21/08/2020 – Le graduatorie dei concorsi degli enti locali sono valide per due anni

Le graduatorie dei concorsi degli enti locali sono valide per due anni
La Rivista del Sindaco  21/08/2020
 
La magistratura contabile è intervenuta a riguardo delle indicazioni presenti nella delibera 85, del 4 agosto 2020, emessa dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Sardegna, giudicandole non condivisibili. Con tale delibera la Corte dei Conti aveva affermato la validità dei concorsi indetti dagli enti locali per una durata di tre anni, mentre per la magistratura contabile tale validità ammonta ad un massimo di due anni.
Riguardo tale argomento, un comune si è rivolto alla magistratura contabile in conseguenza a una modifica operata all’articolo 35, comma 5-ter, del Dlgs 165/2001 da parte dell’articolo 1, comma 149, della legge 160/2019, stando al quale “le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione”. Al contrario, nel Testo Unico degli enti locali, viene stabilito che “per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione”, come da comma 4, articolo 91, Dlgs 267/2000. Un contrasto normativo che la Corte sezione Sardegna ha pensato di poter risolvere con il principio lex posterior generalis non derogat priori speciali, ovvero dato il criterio cronologico “recessivo rispetto a quello di specialità, la modifica della norma di carattere generale non produce effetto rispetto alla norma di carattere speciale, con la conseguenza che la legge di bilancio 2020 introduce un doppio binario in merito ai termini di scadenza delle graduatorie concorsuali: per le amministrazioni statali di cui all’art. 1, comma 2, del Testo unico sul pubblico impiego vale il disposto del citato art. 35 e l’efficacia sarà limitata a due anni (con decorrenza dall’approvazione della graduatoria), mentre per le amministrazioni di cui all’art. 2, comma 1, del Testo unico sugli enti locali permane il regime previsto del citato art. 91 e l’efficacia sarà di tre anni (con decorrenza dalla pubblicazione della graduatoria)”.
Una conclusione giudicata erronea, poiché in contrasto con quanto previsto dall’articolo 88, Dlgs 267/2000, stando al quale “all’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente Testo unico”. Il coordinamento tra la disciplina degli enti locali e quella valente per tutto il comparto pubblico è specifico appannaggio dell’articolo 88, proprio allo scopo di evitare possibili incoerenze e contrasti. Grazie a tale norma si evita infatti di considerare le regole sul personale degli enti locali “speciali”, a discapito di quelle “generali”, presenti nel testo unico sul rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. L’articolo 88 del Tuel fu voluto proprio dal Consiglio di stato, che lo richiese specificatamente al parlamento (parere dell’Adunanza generale, 8/6/2000), proprio allo scopo di evitare “ una scissione del regime del rapporto di lavoro pubblico in generale rispetto alla disciplina in tema di enti locali, esito contrastante con le linee della riforma di cui al Dlgs n. 29/1993, intese a dare luogo ad uno statuto unitario del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni tra le quali, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del citato decreto 29, sono ricompresi gli enti locali”.
 
Articolo di Massimo Chiappa

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