01/12/2020 – Dirigenti, nessun vincolo orario ma la prestazione deve essere funzionale alle esigenze dell’ente

Un parere della Funzione pubblica chiarisce che l’impianto normativo vigente  non prevede alcuna quantificazione dell’orario di lavoro del dirigente, neppure attraverso la definizione di limiti massimi o minimi di durata delle prestazioni lavorative.

Sotto il profilo organizzativo, quindi, il dirigente può determinare in autonomia il proprio orario di lavoro, pur sempre osservando il vincolo delle esigenze operative e funzionali della struttura di cui è responsabile. 

Ciò, però, non preclude agli enti di poter adottare sistemi di rilevazione della presenza e dell’assenza dei propri dirigenti, ai fini della valutazione annuale finalizzata all’attribuzione della retribuzione di risultato, oltreché per la gestione di altri istituti contrattuali.

Non si ravvisano profili di illegittimità quindi, secondo Palazzo Vidoni,  nel caso in cui i dirigenti si discostino dall’articolazione dell’orario prevista obbligatoriamente per il restante personale, ferma restando la facoltà per l’ente di adottare misure coerenti con il quadro normativo sopra delineato, al fine di presidiare le proprie esigenze organizzative e gestionali.

ALLEGATO:

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