31/10/2019 – Compensazione legale tra debiti e crediti reciproci

Compensazione legale tra debiti e crediti reciproci
Questo Comune vanta dei crediti omogenei, certi, liquidi ed esigibili nei confronti di una società partecipata, essendo allo stesso tempo debitore nei confronti della società stessa. La partecipata, nonostante numerosi solleciti, non provvede – non provvede al pagamento del dovuto, mentre il Comune paga regolarmente i propri debiti. Il Comune ha pertanto attivato la procedura di compensazione legale tra debiti e crediti reciproci ex art. 1243 c.c., facendo inoltre riferimento alle seguenti deliberazioni della Corte dei Conti:
La società partecipata non ha però fatto pervenire risposta alla comunicazione di attivazione della compensazione legale. Può il comune procedere con la compensazione legale nel silenzio della società?
a cura di Angelina Iannaccone
Il quesito in esame attiene alla problematica dell’utilizzo dell’istituto civilistico della “compensazione legale” in relazione ad una fattispecie di crediti-debiti contrapposti fra un Comune ed una società partecipata. Il Comune ha avviato la procedura di compensazione, notiziando preventivamente la società e fondando la propria azione su pregressi ed indicati orientamenti della Corte dei Conti. La società, purtroppo, mantiene un atteggiamento inerziale, ragion per cui il Comune chiede come deve concretamente comportarsi.
Come noto, ai sensi dell’art. 1241 c.c., quando due soggetti sono obbligati l’uno verso l’altro, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme dettate dal codice civile medesimo. Con la compensazione, si estingue l’obbligo e, contestualmente, si realizza il credito. Trattasi, invero, di un modello satisfattorio di estinzione delle contrapposte obbligazioni perché, se è vero che, per effetto della compensazione, le parti nulla percepiscono, è anche vero che esse conservano nel loro patrimonio quel bene (somma di danaro), di cui altrimenti si sarebbero private. L’istituto della compensazione risponde, primariamente, ad un’esigenza di economicità degli atti giuridici, dando luogo ad un’ulteriore garanzia di soddisfazione per il creditore e risponde anche ad una ragione di interesse pubblico, dal momento che evita il moltiplicarsi delle liti.
Ai sensi della disciplina civilistica, è possibile distinguere tra:
o compensazione legale: tra due debiti liquidi ed esigibili aventi ad oggetto denaro o cose fungibili (art. 1243, comma 1);
o compensazione giudiziale: tra debiti non liquidi ma di facile e pronta liquidazione (art. 1243, comma 2);
o compensazione volontaria o convenzionale: per volontà delle parti anche in assenza delle condizioni previste (art. 1252).
La “compensazione legale” è da tempo riconosciuta in riferimento al concreto agire delle Pubbliche amministrazioni. Invero, viene normalmente esclusa in materia tributaria (in tal senso: C. Conti Emilia-Romagna Sez. contr. Delibera, 11 aprile 2017, n. 60), ove al riguardo si afferma che la compensazione non può essere introdotta mediante norma regolamentare da parte dell’ente locale. Ciò, in virtù del principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria, che trova fondamento nella riserva di legge costituzionale (art. 23 Cost.), che si sostanzia nella impossibilità, per l’amministrazione finanziaria, di stipulare con il singolo contribuente pattuizioni che siano dirette ad incidere sulla esistenza, estensione e modalità di attuazione dell’obbligazione tributaria. Ovviamente, fatte salve le discipline deroganti in materia di imposte sui redditi delle persone fisiche e giuridiche ed imposta di successione.
Orbene, venendo alla concreta fattispecie, occorre evidenziare che il riportato orientamento dei giudici contabili (sez. controllo: Corte dei Conti Calabria Sez. contr., Delib., (ud. 22 dicembre 2011) 22 dicembre 2011, n. 667Corte dei Conti Basilicata Sez. contr., Delib., (ud. 27 novembre 2013) 27 novembre 2013, n. 123Corte dei Conti Lombardia Sez. contr., Delib., (ud. 6 marzo 2014) 11 marzo 2014, n. 103Corte dei Conti Veneto Sez. contr., Delib., (ud. 2 agosto 2016) 20 febbraio 2017, n. 111Corte dei Conti Lombardia Sez. contr. Delib., 19 settembre 2017, n. 251), secondo il quale è pienamente legittimo il ricorso all’istituto della “compensazione legale”, in caso di crediti-debiti fra Comuni e società partecipate, è pienamente valido ed operante. Inoltre, siffatto orientamento viene confermato da un’ulteriore deliberazione della sezione di controllo della Corte dei Conti del Veneto (n. 244 del 2 maggio 2017), che ha il pregio di confermare la legittimità del ricorso all’istituto, in ragione della generale capacità di diritto privato dei Comuni, se non derogata da precise disposizioni normative e se in linea con il perseguimento di finalità pubbliche: “I comuni, al pari di altri enti pubblici, infatti, godono nel nostro ordinamento di una generale capacità di diritto privato e possono, pertanto, utilizzare tutti gli strumenti che lo stesso offre per perseguire i propri fini, purché non vi sia una contraria disposizione di legge e vi sia una attinenza dello strumento con le finalità pubbliche perseguite, e, con riguardo alla compensazione, non sono previste preclusioni nell’ambito dei rapporti contrattuali tra soggetti privati ed enti locali. Nessun problema, in particolare, si pone nel caso di compensazione legale, che si applica ai crediti/debiti reciproci, certi, liquidi ed esigibili, ossia esistenti e determinati (o facilmente determinabili, attraverso mere operazioni di calcolo) nel loro ammontare, non oggetto di contestazione tra le parti e scaduti (immediatamente esigibili, perché non sottoposti a termine o condizione), disciplinata dall’art. 1243, 1° comma, c.c..”. Quindi, la compensazione legale è pienamente ammessa fra Comune e società partecipata (fattispecie esaminata nell’indicata deliberazione della Corte Conti Veneto) e si fonda sulla sussistenza dei seguenti presupposti: i crediti/debiti devono essere reciproci, certi, liquidi ed esigibili, ossia esistenti e determinati o facilmente determinabili, attraverso mere operazioni di calcolo, nel loro ammontare, non oggetto di contestazione tra le parti e scaduti. Inoltre, la Corte veneta richiama anche l’attenzione sul fatto che occorre che vi sia piena corrispondenza tra le rispettive risultanze. Precisamente: “l’ammontare del credito vantato dalla partecipata nei confronti dell’ente locale socio, a titolo di corrispettivo del servizio in gestione, deve corrispondere alla posta debitoria iscritta, al medesimo titolo, nel bilancio dell’ente medesimo; l’ammontare del credito (residuo attivo) iscritto nel bilancio dell’ente locale socio, per il rimborso dei ratei di mutuo non corrisposto dalla società, deve corrispondere al debito dovuto, sempre a tale titolo, dalla partecipata”.
Pertanto, il Comune ha fatto bene ad utilizzare l’istituto della compensazione legale, in quanto sembrano sussistere i necessari presupposti. Invero, per quanto concerne la condotta inerziale, posta in essere dalla società partecipata, occorre osservare che gli effetti giuridici della compensazione legale si producono indipendentemente dalla volontà della controparte. Infatti, un’eventuale pronuncia del giudice civile potrà avere solo una valenza meramente dichiarativa del fatto estintivo, risalente al giorno della coesistenza dei due crediti. In tal modo si produrranno le conseguenze giuridiche poste dalla stessa legge ed, in particolare, dall’art. 1242 c.c., il quale stabilisce che: “La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d’ufficio”.

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