17/10/2019 – Accesso civico ai dati degli amministratori riguardanti la rideterminazione delle indennità spettanti

Accesso civico ai dati degli amministratori riguardanti la rideterminazione delle indennità spettanti
S. Biancardi (La Gazzetta degli Enti Locali 17/10/2019)
Particolare interesse riveste il parere 26 giugno 2019, n. 145 del Garante per la Privacy.

Nel caso esaminato, il Responsabile della prevenzione e della corruzione di un Comune, aveva chiesto al Garante un parere su un diniego di accesso civico.

Nello specifico, oggetto dell’accesso civico risultavano essere atti e documenti da cui si evincevano i provvedimenti adottati nei confronti degli amministratori locali (sindaco, vice sindaco, assessori, e Presidente consiliare) destinatari della rideterminazione delle indennità spettanti agli Amministratori locali per il periodo gennaio/maggio 2012 e volti al recupero delle eccedenze, compreso i pagamenti dagli stessi eseguiti a titolo di restituzione.

Il Comune aveva respinto l’istanza di accesso civico a tutela dei dati personali, rappresentando che la richiesta riguardava dati fiscali che erano funzionali a rilevare informazioni sullo stato economico e tenore di vita delle persone, sulle loro abitudini e sul loro comportamento potendo concretamente pregiudicare, sul piano sociale e relazionale, la reputazione e ledere la dignità delle persone interessate. Pregiudizio tanto più grave se si considerava che, in base all’art. 7 del d.lgs. 33/2013, i dati rilasciati a seguito di accesso civico sarebbero stati considerati pubblici e quindi conoscibili e utilizzabili da un numero indeterminato di persone. Pertanto nel caso di specie l’accesso civico risultava in ogni caso sproporzionato eccedente e non pertinente rispetto alla soddisfazione del bisogno conoscitivo manifestato dal richiedente.

Dalla ricostruzione effettuata dall’Autority, risultava che il Comune in questione non aveva rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2011, provvedendo quindi ad applicare alle indennità spettanti agli amministratori locali la riduzione del 10 per cento prevista dall’art. 1, comma 54, della legge 266 del 2005 a decorrere dal 1/1/2012, oltre quella del 30 per cento prevista dall’art. 1, comma 120, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

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