10/08/2020 – Enti locali, preventivo e salvaguardia slittano al 30 novembre

07 Agosto 2020
Enti locali, preventivo e salvaguardia slittano al 30 novembre
di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini
 

La manovra estiva concede tutto il tempo possibile ai responsabili finanziari per approvare la verifica degli equilibri

Rinvio al 30 novembre della salvaguardia degli equilibri. Per tener conto delle condizioni di incertezza sulla quantità di risorse, la manovra estiva concede tutto il tempo possibile ai responsabili finanziari degli enti locali per controllare la tenuta degli equilibri.

Resta confermata, invece, la scadenza del 30 settembre per approvare il bilancio di previsione. Comuni, province città metropolitane e unioni di comuni che sono ancora in esercizio provvisorio dovranno approvare, entro il 30 settembre, il bilancio di previsione 2020/22. In quella sede, se viene dichiarato lo squilibrio, gli enti potranno anche utilizzare l’avanzo libero approvato con il rendiconto 2019 al fine del raggiungimento degli equilibri di bilancio. In ogni caso l’avanzo disponibile (per gli enti che non sono in disavanzo) può essere utilizzato per le spese correnti connesse con l’emergenza da Covid.-19. Per la stessa finalità potranno poi essere utilizzati (anche integralmente) i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni. Sono escluse solo le sanzioni irrogate per inottemperanza all’ingiunzione a demolire interventi edilizi eseguiti in assenza di permesso di costruire.

Entro la stessa data dovranno essere definite tariffe, aliquote e tutti i regolamenti Imu e Tari per l’anno 2020, con possibilità di modifica, anche da parte degli enti che le avevano già approvate. Utile sul tema la nota Ifel di chiarimento sui termini di approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi locali e dei regolamenti delle entrate slittati al 30 settembre, unitamente al nuovo termine di approvazione del bilancio di previsione. Da tener presente che la perdita di gettito derivante dall’eventuale riduzione per l’anno 2020 di aliquote e tariffe non potrà essere posta a carico del fondo per le funzioni fondamentali (articolo 106 del Dl 34/2020). Come infatti afferma Ifel nella nota operativa sull’utilizzo dei fondi, le manovre di riduzione delle entrate – pur legittime, non incontrano i criteri di necessarietà che sottostanno allo schema del ristoro dell’articolo 106.

Il 30 settembre è anche la scadenza relativa alla presentazione al consiglio del Documento unico di programmazione 2021-2023, la cui approvazione definitiva in consiglio è comunque slittata al 31 gennaio 2021, insieme al bilancio di previsione del prossimo triennio. Insieme al Dup è poi spostata a fine settembre la verifica dello stato di attuazione dei programmi prevista dall’articolo 147-ter del Tuel, obbligatoria per gli enti con popolazione superiore a 15mila abitanti.

Tutti gli enti dovranno, per effetto del rinvio operato dalla manovra estiva, entro il termine del 30 novembre, approvare la salvaguardia degli equilibri del bilancio 2020/22 e l’eventuale riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Si terrà certamente conto in questa sede delle assegnazioni ottenute dal fondo di 3,5 miliardi stanziato dall’articolo 106 del Decreto Rilancio e delle integrazioni in arrivo con la manovra estiva, il cui utilizzo non ha peraltro vincoli di destinazione. Il riparto effettuato tiene conto anche delle perdite di gettito e dei maggiori oneri non altrimenti ristorati, al netto di eventuali minori spese, connesse all’emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19 e alla crisi economica da questa innescata. L’assegnazione deve dunque essere intesa come strumento per mantenere, per quanto possibile, indenni dagli effetti della crisi le capacità di spesa ordinarie dell’ente beneficiario. Ifel ammette il pieno utilizzo di queste risorse anche per il finanziamento delle esigenze aggiuntive connesse all’emergenza in atto che non trovino adeguata copertura in assegnazioni specifiche. Come punto di riferimento si deve assumere il livello della spesa consolidata – e quindi ricorrente – autorizzata nel 2019, in confronto costantemente aggiornato con la dinamica dei gettiti da entrate proprie.

Entro la stessa data del 30 novembre dovrà essere approvato anche il bilancio consolidato.

In arrivo poi, tra il 20 settembre e il 9 ottobre 2020, una nuova finestra per chiedere l’anticipazione di liquidità disciplinata dall’articolo 116 del Dl 34/2020, utile agli enti che non l’hanno già ottenuta entro il 24 luglio 2020. Quelli che invece hanno ricevuto la concessione da parte di Cassa depositi e prestiti, hanno tempo fino al 15 settembre per perfezionare il contratto.

Infine, scade il 30 settembre la trasmissione in via telematica della relazione illustrativa sulle multe 2019 e sulle auto di servizio in uso. In tema di personale invece, entro il 4 settembre occorre inviare il conto annuale.

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