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Il decreto legge Cura Italia non dispone un congelamento assoluto delle procedure
Concorsi, sospese solo le prove – Possibile bandire le selezioni e ricevere le domande
Pagina a cura di Luigi Oliveri
 
Non sono da considerare obbligatoriamente sospese le fasi delle procedure concorsuali diverse da quelle dell’effettivo svolgimento delle prove. Pertanto, si deve ritenere che l’indizione dei concorsi e la ricezione delle domande possano essere svolti, senza alcuna preclusione.
L’articolo 87, comma 5, del dl 18/2020 ha indotto qualche interprete ed operatore a ritenere che da esso derivi una «gelata» assoluta alle procedure concorsuali, tale da vietare l’indizione delle procedure, consistente nell’adozione del provvedimento interno di approvazione del bando e nella sua pubblicazione.
A ben guardare, non è questo il contenuto specifico dell’articolo 87, comma 5, specie se letto, come necessario, in rapporto con l’articolo 103, comma 1, secondo periodo del medesimo dl 18/2020.
Andando con ordine, la lettura dell’articolo 87, comma 5, rivela che esso non prevede alcun divieto o blocco dell’indizione e ricezione delle domande: «lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto».
La norma, come si nota, sospende lo «svolgimento delle procedure». Lo scopo è chiaro: evitare che con le procedure si giunga alla materiale tenuta delle prove preselettive, scritte e orali, che per loro natura si prestano a talvolta voluminosissimi assembramenti, contrari alle regole di distanziamento sociale.
La procedura concorsuale da non svolgere, quindi, è quella che richiede la compresenza di moltissime persone (concorrenti, commissione, vigilanza) in unico luogo.
Non v’è alcuna ragione, invece, per non pubblicare un bando di concorso finalizzato ad avviare una procedura concorsuale ed a fissare i termini per la ricezione delle domande, cui consegua anche l’istruttoria sulla loro ammissibilità.
In particolare se la raccolta delle domande avvenga mediante sistemi telematici, questa fase procedurale non crea nessun rischio da contagio. Le pubbliche amministrazioni possono, per altro, scegliere, col bando, se disporre termini che non tengano conto della sospensione, o termini lunghi che considerino la sospensione dei procedimenti, che sarà prolungata fino al 15 maggio. Ciò che conta è che il bando stabilisca le regole procedurali in modo chiaro e valido per tutti. È il citato articolo 107, comma 1, secondo periodo, a confermare che le amministrazioni possono comunque premere sull’acceleratore delle procedure concorsuali, fermandosi alla convocazione ai fini delle prove. La norma, infatti, prevede che «le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati». È ammesso, quindi, che laddove la singola p.a. consideri urgente la copertura di posti vacanti previsti dal piano dei fabbisogni, si organizzi in modo da non procrastinare i termini oltre la data del 15 maggio, pubblicando subito il bando, fissando anche termini che non tengano conto della sospensione, in modo da partire subito, finita l’emergenza, con le prove concorsuali, senza scontare gli effetti della sospensione.
Non è, ovviamente, necessario agire così: è una scelta discrezionale, per nulla vietata né contrastante con le norme del dl 18/2020.

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