghi  tratti  privatistici,  ma  con  vincoli  di  regolazione  o  di  vigilanza  o  di  controllo  che  riconducono  all’apparato pubblicistico.  Suddetto  universo  di  enti  ha  uno  spettro  più  ampio  rispetto  agli  enti  di  diritto  privato  in  controllo pubblico,  che  di  privatistico  hanno  la  veste  formale  e  taluni  modi  di  azione,  ma  che  nascondono  un’anima pubblicistica  per  ciò  che  attiene  alla  loro  mission  essenzialmente  pubblica”  (cfr.  delibera  n. 163 del  17 febbraio 2016;  delibera  n.  211  del  2  marzo  2016); b)  ai  fini  dell’integrazione  della  nozione  di  “enti  di  diritto  privato  regolati  o  finanziati”,  è  sufficiente  la presenza  di  uno  solo  dei  tre  requisiti  previsti  dall’art.  1,  co.  2,  lett.  d),  del  d.lgs.  39/2013:  regolazione,  o partecipazione  azionaria,  o  finanziamento  da  parte  della  pubblica  amministrazione  conferente  (cfr. delibera  n.  624  del  7  giugno  2017); c)  per  l’esercizio  dei  poteri  regolatori  rilevanti  ai  fini  del  d.lgs.  39/2013  nella  delibera  n.  553  del  12  giugno 2019,  l’Autorità  ha  affermato  che  è  necessario  “non  un  qualsiasi  esercizio  di  poteri  regolatori,  ma  poteri  che incidano  con  carattere  di  continuatività  o  comunque  per  durate  significative,  sullo  svolgimento  dell’attività “principale”  del  soggetto  privato”.   L’Autorità,  al  riguardo,  ha  richiamato  la  “Relazione  finale  del  2015  sulla  disciplina  vigente  in  materia  di inconferibilità  e  incompatibilità  degli  incarichi  presso  le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti  privati  in controllo  pubblico  della  Commissione  di  studio  per  la  revisione  della  disciplina  vigente  in  materia  di  prevenzione della  corruzione  e  di  trasparenza”,  che,  nel  provare  a  definire  la  relazione  di  regolazione,  ha  identificato  la ratio  della  disposizione  nell’«evitare  che  si  ingeneri  un  rapporto,  stabile  e  duraturo,  tra  il  privato  e l’amministrazione  regolatrice,  in  forza  del  quale  l’amministrazione  regolatrice  possa  esercitare  poteri (rulemaking,  adjudication,  enforcement)  tali  da  condizionare  l’autonomia  privata  del  regolato  per  la  tutela  di  un interesse  pubblico.  Poiché  il  regolato  ha  interesse  a  che  la  regolazione  sia  orientata  a  suo  vantaggio  (capture)  è fondamentale  che  il  regolato  non  rivesta  incarichi  di  responsabilità  nell’amministrazione  regolatrice (inconferibilità)  e  chi  dirige  l’amministrazione  regolatrice  non  abbia  relazioni  qualificate,  come  incarichi  o  cariche, presso  i  soggetti  regolati»; d)  quanto  al  finanziamento  rilevante  per  poter  qualificare  un  ente  di  diritto  privato  come  “finanziato” secondo  il  d.lgs.  39/2013,  nella  medesima  delibera  n.  553/2019  l’Autorità  ha  accolto  una  nozione  più ampia  rispetto  a  quella  derivante  dall’applicazione  del  solo  criterio  maggioritario.  In  tal  senso  l’Autorità ha  osservato    che  “non  può  affermarsi  che  la  sussistenza  di  una  partecipazione  minoritaria  o  di  un finanziamento  di  attività  escluda  tout  court  la  possibilità  di  approfondire  l’esame  della  fattispecie  concreta  in termini  di  rapporto  tra  soggetto  finanziato  e  soggetto  finanziatore,  dal  momento  che  un  rapporto  di finanziamento,  sia  anche  minoritario  o  di  attività,  per  essere  rilevante  deve  essere  tale  da  costituire  un  vincolo di  parzialità  e  di  dipendenza  tra  il  soggetto  finanziato  e  quello  finanziatore,  anche  nel  senso  di  capacità  del secondo  di  influenzare  le  scelte  del  primo.”  L’Autorità  ha  poi  affermato  che,  con  riferimento  al  rapporto  di finanziamento,  primaria  è  “la  necessità  di  identificare  una  capacità  del  soggetto  pubblico  finanziatore  di influenzare  l’autonomia  del  soggetto  privato  finanziato;  capacità  che  non  sembra  possa  ritenersi  svincolata  da un  rapporto  di  finanziamento  che  abbia  le  caratteristiche  della  rilevanza  economica  e  della  stabilità/continuità temporale.  Infatti,  anche  in  relazione  a  detto  rapporto  di  finanziamento,  la  ratio  della  disposizione  in  esame resta  sempre  quella  di  evitare  che  il  soggetto  al  quale  viene  conferito  l’incarico  possa  piegare  l’interesse perseguito  dall’amministrazione  o  dall’ente  pubblico  che  quell’incarico  gli  ha  conferito  ad  interessi  propri  (nel caso  di  attività  professionale  svolta  in  proprio)  o  agli  interessi  dell’ente  di  diritto  privato  dal  quale  proviene”. Può  ora  valutarsi  se  la  nozione  dettata  per  regolare  le  ipotesi  di  inconferibilità  e  incompatibilità  degli incarichi  nelle  pubbliche  amministrazioni  sia  utile  anche  ai  fini  dell’applicazione  delle  disposizioni  in  materia di  trasparenza,  con  particolare  riferimento  agli  obblighi  di  pubblicazione  riguardanti  i  titolari  di  incarichi  di consulenza  o  collaborazione  di  cui  all’art.  15,  co.  1,  lett.  c)  del  d.lgs.  33/2013,  considerando  le  diverse,  ma non  divergenti,  finalità  dei  due  plessi  normativi.   Come noto, la disciplina  riguardante  le  inconferibilità  e  incompatibilità  di  incarichi  (d.lgs.  n.  39/2013)  mira a  prevenire  e/o  gestire  situazioni  che  possono  creare  conflitti  di  interesse,  sul  presupposto  di salvaguardare  l’interesse  pubblico  senza  che  interessi  privati  ne  condizionino  il  perseguimento. Le  disposizioni  contenute  nel  d.lgs.  n.  33/2013  sono  volte  a  garantire  la  trasparenza  dell’agere amministrativo,  intesa  come  “accessibilità  totale  dei  dati  e  documenti  detenuti  dalle  pubbliche amministrazioni,  allo  scopo  di  tutelare  i  diritti  dei  cittadini,  promuovere  la  partecipazione  degli  interessati all’attività  amministrativa  e  favorire  forme  diffuse  di  controllo  sul  perseguimento  delle  funzioni  istituzionali  e sull’utilizzo  delle  risorse  pubbliche”  (art.1).   In  materia  di  incarichi,  la  trasparenza  assume  poi  un  ulteriore  rilievo,  analogo  a  quello  sotteso  al  d.lgs. 39/2013,  in  quanto  le  informazioni  che  le  amministrazioni  sono  tenute  ad  acquisire  e  a  pubblicare  sul sito  istituzionale  consentono  anche  di far emergere eventuali situazioni di conflitto  di interessi, allo  scopo di  garantire  l’imparzialità  e  il  perseguimento  dell’interesse  pubblico  nello  svolgimento  dell’incarico. In  tale ottica,  sono  da  intendersi  gli  obblighi  di  pubblicazione  declinati  all’art.  15  del  d.lgs.  33/2013  e  in particolare  quelli  specificati  al  co.  1,  lett.  c).  Occorre  inoltre  evidenziare  che  la  disposizione  è  direttamente connessa  con  quella  di  cui  all’art.  53,  co.  14,  del  d.lgs.  165/2001,  ove  è  previsto  che  le  amministrazioni rendono  noti,  in  banche  dati  accessibili  al  pubblico,  gli  elenchi  dei  propri  consulenti  indicando  l’oggetto,  la  durata  e  il  compenso  dell’incarico,  nonché  l’attestazione  dell’avvenuta  verifica  dell’insussistenza  di situazioni,  anche  potenziali,  di  conflitto  di  interessi.     Tanto  premesso,  valorizzando  questa  ultima  finalità  perseguita  dal  d.lgs.  n.  33/2013  ove  si  tratti  di incarichi,  sembrerebbe  ragionevole  fare  riferimento  alle  definizioni  di  ente  di  diritto  privato  regolato  o finanziato  dalla  pubblica  amministrazione  desumibili  dal  d.lgs.  39/2013,  così  come  interpretate dall’Autorità,  per  individuare  dette  categorie  di  enti,  ai  fini  dell’applicazione  della  distinta,  ma  non contrapposta,  disciplina  in  materia  di  trasparenza. In  particolare,  ci  si  riferisce  alla  definizione  di  ente  regolato  dalla  pubblica  amministrazione,  identificato dal  d.lgs.  39/2013  nell’ente  sul  quale  il  soggetto  pubblico  esplica  poteri  che  incidano  sullo  svolgimento dell’attività  “principale”,  anche  attraverso  il  rilascio  di  autorizzazioni  o  concessioni,  l’esercizio continuativo  di  poteri  di  vigilanza,  di  controllo  o  di  certificazione. In  base  ad  analoga  valutazione,  per  quanto  concerne  il  profilo  attinente  al  finanziamento  dell’attività  di un  ente  di  diritto  privato  da  parte  di  un  soggetto  pubblico,  si  ritiene  che  possano  essere  considerati  i contenuti  elaborati  per  l’applicazione  del  d.lgs.  39/2013,  avendo  riguardo  ai  finanziamenti  delle  attività attraverso  rapporti  convenzionali,  quali  contratti  pubblici,  contratti  di  servizio  pubblico  e  di  concessione di  beni  pubblici,  purché  abbiano  le  caratteristiche  della  rilevanza  economica  e  della  continuità/stabilità temporale,  tali  da  incidere  sulle  scelte  e  sullo  svolgimento  dell’attività  dell’ente  privato. La  ratio  della  disciplina  di  cui  al  d.lgs.  39/2013  e  quella  delle  disposizioni  contenute  nel  d.lgs.  33/2013  – che  hanno  la  medesima  fonte  nella  l.  n.  190/2012  –  non  sono,  infatti,  divergenti,  avendo  in  comune  la finalità  di  scongiurare  il  rischio  di  condizionamenti  impropri  dell’attività  riconducibile  alla  sfera pubblicistica  per  favorire  interessi  di  natura  essenzialmente  privatistica,  mediante  opportuni  strumenti indicati  nella  legge  delega:  in  un  caso  attraverso  la  predeterminazione  di  ipotesi  di  inconferibilità  e incompatibilità  di  incarichi,  per  le  quali  si  presume  la  sussistenza  di  un  conflitto  di  interessi,  e  nell’altro mediante  adeguate  misure  di  trasparenza.   Dall’analisi  della  disciplina  in  argomento  si  reputa,  inoltre,  opportuno  fornire  ulteriori  indicazioni  in  merito all’interpretazione  della  norma  in  questione,  rappresentando  quanto  segue. Per  quanto  riguarda  l’individuazione  dei  dati  da  pubblicare,  secondo  un  criterio  di  ragionevolezza  e coerenza  sistematica,  si  ritiene  che,  ai  fini  dell’obbligo  di  pubblicazione,  ai  sensi  dell’art.  15,  co.  1,  lett.  c), sia  sufficiente  l’indicazione  della  carica  o  dell’incarico  ricoperto  e  la  denominazione  dell’ente  privato regolato  o  finanziato. Occorre  poi  chiarire  se  debbano  considerarsi  gli  incarichi  presso  gli  enti  finanziati  e  regolati  dalla  sola pubblica  amministrazione  che  conferisce  l’incarico  di  consulenza  o  collaborazione  oppure  anche  quelli presso  enti  regolati  o  finanziati  da  qualsiasi  pubblica  amministrazione.  In  proposito,  alla  luce  della  ratio della  norma,  volta  anche  al  controllo  sociale  sulla  spesa  nell’attribuzione  di  incarichi  e  sulla  presenza  di eventuali  conflitti  di  interesse,  si  ritiene  che  le  amministrazioni  siano  tenute  a  pubblicare  i  dati  relativi  allo svolgimento  delle  cariche  e  degli  incarichi  in  enti  di  diritto  privato  che  sono  regolati  o  finanziati  non  solo dalla  stessa  amministrazione  che  conferisce  l’incarico,  ma  anche  da  ogni  altra  amministrazione  pubblica. In  merito  al  profilo  concernente  il  periodo  temporale  rilevante,  ovvero  se  debbano  valutarsi  solo  gli incarichi  in  corso  o  anche  quelli  conclusi,  in  coerenza  con  le  finalità  della  disposizione,  appare  ragionevole considerare  gli  incarichi  in  corso  o  svolti  in  un  periodo  di  tempo  delimitato  antecedente  il  conferimento dell’incarico.  A  tal  fine,  sembra  congruo  prendere  a  riferimento  il  periodo  di  raffreddamento  individuato nel  d.lgs.  39/2013  con  riguardo  in  particolare  alle  fattispecie  di  inconferibilità  di  incarichi  nelle amministrazioni  statali,  regionali  e  locali  e  di  direzione  nelle  aziende  sanitarie  locali  a  soggetti  provenienti da  enti  di  diritto  privato  regolati  o  finanziati  (artt.  4  e  5).    In  tali  ipotesi  il  legislatore  ha  ritenuto  che  il periodo temporale di due anni sia sufficiente  ad  evitare che l’attività  del titolare  dell’incarico  possa essere condizionata  dalla  provenienza  da  un  ente  di  diritto  privato,  pregiudicandone  l’imparzialità.  In  modo analogo,  anche  nella  fattispecie  in  esame  gli  incarichi  o  le  cariche  in  enti  di  diritto  privato  regolato  o finanziato  da  una  p.a.  possono  essere  considerati  significativi  se  svolti  nel  biennio  antecedente  al conferimento  dell’incarico  di  collaboratore  o  consulente.     In  merito all’identificazione  dell’attività  professionale  svolta  ai  fini  della  pubblicazione  dei dati di cui all’art. 15,  co.1,  lett.  c),  si  osserva  quanto  segue. Attesa  la  genericità  della  disposizione,  ad  avviso  dell’Autorità,  si  ritiene  che  le  informazioni  relative all’attività  professionale  non  debbano  essere  limitate  a  quella  svolta  nei  confronti  degli  enti  di  diritto privato  finanziati  o  regolati  dalla  pubblica  amministrazione,  ma  siano  da  considerare  anche  quelle comunque  prestate  in  favore  sia  di  soggetti  pubblici  sia  di  soggetti  privati.  Infatti,  al  fine  di  consentire all’amministrazione  ogni  opportuna  valutazione  in  ordine  ad  eventuali  situazioni  di  conflitti  di  interesse nel  conferimento  dell’incarico,  è  necessario  fornire  tutte  le  informazioni  relative,  almeno,  alle  materie  e ai  settori  che costituiscono  l’oggetto  principale  dell’attività  professionale  comunque svolta  e alla  tipologia di  soggetti  per  i  quali  essa  è  prestata.   In  tale  modo  l’amministrazione  può  essere  messa  nella  condizione  di  verificare  eventuali  situazioni ostative  al  conferimento  dell’incarico.  Ciò  anche  alla  luce  dei  principi  di  imparzialità  e  buon  andamento dell’azione  amministrazione  che  devono  essere  rispettati  anche  nell’espletamento  dell’incarico  in  favore della  pubblica  amministrazione.  Al  riguardo,  si  segnala  che  gli  obblighi  di  condotta  previsti  dal  d.P.R.  16 aprile  2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165”  si  estendono  in  quanto  compatibili  anche  a  tutti  i collaboratori  e  consulenti  dell’ente. Tanto  premesso  e  considerato   – Delibera che,  per  la  definizione  di  ente  di  diritto  privato  regolato  o  finanziato  da  una  pubblica  amministrazione, attesa  l’assenza  di  una  definizione  nel  d.lgs.  33/2013  e  tenuto  conto  altresì  della  comune  ratio  di garantire  l’imparzialità  nello  svolgimento  dell’incarico,  appare  ragionevole  fare  riferimento  a  quanto previsto  all’art.  1,  co.2,  lett.  d)  del  d.lgs.  39/2013  e  ai  chiarimenti  forniti  al  riguardo  dall’Autorità,  in particolare  nella  delibera  n.  553/2019; – – che,  pertanto,  per  “ente  regolato  dalla  pubblica  amministrazione”  si  intende  l’ente  sul  quale  il  soggetto pubblico  esplica  poteri  che  incidono  sullo  svolgimento  dell’attività  principale,  anche  attraverso  il rilascio  di  autorizzazioni  o  concessioni,  l’esercizio  continuativo  di  poteri  di  vigilanza,  di  controllo  o  di certificazione;  per  “ente  finanziato  da  una  pubblica  amministrazione”  si  intende  l’ente  la  cui  attività  è finanziata  attraverso  rapporti  convenzionali,  quali  contratti  pubblici,  contratti  di  servizio  pubblico  e  di concessione  di  beni  pubblici,  purché  i  finanziamenti  abbiano  le  caratteristiche  della  rilevanza economica  e  della  continuità/stabilità  temporale; che,  per  quanto  concerne  l’individuazione  dei  dati  da  pubblicare,  ai  fini  del  citato  art.  15,  co.1,  lett.  c), si  ritiene  sufficiente  l’indicazione  della  carica  o  dell’incarico  ricoperto  e  la  denominazione dell’ente privato ;

– che le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati relativi allo svolgimento delle cariche e degli incarichi in enti di diritto privato che sono regolati o finanziati non solo dalla stessa amministrazione che conferisce l’incarico, ma anche da ogni altra amministrazione pubblica; – che, per quanto riguarda il periodo temporale a cui fare riferimento per l’individuazione delle cariche e degli incarichi da pubblicare, occorre considerare quelli in corso o svolti in un periodo di tempo delimitato antecedente il conferimento dell’incarico. Tale periodo può essere parametrato al periodo di raffreddamento di due anni previsto nel d.lgs. 39/2013, con riferimento alle fattispecie di inconferibilità di cui agli artt. 4 e 5 del medesimo decreto. Ciò in quanto, tale arco temporale è stato ritenuto dal legislatore idoneo ad evitare che l’attività del titolare dell’incarico o della carica possa essere condizionata dalla provenienza da un ente di diritto privato regolato o finanziato da una p.a.; – che, quanto ai dati da pubblicare sull’attività professionale, si ritiene che, in relazione allo scopo della norma, siano da rendere, almeno, le informazioni relative al settore e alle materie che costituiscono l’oggetto principale dell’attività professionale svolta nei confronti sia di soggetti pubblici sia di soggetti privati e l’indicazione della tipologia di tali soggetti. Ciò al fine di consentire all’amministrazione ogni opportuna valutazione in ordine a eventuali situazioni di conflitti di interesse, alla luce dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrazione che devono essere rispettati anche nell’espletamento di un incarico in favore della pubblica amministrazione.

ALLEGATO:

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