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Il Dipartimento della Funzione pubblica, con il Parere DFP55945 del 28 agosto 2020, pubblicato sul sito istituzionale il 25 novembre scorso, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere i buoni pasto ai lavoratori che, in base alla normativa adottata a fronte dell’emergenza “Covid19”, operano in modalità “smart working”.

La Funzione pubblica in proposito ha richiamato la Circolare esplicativa n. 2/2020 con la quale, nell’ambito di una serie di indicazioni generali fornite alle Amministrazioni durante la fase emergenziale, è stato precisato che il personale in “smart working” non ha un automatico diritto al buono pasto, essendo rimesse a ciascuna P.A. le determinazioni di competenza, connesse alle relative scelte circa la sussistenza delle condizioni per l’erogazione.

Pertanto, il riconoscimento dei buoni pasto, in assenza di specifiche previsioni ostative rinvenibili nella disciplina normativa e contrattuale vigente, rappresenta una decisione rimessa esclusivamente alle autonome scelte di ciascuna Amministrazione ed alle conseguenti misure intraprese per garantirne l’osservanza.

A tal proposito, nella successiva Direttiva n. 3/2020 (vedi Entilocalinews n. 19 dell’11 maggio 2020), viene specificato che “le Pubbliche Amministrazioni dovranno essere in grado di definire modalità di gestione del personale duttili e flessibili, tali da assicurare che il supporto alla progressiva ripresa delle attività sia adeguato e costante tale da ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti”.

Quanto sopra esposto appare coerente anche con la giurisprudenza consolidatasi in materia, che ha escluso la natura retributiva dei cd. “buoni pasto” in quanto estranei al sinallagma contrattuale (Cassazione, Sentenza n. 12168/1988; in senso conforme Cassazione, Sentenza n. 11212/2003; Cassazione, Sentenza n. 20087/2008; Cassazione, Sentenza n. 14290/2012 e, più recentemente, Cassazione, Sentenza n. 13841/2015); essi presentano infatti un nesso meramente occasionale con il rapporto di lavoro, costituendo uno strumento, offerto dalla Contrattazione collettiva, alternativo alla gestione diretta del Servizio di “Mensa aziendale”.

In conclusione, in assenza di un consolidato indirizzo giurisprudenziale sul punto, la Funzione pubblica conferma l’orientamento, già espresso in precedenza, considerando coerente all’attuale dettato normativo che ciascuna Amministrazione, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale del lavoro, assuma le decisioni più opportune in relazione all’attivazione o meno dei buoni pasti sostitutivi, alle modalità di erogazione degli stessi, nonché all’attivazione di adeguate misure volte a garantire la verifica di tutte le condizioni e dei presupposti che ne legittimano l’attribuzione ai lavoratori.

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