19/08/2020 – Il Ccnl dei dirigenti locali rende inutile il dg

Il Ccnl dei dirigenti locali rende inutile il dg
pagina a cura di Luigi Oliveri

La preintesa del Ccnl area dirigenza del Comparto funzioni locali rendere sostanzialmente inutile la figura del direttore generale di comuni province e città metropolitane, la cui nomina e, soprattutto, il cui costo diverrebbero particolarmente difficili da giustificare. Che il direttore generale non sia di particolare giovamento per gli enti locali, lo ha già certificato il legislatore, quando nel 2009 lo ha eliminato dai comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti, proprio sulla base dell’analisi del rapporto costi-benefici.

L’articolo 101 della preintesa ne fornisce una conferma inequivocabile. Infatti, la norma esplicita le funzioni di «sovrintendenza» che il dlgs 267/2000 attribuisce ai segretari comunali. Al di là della previsione certamente nulla del potere di avocazione nel caso di inadempimento dei dirigenti, la previsione contrattuale indica come spettanti di per sé alla figura del segretari comunale «la sovrintendenza alla gestione complessiva dell’ente, la responsabilità della proposta del piano esecutivo di gestione nonché, nel suo ambito, del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della performance, la responsabilità della proposta degli atti di pianificazione generale in materia di organizzazione e personale».
La norma del contratto specifica che lo svolgimento di queste funzioni avviene nei comuni fino a 100.000 abitanti, ove non si può ricorrere al direttore generale; ma anche nei comuni, province e città metropolitane, se non sia stato nominato il direttore generale. C’è da evidenziare che mentre la figura del segretari comunale è obbligatoria, quella del direttore generale è facoltativa. Dunque, si deve concludere che le funzioni di sovrintendenza esplicitate dalla preintesa e per altro oggettivamente evincibili dalla norma (la formulazione del piano esecutivo di gestione è l’atto fondamentale per un effettivo coordinamento degli uffici) sono connaturate necessariamente alla figura del segretario. Vengono scisse solo se incaricato un direttore generale esterno. Tuttavia, fin qui nessuna norma contrattuale o normativa si era curata di esplicitare queste funzioni di sovrintendenza. Nel momento in cui la preintesa entrerà in vigore, nell’ordinamento si innesterà una norma che in maniera estremamente chiara considera come attribuzione ordinaria e normale dei segretari l’esercizio di funzioni che possono essere loro distolte solo se nominato un direttore generale. Emergono, allora, alcune complicazioni. È evidente che se le funzioni di sovrintendenza sono proprie del segretario, l’assegnazione di un incarico esterno ad un direttore generale, cui assegnare le competenze che potrebbe e dovrebbe esercitare il segretario diviene difficilmente giustificabile, sia sul piano organizzativo, sia, soprattutto, su quello della spesa. Infatti, si finirebbe per duplicare i costi: da un lato, la disgiunzione dalle funzioni del segretario di quelle attribuite al direttore generale non implica una riduzione del compenso del segretario, ma dall’altro implica uno stipendio ulteriore per il direttore generale esterno. Non risulta, inoltre, chiaro perché la preintesa abbia fatto salva la previsione contenuta nell’articolo 44 del Ccnl 15/5/2001, ai sensi del quale «al segretario comunale e provinciale, a cui siano state conferite funzioni di direttore generale, ai sensi dell’art. 108 del T.u. n. 267/2000, nell’ente dove svolge le sue funzioni, viene corrisposta in aggiunta alla retribuzione di posizione in godimento una specifica indennità, la cui misura è determinata dall’ente nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa». Tale norma parte dal presupposto che le funzioni di «sovrintendenza» non spettino di per se stesse ai segretari e quindi consente una remunerazione ulteriore, nel caso di conferimento.
Ma, la preintesa evidenzia l’esatto opposto: le funzioni di sovrintendenza sono connesse alle competenze del segretario. Dunque, l’eventuale attribuzione di una remunerazione ulteriore nel caso in cui il segretario sia incaricato anche come direttore generale non trova alcuna giustificazione, perché si remunererebbe due volte una competenza comunque già spettante.

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