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Impugnabilità ridotta per il controllo di regolarità contabile della Corte dei conti
di Andrea Alberto Moramarco
Il procedimento di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ha una struttura bifasica, caratterizzato in un primo stadio dall’accertamento delle irregolarità contabili e in un secondo stadio dalla verifica dell’adempimento dell’obbligo per gli enti interessati dell’adozione dei provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. A ciò fa riscontro «l’impugnabilità delle deliberazioni adottate all’esito di ciascuna fase, nonché in caso di mancato esercizio della relativa facoltà, l’acquisto di definitività giuridica da parte di tali provvedimenti, che, comportando la conclusione del procedimento, impedisce all’organo di controllo di tornare sulle proprie determinazioni ed all’ente controllato di sollecitarne una rimeditazione». Questo quanto espresso in una complessa sentenza dalle Sezioni unite civili (n. 7762).

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