02/12/2020 – Iva: aliquota del 10% per la demolizione e costruzione di un nuovo edificio residenziale “Tupini”

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 564 del 27 novembre 2020, ha chiarito tra gli altri aspetti fiscali il regime Iva cui assoggettare la demolizione di un edificio esistente e costruzione di un nuovo edificio residenziale con aumento della volumetria.

L’Agenzia ha ricordato che, in base al n. 39), della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/1972, l’aliquota Iva del 4% si applica, fra l’altro, alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati c.d. “Tupini”, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l’attività di costruzione di immobili per la successiva vendita.

Il n. 127-quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento, fra l’altro, alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (ora articolo 3, comma 1, del TUE), esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo. Le opere di recupero del patrimonio edilizio esistente ai quali si applica l’aliquota IVA agevolata sono, fra l’altro, gli “interventi di ristrutturazione edilizia”, ossia “gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente (…)” [v. articolo 3, comma 1, lettera d), del TUE].

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