20/08/2020 – Tari 2020, il revisore può validare il piano economico finanziario

Lo ha chiarito l’Arera rispondendo all’Anci. Da valutare il nodo compensi.
Tari 2020, il revisore può validare il piano economico finanziario
di Vincenzo Giannotti

Il revisore dell’ente locale può validare il Piano economico finanziario della Tari 2020. L’Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente (Arera), in risposta ad un quesito posto dall’Anci, ha precisato come, l’organo di revisione contabile dell’ente locale, possa essere considerato soggetto abilitato alla validazione del Piano economico finanziario della tassa/tariffa rifiuti per l’anno 2020. Resta da verificare, tuttavia, il nodo dei compensi.

 
Le precedenti indicazioni dell’Arera
Con le delibere n.443/2019 e 57/2020 l’Autorità ha avuto modo di chiarire due aspetti importanti. Da un lato, il Piano economico finanziario deve essere oggetto di validazione, cioè di una verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni e che la citata validazione «viene svolta dall’ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore».
Dall’altro lato, ha successivamente precisato che, qualora l’ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore (o da chi dovesse gestire solo parti del servizio), la validazione «può essere svolta da un soggetto, che può essere inteso come una specifica struttura o un’unità organizzativa, nell’ambito dell’Ente medesimo o identificabile in un’altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all’attività gestionale».
Infine, ha stigmatizzato come, qualora l’ente territorialmente competente documenti di trovarsi nelle condizioni di non ricevere adeguata collaborazione da altre amministrazioni per la validazione, ne dovrà dare comunicazione ad Arera.
 
La soluzione
In ragione della preoccupazione, all’interno degli enti locali, di trovare una struttura interna che effettui la validazione del Piano economico finanziario della tassa rifiuti, stante la complessità dell’operazione da svolgere, l’Anci ha chiesto all’Autorità se sia ammissibile che la validazione possa essere effettuata dall’organo di revisione contabile.
In data 27 luglio 2020, l’Autorità ha risposto in senso positivo, precisando che sia possibile «considerare l’organo di revisione del comune come un soggetto, inteso come una specifica struttura o un’unità organizzativa, nell’ambito dell’ente medesimo, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all’attività gestionale ai sensi della Delibera Arera 57/2020/R/rif e quindi equiparare il parere dell’organo di revisione alla validazione dei piani economico finanziari.
 
La questione dei compensi
Una eventuale decisione dell’ente di rivolgersi all’organo di revisione, per la validazione del Piano economico finanziario della tariffa per i rifiuti, dovrà essere esaminata con cura anche al dine di verificare se la stessa rientri o meno nei compiti loro attribuiti dall’ordinamento, ciò in ragione di possibili compensi addizionali che i medesimi potrebbero avanzare all’ente locale, in caso di una funzione additiva non rientrante nelle loro attività ordinarie previste dalla normativa.
In merito ai compensi addizionali, si ricorda come, nei Principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali, redatto nel mese di giungo del 2019 da parte del Consiglio e la Fondazione nazionale commercialisti, sia stato precisato che «eventuali attività, contemplate nei regolamenti di contabilità o in altri atti deliberativi, previste a favore di soggetti e in casi diversi da quelli previsti dalla legge, sono da considerarsi prestazioni aggiuntive a cui va adeguatamente parametrato l’eventuale compenso».

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