11/12/2020 – La sentenza Consiglio di Stato, Sez. III, 9 dicembre 2020, n. 7749, sulla sussistenza o meno dell’obbligo di allegare in sede di offerta i cd oneri per la sicurezza in una gara per l’affidamento dei servizi tecnici di collaudo statico delle s

Consiglio di Stato, Sez. III, 9/12/2020 n. 7749

Sulla sussistenza o meno dell’obbligo di allegare in sede di offerta i cd oneri per la sicurezza in una gara per l’affidamento dei servizi tecnici di collaudo statico delle strutture in connessione ai lavori di ristrutturaz. di un plesso ospedaliero

L’obbligo di indicare i costi e gli oneri della sicurezza può determinare, in caso di non corretto adempimento, l’esclusione dell’offerente solo nel caso in cui ciò sia previsto chiaramente e senza possibilità di equivoci nel bando, ovvero nel caso in cui l’ordinamento contempli una normativa imperativa altrettanto chiaramente accessibile dai partecipanti in gara che preveda un tale obbligo. Ne consegue che, nel caso di specie, è legittimo l’operato della stazione appaltante che in una gara per l’affidamento dei servizi tecnici di collaudo statico delle strutture in connessione ai lavori di ristrutturazione di un plesso ospedaliero non ha escluso l’aggiudicatario, che ha omesso di indicare nella relativa offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ritenendo esigibile nel caso di specie la prescrizione di cui all’art. 95, c. 10, d.lgs. n. 50 del 2016. Infatti, pur non venendo in rilievo un servizio “integralmente” di natura intellettuale, ciò nondimeno, il tenore delle previsioni del bando di gara non era sufficientemente chiaro ed univoco, tale da rendere adeguatamente edotto il partecipante alla selezione circa l’obbligo di indicare i costi ed oneri per la sicurezza. Inoltre, nella relazione AIR ANAC al Bando-tipo n. 3 (“Disciplinare di gara per l’affidamento con procedura aperta di servizi di architettura e ingegneria”) oltre a precisare che gli ingegneri (e gli architetti) sono espressamente esonerati dall’indicare i propri costi aziendali sulla salute e sulla sicurezza, chiarisce espressamente che “tutti coloro che hanno accesso al cantiere (direttore lavori, coordinatore sicurezza e collaudatore) beneficiano delle misure di sicurezza che appresta l’impresa esecutrice dei lavori” e non sono quindi tenuti ad indicare (perché non li sopportano) i “propri oneri di sicurezza aziendali”.

L’indicazione di oneri interni per la sicurezza pari a zero in un caso di appalto di servizio di ordine intellettuale non comporta di per sé l’esclusione della concorrente dovendosi piuttosto valutare in concreto se tale dichiarazione sia congrua. Tanto in ragione del fatto che ogni questione di verifica del rispetto dei doveri concernenti la salute e sicurezza sul lavoro si sposta dal versante dichiarativo a quello sostanziale, concernente la congruità di una simile quantificazione

CONS. STATO 7749:

 

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