02/12/2020 – Sugli aiuti Covid variazioni di bilancio in giunta fino a fine anno

Articolo 2 – Misure urgenti di solidarietà alimentare DL 154/2020

 

1. Al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.

2. Per l’attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020.

3. Le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all’emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta.

1)     Come evidenzia la relazione tecnica al Decreto Ristori Ter, la deroga, non essendo circoscritta alle risorse trasferite in base al comma 1, bensì alle «risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all’emergenza COVID-2019», ha una portata generale tale da ricomprendere ogni ulteriore trasferimento statale ancorato all’emergenza in corso ( quindi anche fondo-bis per la solidarietà alimentare, fondone-bis Covid-19, Imu, soggiorno, Tosap/Cosap eccetera)

2)     Sulla base dell’articolo 239 del Tuel, poi, l’attribuzione della competenza all’organo esecutivo esclude per queste deliberazioni la necessità di acquisire il parere dell’organo di revisione. Su queste variazioni invece i revisori dovranno effettuare il controllo successivo richiesto dall’articolo 239 del Tuel in sede di esame del rendiconto, in merito all’esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio.

3)     Non sarà inoltre necessaria alcuna ratifica da parte del consiglio, intervenendo la giunta con una competenza primaria.

4) Queste variazioni non dovranno neppure essere inviate al tesoriere, dopo le semplificazioni operate dall’articolo 52 del Dl 104/2020, che ha abrogato il comma 9-bis dell’articolo 175 del Tuel.

 

La norma deroga al principio generale sancito dal terzo comma dell’articolo 175 del Tuel secondo il quale le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve alcune fattispecie tassativamente indicate dalla legge.

 

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