04/12/2020 – Requisito del fatturato minimo annuo: non può essere superiore al doppio del valore stimato annuo dell’appalto

Nella Delibera n. 793 del 14 ottobre 2020 dell’Anac, vengono contestate le previsioni della lex specialis di una gara (procedura di gara telematica per l’affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, dei servizi di igiene urbana e complementari) laddove, a fronte di un importo a base di gara pari a Euro 74.016.705,00 per 7 anni, vengono richiesti quali requisiti speciali di partecipazione, a pena di esclusione, un fatturato globale d’impresa realizzato complessivamente nel triennio 2017-2018-2019 pari ad Euro 138.200.000,00 iva esclusa, e un fatturato specifico per servizi analoghi a quelli oggetto della gara, realizzato complessivamente nel medesimo triennio, pari a Euro 92.150.000,00 Iva esclusa. L’istante reputa la richiesta di tali requisiti eccessiva, illogica ed irrazionale e chiede un parere all’Autorità in ordine a tale aspetto. L’Anac osserva che l’Amministrazione è chiamata a determinare l’ammontare annuo del fatturato in relazione all’importo annuale stimato per l’appalto, mentre la lex specialis in questione richiede cifre di fatturato globale e specifico ben superiori alla soglia individuata dalla legge del doppio del valore stimato annuale dell’affidamento. Essa infatti richiede il possesso di un fatturato minimo globale e di un fatturato minimo specifico, per il triennio, i cui importi sono stati calcolati in relazione al valore stimato dell’appalto per una durata di 7 anni. Tali prescrizioni si rivelano evidentemente non proporzionate e perciò non conformi alla normativa di Settore. Infatti, l’Autorità chiarisce che la lex specialis non è rispettosa dell’art. 83, comma 4, del Dlgs. n. 50/2016 e del Principio di favor partecipationis, quando essa richieda il possesso di un fatturato minimo globale e di un fatturato minimo specifico, per il triennio, i cui importi sono stati calcolati in relazione al valore dell’appalto riferito a una durata di 7 anni. Dunque, in conclusione, il requisito del fatturato minimo annuo richiesto non può essere superiore al doppio del valore stimato annuo dell’appalto.

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