08/04/2020 – Area di consolidamento

Lombardia, del. n. 35 – Area di consolidamento
Pubblicato il 7 aprile 2020

Un sindaco ha chiesto un parere in merito a se il potere di nomina della maggioranza dei membri dell’organo decisionale sia sufficiente per escludere una fondazione di diritto privato RSA, ex IPAB, dal Gruppo Amministrazione Pubblica e quindi dall’area di consolidamento del Comune.
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 35/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 marzo, hanno ribadito il principio di diritto già enunciato dalla stessa Sezione con deliberazione n. 22/2020, secondo cui, relativamente alla possibilità di ricondurre le fondazioni di diritto privato, ex IPAB, nel perimetro di consolidamento del bilancio, le modifiche introdotte in materia di enti del Terzo settore dall’art. 11-sexies del d. l. n. 135/2018 sono volte a escludere che il potere di nomina degli amministratori si traduca in una forma di controllo della fondazione stessa da parte dell’ente.
Nel caso di specie, secondo la magistratura contabile spetterà al Comune il compito di stabilire se la fondazione di diritto privato, ex IPAB, si possa configurare come ente strumentale, riconducibile pertanto al perimetro di consolidamento del bilancio, sulla base dei criteri definiti dall’art.11-ter del d.lgs. n. 118/2011.

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