25/08/2020 – Agevolazioni Imu, pertinenza da indicare

Agevolazioni Imu, pertinenza da indicare

L’agevolazione prima casa connessa anche alle pertinenze dell’abitazione principale, nella fattispecie dei garage, spetta in relazione ad una soltanto di esse ed è onere del contribuente indicarne specificamente quale, sempre entro i limiti della categoria prefissata ex lege.

E’ quanto stabilito nella sentenza n. 365/13/2020 emessa dalla Ctr del Lazio, depositata lo scorso 21 gennaio.
Il contribuente, dopo il rigetto subito dalla Ctp romana, appellava la sentenza dinanzi al collegio regionale del Lazio invocando l’illegittimo disconoscimento, oggetto di apposito avviso di accertamento del Comune di Albano Laziale, dell’estensione dell’agevolazione prima casa anche sulle pertinenze della sua abitazione principale. In particolare, il Comune aveva escluso il trattamento fiscale più favorevole poiché più che alla categoria catastale, nel caso di specie C6, andava riconosciuto valore dirimente al numero di pertinenze connesse all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, secondo il c.d. criterio di unitarietà tra abitazione e pertinenze.
La Ctr ha condiviso l’impostazione del comune e ritenuto infondato l’appello. L’articolo 13, comma 2, del dl n. 201/2011, infatti, prescrive che «per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità a uso abitativo». Sono quindi fissati precisi limiti all’agevolazione, con riguardo alle pertinenze annesse all’abitazione principale, già dalla sola appartenenza a quelle tassative categorie catastali, fino ad un massimo di tre, pertanto, in presenza di più di esse, tutte ugualmente relative all’abitazione, spetta al contribuente indicare su quale applicare il regime agevolato. Nel caso di specie, non solo i garage di appartenenza del contribuente appellante erano diversi e classificati con sub afferenti a diverse unità immobiliari di proprietà dello stesso, ma questi non aveva nemmeno indicato su quale di esse nello specifico intendesse avvalersi dell’agevolazione, portando la Ctr a respingergli l’appello e a confermare l’accertamento comunale, che, oltretutto, gli aveva riconosciuto l’agevolazione prima casa su quella che, tra le varie pertinenze, era connessa all’unità con maggior rendita, agendo in tal caso proprio nel suo interesse.
Benito Fuoco
 
F. A. ha proposto appello avverso la sentenza (…) pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma sez. 6 che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal F. avverso il provvedimento di accertamento emesso dal Comune di Albano Laziale a afferente a Imu annualità 2013 per un importo di 119,00.(…)
Nel merito della questione, premesso che il comune di Albano Laziale aveva escluso dal riconoscimento dell’agevolazione per l’abitazione principale da attribuire anche alle pertinenze dell’abitazione una delle due pertinenze catalogate nella categoria catastale C6 (garage), sostiene che non si debba tener conto della categoria catastale attribuita poiché prevale il criterio della unitarietà tra abitazione e le due pertinenze a prescindere dalla loro categoria e che pertanto spetta l’agevolazione per le pertinenze purché non superino il numero di tre.(…)
Osserva la Commissione che l’art. 13, comma 2, del dl n. 201 del 2011, stabilisce che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, che se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Alla stregua del dettato normativo si intendono quali pertinenze solo le unità immobili i accatastate nelle categorie sopra indicate per cui il contribuente può considerare come pertinenza dell’abitazione principale soltanto una sola unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino a un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa, come individua dalla norma.
Entro il suddetto limite il contribuente ha la facoltà di individuare le pertinenze per le quali applicare il regime agevolato.
Nella fattispecie l’appellante possiede 2 garage classificati come C/6, con sub diversi, a riprova che si tratta di due distinte unità immobiliari, per cui la scelta della pertinenza da collegare all’abitazione principale, e la relativa agevolazione per la prima casa, spetta al contribuente.
Non avendo il contribuente dichiarato quale garage considerare come pertinenza dell’abitazione principale, l’Amministrazione nell’interesse del contribuente ha ritenuto essere l’immobile avente la rendita superiore. Per le considerazione di cui sopra va rigettato l’appello. Spese compensate stante per la particolarità delle questioni trattate.
P.Q.M. Rigetta l’appello e compensa le spese.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto