14/08/2020 – Nelle nuove elezione, la surroga con il primo dei non eletti è illegittima se il sindaco risulta ineleggibile

Nelle nuove elezione, la surroga con il primo dei non eletti è illegittima se il sindaco risulta ineleggibile
La Rivista del Sindaco  14/08/2020
 
L’ordinanza 16223/2020 della prima sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito che, in caso si presenti una ragione di ineleggibilità (dichiarata dal giudice) per il sindaco eletto, non è legittimo surrogarlo con il primo candidato sindaco non eletto.
Il caso riguarda un sindaco dichiarato ineleggibile, poiché amministratore delegato di una struttura convenzionata con il Comune in cui operava. La Corte d’appello ne ha quindi stabilito la sostituzione nella carica con il primo dei candidati non eletti. Su tale decisione è stato poi richiesto il parere della Corte di Cassazione. Il ricorso in Cassazione è avvenuto poiché si è ritenuta scorretta la condotta della corte territoriale, nella sua decisione di sostituire il sindaco eletto con il primo candidato in ordine di voti espressi; in caso di sopraggiunte condizioni di ineleggibilità, il regolamento in materia prevede nuove elezioni e non la surrogazione del sindaco.
La Corte d’appello ha invece basata la sua decisione sull’articolo 22, comma 12, Dlgs 150/2011, in cui l’onere di correggere il risultato delle elezioni e la relativa sostituzione dei candidati proclamati illegittimamente ricade sul giudice che ha accolto il ricorso. Sottolineando che le disposizioni di legge devono essere interpretate alla luce del sistema elettorale nella sua interezza e seguendo i principi che lo amministrano, la tesi della Corte d’appello è stata trovata fallace dai giudici della Cassazione.
La norma processuale del 2011 sancisce la sostituzione del candidato da parte del giudice, ma solo se “un simile esito sia contemplato dalla legge elettorale applicabile nel caso all’esame”. In questa ottica, solo in ambito di sistemi elettorali di matrice proporzionale, in cui i candidati si ritrovano nella stessa lista, si attiva la regola della surrogazione, poiché questa sostituzione non comporta una cambiamento radicale della volontà degli elettori. Il sistema maggioritario dell’elezione di un sindaco punta a premiare il candidato con il maggior numero di consensi (non all’interno di una stessa lista) per assicurare un’amministrazione stabile. La stessa minoranza in consiglio avviene determinando il riferimento al dato elettorale delle liste collegate al candidato sindaco non eletto.
Stabilito quindi che il sistema elettorale del sindaco non può avvalersi della regola sulla surrogazione (come da Dlgs 150/2011 per altri sistemi), la Cassazione ha definito illogica e illegittima la conclusione applicata dalla corte territoriale di sostituire il sindaco scelto dal voto degli elettori con il primo dei non eletti. Il nuovo sindaco dovrà quindi essere stabilito da una nuova elezione.
Articolo di Massimo Chiappa

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