31/10/2019 – Novità in materia di “opere a scomputo”

Novità in materia di “opere a scomputo”
L’ufficio edilizia e l’ufficio lavori pubblici, in gestione associata all’Unione di Comuni, chiedono quali siano le novità in materia di “opere a scomputo” avendo avuto notizia di una modifica normativa che però non si ritrova nè nella disciplina edilizia (nazionale e regionale) nè in quella sugli appalti.
a cura di Simone Chiarelli
La problematica è reale e deriva dall’avvio, da parte della Commissione europea, di una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia riguardante, tra l’altro, la violazione dell’art. 5, par. 8, comma 2, Dir. 2014/24/UE in relazione alle opere di urbanizzazione a scomputo.
Alla luce di questa procedura, coinvolgente le Linee guida ANAC n. 4, l’Autorità Nazionale Anticorruzione preso atto che nelle more della conclusione della procedura di aggiornamento delle Linee guida n. 4, è intervenuto il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, convertito con L. 14 giugno 2019 n. 55 ha provveduto all'”Aggiornamento dei punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j) delle Linee guida n. 4 a seguito dell’entrata in vigore della L. 14 giugno n. 55 di conversione del D.L. 18 aprile 2019 n. 32” con la Del. 10 luglio 2019, n. 636.
Le Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” contengono oggi una disciplina specifica (punto 2.2 e 2.3) su questo tema prevedendo in sintesi che:
– “Per le opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, nel calcolo del valore stimato devono essere cumulativamente considerati tutti i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria anche se appartenenti a diversi lotti, connessi ai lavori oggetto di permesso di costruire, permesso di costruire convenzionato (art. 28-bisD.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) o convenzione di lottizzazione (art. 28L. 17 agosto 1942 n. 1150) o altri strumenti urbanistici attuativi”.
– l’art. 16, comma 2-bis, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Nell’ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria … di importo inferiore alla soglia …, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il [Codice dei contratti]) e l’art. 36, comma 4, Codice dei contratti pubblici che rinvia a tale disposizione si applicano dunque esclusivamente quando il valore di tutte le opere di urbanizzazione non raggiunge le soglie di rilevanza comunitaria.
I casi possibili sono dunque due:
a) Nel caso dunque si rimanga sotto la soglia il privato avrà titolo ad avvalersi delle citate disposizioni (esecuzione diretta di opere a scomputo) ma esclusivamente per le opere funzionali. “Per opere funzionali si intendono le opere di urbanizzazione primaria (ad es. fogne, strade, e tutti gli ulteriori interventi elencati in via esemplificativa dall’art. 16, comma 7D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) la cui realizzazione è diretta in via esclusiva al servizio della lottizzazione ovvero della realizzazione dell’opera edilizia di cui al titolo abilitativo a costruire e, comunque, quelle assegnate alla realizzazione a carico del destinatario del titolo abilitativo a costruire”;
b) il valore complessivo di tutte le opere supera la soglia comunitaria. In questo caso il privato dovrà applicare il Codice di contratti pubblici (procedure di gara, principi, regole ecc..) sia per le opere funzionali che per quelle non funzionali.
A questo complesso quadro occorre aggiungere l’ulteriore deroga (della deroga) prevista dall’art. 35, comma 11, del codice dei contratti pubblici in base al quale “le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono aggiudicare l’appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del presente codice, quando il valore stimato al netto dell’IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l’opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi”.
In sintesi, rimane in vigore la disciplina sulla realizzazione diretta di opere a scomputo da parte del titolare del permesso di costruire ma con forti limitazioni derivanti dal calcolo del valore stimato secondo le indicazioni di Anac, frutto del recepimento di puntuali indicazioni comunitarie.
Si conferma che tale disciplina è fuori dalla disciplina urbanistico-edilizia e del Codice dei contratti, che contiene un richiamo indiretto e generale solo nell’art. 216, comma 27-octies laddove dispone “Ai soli fini dell’archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell’entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l’ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia”, norma che è alla base della Del. 10 luglio 2019, n. 636 dell’ANAC.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto