30/09/2019 – Composizione della Giunta comunale e percentuale di genere femminile

Composizione della Giunta comunale e percentuale di genere femminile
 
“FATTO e DIRITTO
1. F. C., A. F. e AG.M., in qualità di cittadini e di consiglieri comunali di minoranza di Castrolibero hanno adìto questo Tribunale allo scopo di ottenere l’annullamento dei decreti nn.10936, 10938, 10939 e 10941 del 14 giugno 2018 con i quali il Sindaco ha provveduto a designare la Giunta Municipale dell’ente indicando tra gli assessori tre uomini e una rappresentante femminile, così violando, secondo la prospettazione contenuta nel ricorso, l’art. 1, comma 137, della Legge 56/2014 che fa obbligo, nel caso di comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, di garantire una rappresentanza di genere nella misura del 40%.
2. Oltre a non rispettare il dettato normativo, sostengono i ricorrenti, il Sindaco non avrebbe svolto alcuna attività istruttoria, non potendosi desumere quale procedura abbia posto in atto per acquisire l’eventuale disponibilità per lo svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di genere femminile; neppure avrebbe dato conto di eventuali rinunce all’incarico de quo tanto all’interno della stessa maggioranza consiliare quanto nella società civile.
3. Ha resistito il Comune eccependo, in rito, la nullità e inammissibilità del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza.”
 
“6.1. La natura fiduciaria della carica assessorile non può giustificare, infatti, la limitazione di un eventuale interpello – di cui in ogni caso non vi è alcuna prova – alle sole persone appartenenti allo stesso partito o alla stessa coalizione di quella che ha espresso il Sindaco, soprattutto in realtà locali niente affatto estese, come quella di cui ci si occupa, ciò tanto più in considerazione del principio alla cui attuazione è finalizzata la norma in questione. Nessuna prova, inoltre, è stata effettivamente fornita in ordine a una adeguata istruttoria svolta per reperire, per la nomina di assessore femminile, idonee personalità nell’ambito territoriale di riferimento.
6.2. Deve quindi ritenersi che non risulti provata quella situazione di obiettiva ed assoluta impossibilità di rispettare la percentuale di genere femminile nella composizione della giunta comunale fissata dal legislatore, condizione che, in una logica di contemperamento dei principi costituzionali che vengono in gioco costituisce il “limite intrinseco, logico – sistematico, di operatività della norma in questione” (Consiglio di Stato, Sez. V, 406/2016).
7. Nemmeno può, da ultimo, convenirsi con l’approccio ermeneutico sostenuto nel ricorso, teso a configurare in chiave non immediatamente precettiva la più volte enunciata disposizione di legge, impostazione che appare eccessivamente svalutativa del relativo disposto normativo, rispondente a specifici valori di rango costituzionale, sinteticamente riassumibili nella necessità di assicurare la parità di genere.”
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