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Per sanificazione e straordinari vigili – Fondi statali senza criteri
 
Fondi statali anti Coronavirus senza criteri. Il decreto ministeriale di riparto dei 70 milioni stanziati dall’art. 114 del decreto legge Cura Italia n.18/2020 (65 milioni per i comuni e 5 milioni per province e città metropolitane) non ha fornito nessuna indicazione precisa sulle modalità di utilizzo delle somme.
I contributi sono finalizzati a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi. Deve quindi ritenersi che gli enti possano utilizzare tali somme, comunque vincolate, anche a copertura delle spese previste prima dell’assegnazione del finanziamento.
Del resto, gli interventi di sanificazione sono stati previsti già dalla direttiva della Funzione pubblica n. 1/2020 e molte amministrazioni si sono attivate autonomamente, anticipando risorse che oggi possono essere recuperate.
A livello contabile, il fondo deve essere stanziato al titolo II dell’entrata fra i trasferimenti correnti da ministeri (E.2.01.01.01.001), mentre l’allocazione in spesa potrebbe essere: missione 1, programma 3, macro aggregato 1.3., servizi di pulizia e lavanderia(U.1.03.02.13.002.
Discorso analogo vale per i 10 milioni stanziati dal successivo art. 115 e vincolati all’erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario ed all’acquisto di dispositivi di protezione individuale per il personale di polizia locale impegnato in prima linea nel contrasto al virus.
In tal caso, la spesa per i dispositivi di protezione individuale deve essere allocata alla missione 3, programma 1, macroaggregato 1.3, acquisiti di dispositivi medici (U.1.03.01.05.003), mentre le spese per gli straordinari, invece, confluiscono negli oneri per il personale ) macroaggregato 1.1), senza tuttavia essere conteggiati ai fini della verifica del rispetto del tetto per il salario accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del dlgs. 75/2017.

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