28/08/2020 – Concorsi pubblici: sarà poi vero che le prove scritte debbono essere anonime e segrete?

Concorsi pubblici: sarà poi vero che le prove scritte debbono essere anonime e segrete?
L’Anac suggerisce di ribadire nel Ptpc quel che la legge e la giurisprudenza affermano da sempre. Abbundantis abbundantiam…
 Il “principio dell’anonimato” è enucleato dalla giurisprudenza a partire dall’articolo 14, commi 1 e 2, del dPR 487/1984:
“14. Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte.
1. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande munita di linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco.
2. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l’indicazione della data della consegna”.
La norma appare di estrema chiarezza, ma evidentemente così non deve essere, vista la foltissima giurisprudenza chiamata appunto a pronunciarsi sulla questione.
Perchè i troppi “dottor Sottile” che popolano le schiere dei funzionari pubblici per imporre l’anonimato alle prove dei concorsi, non ritengono sufficiente quel che dispone la norma citata, ma sentono il bisogno che il legislatore stabilisca che “E’ obbligatorio l’anonimato delle prove scritte”, con la specificazione che “E’ di conseguenza vietato che si appongano segni di riconoscimento sulle prove scritte tali da violare l’obbligo di anonimato” e l’ulteriore precisazione: “Quanto disposto in precedenza vale anche per te e per il concorso che stai gestendo”.
Infatti, di recente il Legislatore si è esibito nella norma che ribadisce il contenuto di altra norma, come capita quando si pongono divieti (esempio, “vietato calpestare le piante”), la cui costante violazione induca alla reiterazione rafforzata (“è severamente vietato calpestare le piante”).
Infatti, l’articolo 17, comma 1, della legge 124/2017, ha introdotto tra i criteri di riforma della PA il seguente: “revisione delle modalità di espletamento degli stessi, in particolare con la predisposizione di strumenti volti a garantire l’effettiva segretezza dei temi d’esame fino allo svolgimento delle relative prove”. Si badi: non la segretezza, ma  l’“effettiva” segretezza, perchè c’è la segretezza non effettiva e quella, invece, effettiva.
Non bastando il dPR 487/1994, la costante giurisprudenza, l’indicazione desumibile da una norma di legge vigente, per essere proprio certi che le prove di concorso siano anonime e segrete, occorre, secondo l’Anac (delibera n. 592/2020), che l’anonimato e la segretezza siano disciplinate anche nel piano triennale di prevenzione della corruzione.
Ma, potrebbe non bastare. Ecco le indicazioni per rendere l’anonimato davvero anonimato:
  1. prevedere una norma regolamentare in cui si stabilisce che “la commissione è obbligata a garantire l’anonimato e la segretezza delle prove scritte”;
  2. inserire, subito dopo, un comma nel quale indicare che “la commissione è severamente obbligata a garantire l’anonimato e la segretezza delle prove scritte”;
  3. precisare che se la commissione è obbligata, vuol dire che è vietato – severamente – agire in modo contrario;
  4. adottare un atto di Giunta, col quale spiegare al responsabile di servizio interessato che non è possibile derogare alle indicazioni di cui sopra, specie quando precedute dall’avverbio “severamente”;
  5. adottare un atto di programmazione, nel quale spiegare che “anonimo” vuol dire “che non si conosce l’identità della persona” e che “segreto” è ciò che non può essere rivelato;
  6. far sottoscrivere al sindaco un’ordinanza, perchè comunque ci sta sempre bene;
  7. far adottare al Consiglio un atto di indirizzo rivolto al responsabile della prevenzione e della corruzione, col quale dare atto che quel che è aninomo e segreto è severamente vietato sia conosciuto prima;
  8. integrare con la previsione che le prove scritte debbono essere severamente anonime e segrete:
    1. il Dup;
    2. il Peg;
    3. il Ptpc;
    4. il Quack;
    5. lo Snort;
    6. il Sob.
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