27/09/2019 – Copertura finanziaria del servizio di trasporto scolastico

Copertura finanziaria del servizio di trasporto scolastico
di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Serramazzoni e Vicesegretario Comunale
Va segnalato un nuovo parere contabile espresso ex art. 7, comma 8, L. 5 giugno 2003, n. 131, dalla Corte dei conti-Puglia, giusta delibera 25 luglio 2019, n. 76, in tema di copertura finanziaria dei costi afferenti il servizio di trasporto scolastico. La delibera pare arginare le criticità emerse sull’argomento a seguito:
degli orientamenti di altre sezioni territoriali della Corte, secondo i quali detto servizio, di natura pubblica, non potendo essere classificato tra quelli a domanda individuale (e, quindi, non potendo allo stesso reputarsi applicabili i conseguenti vincoli normativi e finanziari che caratterizzano i servizi pubblici a domanda individuale, ex D.M. 31 dicembre 1983), in quanto oggettivamente rivolto a soddisfare esigenze della collettività, fa sì che per esso siano definite dal Comune adeguate tariffe a copertura dei costi, secondo quanto stabilito dall’art. 117 TUEL; per conseguenza, l’erogazione del servizio non solo non può essere gratuita per gli utenti, ma la sua copertura finanziaria deve avvenire integralmente mediante i corrispettivi versati dai richiedenti il servizio;
della mancata approvazione del Decreto cd. “Salva precari”, licenziato dal Consiglio dei Ministri il 6 agosto 2019 con la formula “salvo intese”, che avrebbe dovuto concretizzarsi in un testo finale per approdare in Gazzetta Ufficiale entro il 28 agosto 2019, in tempo per la ripresa dell’anno scolastico, e contenente una specifica disposizione volta a garantire la gratuità del servizio di trasporto scolastico; così, lasciando aperto lo scenario delineato dalla Corte dei conti e di cui al punto precedente.
L’interpellato giudice contabile pugliese, pur ritenendo che il servizio di trasporto scolastico sia a tutti gli effetti un servizio pubblico di trasporto e, come tale, escluso dalla disciplina normativa dei servizi pubblici a domanda individuale, che individua un sistema di predeterminazione della misura percentuale della quota dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate, ha precisato che nell’obbligatorio rispetto dell’economicità del servizio, presupposto essenziale per consentire l’effettività e la continuità della sua erogazione, tra le risorse volte ad assicurare l’integrale copertura dei costi possono essere ricomprese le contribuzioni regionali (si vedano, in particolare, i fondi regionali disponibili e appositamente erogati anche con l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica) e quelle autonomamente destinate dall’ente nella propria autonomia finanziaria, purché reperite nel rispetto della clausola d’invarianza finanziaria posta dall’art. 5, comma 2, D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63, espressa nel divieto dei nuovi e maggiori oneri per l’ente medesimo, con corrispondente minor aggravio a carico all’utenza.
Si tratta senz’altro di un pronunciamento importante, che apre alla possibilità di superare le interpretazioni finora fornite, circa la necessaria copertura integrale del servizio di trasporto scolastico con il gettito delle tariffe del servizio, scelta pressoché disapplicata dai Comuni che offrono il servizio medesimo, dovendo ricorrere a quote della fiscalità generale per assicurare l’equilibrio economico: non a caso le associazioni rappresentative degli enti locali, ma anche alcuni parlamentari, avevano chiesto al Governo una modifica normativa per includere il servizio nell’elenco di cui al D.M. n. 131/1983, in modo da consentire un alleggerimento del peso economico complessivamente connesso all’erogazione del servizio che, in caso contrario, sarebbe interamente a carico delle famiglie; percorso interrotto a causa delle note vicende politiche e di Governo estive.
E’ del tutto evidente, infatti, che l’applicazione rigorosa del principio dell’integrale copertura dei costi del servizio ad esclusivo carico dell’utenza renderebbe, di fatto, impossibile per i Comuni sostenere con proprie risorse i costi connessi alle spese per il trasporto scolastico che gravano sulle famiglie, come generalmente avvenuto fino ad ora, con varie modalità agevolative, collegate in particolare al reddito o alla composizione del nucleo familiare, costringendo gli enti locali a modificare l’erogazione del servizio ed imponendo maggiori oneri alle famiglie; del resto, tutti i servizi di trasporto sono caratterizzati da un intervento pubblico, altrimenti le tariffe risulterebbero insostenibili.
L’interpretazione, come visto, non è pertanto univoca, ed è auspicabile un rapido chiarimento da parte del Governo.

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