17/04/2020 – Spesa di personale: “Fondo risorse decentrate”

Spesa di personale: “Fondo risorse decentrate”
16Apr, 2020 by Redazione
 
Nella Delibera n. 182 del 19 dicembre 2019 della Corte dei conti Piemonte, un Sindaco ha chiesto un parere in merito all’interpretazione dell’Allegato 4.2 al Dlgs. n. 118/2011, punto 5.2, con riguardo alla gestione delle risorse destinate al finanziamento della spesa di personale, con particolare riferimento al “Fondo risorse decentrate”. La Sezione rileva che, alla luce della disciplina normativa e nel solco dell’interpretazione dell’Allegato 4.2 al Dlgs. n. 118/2011, punto 5.2, offerta dalla giurisprudenza contabile, in caso di mancata costituzione del Fondo nell’anno di riferimento, si salva esclusivamente la componente stabile dei fondi, che deve essere qualificata, nel “Fondo” degli anni successivi, come risorsa a carattere strettamente variabile, con espresso divieto quindi di utilizzo per finanziare impieghi fissi e continuativi. Nell’ipotesi poi di avvenuta costituzione del “Fondo” ma mancata sottoscrizione del Contratto decentrato nell’anno di riferimento, fermo che il Principio contabile sul tema debba essere interpretato nel senso che il contratto decentrato vada tempestivamente sottoscritto, potranno essere “trasportate” soltanto le risorse del “Fondo” di parte stabile, che andranno qualificate, nel “Fondo” degli anni successivi, come risorse a carattere strettamente variabile, con espresso divieto quindi di utilizzarle per finanziare impieghi fissi e continuativi. In ogni caso, le risorse variabili non utilizzate nell’anno di competenza non possono stabilizzarsi e pertanto andranno a costituire economie di bilancio, tornando nella disponibilità dell’Ente, e perdendo così definitivamente la possibilità di utilizzazione per lo scopo. Infine, con riferimento al caso in cui emerga un errore di calcolo nella determinazione delle risorse stabili che abbia causato una errata sottostima del limite di cui all’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, la Sezione sostiene che appaia coerente con la ratio della norma richiamata che l’Ente stesso possa procedere alla individuazione del nuovo, corretto, limite ai sensi della normativa vigente, anche al fine di evitare che l’effetto di “cristallizzazione” si produca in relazione ad un importo non congruo, perpetuandosi negli anni successivi.

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