08/10/2019 – Rimborso delle spese per l’esercizio del mandato elettorale

Rimborso delle spese per l’esercizio del mandato elettorale
di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Serramazzoni e Vicesegretario Comunale
Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 24 settembre 2019, n. 6359, nel ribaltare la decisione del giudice di primo grado (T.A.R. Lazio, sez. II, sentenza 1 aprile 2009, n. 3492), si pronuncia sulla corretta applicazione dell’art. 84, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede il rimborso delle spese di viaggio sostenute ove l’amministratore risieda fuori dal capoluogo in cui ha sede l’ente: “Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.”.
Il dato testuale della norma richiamata individua proprio nella residenza fuori del capoluogo del comune quella condizione necessaria per usufruire del rimborso delle spese di viaggio, al fine di non aggravare la posizione dell’amministratore, che per lo svolgimento delle proprie funzioni (partecipare alle sedute consiliari o garantire la presenza presso gli uffici del comune per lo svolgimento di funzioni proprie o delegate) deve necessariamente spostarsi dalla sede di residenza alla sede dell’ente.
Prima di affrontare la questione, tuttavia, è fondamentale precisare che il consigliere comunale ricorrente, proclamato eletto alla carica nel Comune di Pomezia (ove risiede anagraficamente), è un sottufficiale della Guardia di Finanza in forza in provincia di Varese, a seguito di trasferimento d’autorità per esigenze di servizio; per questo aveva chiesto al Comune il rimborso delle spese di viaggio per recarsi dalla sede di servizio (nella caserma ivi sita alloggia) alla sede dell’ente, per partecipare alle sedute del Consiglio comunale e per assicurare la necessaria presenza ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni; il Comune dapprima provvedeva al pagamento del rimborso richiesto, ma nel corso del mandato elettivo sospendeva i pagamenti avviando la procedura per il recupero di quanto già versato.
Tanto premesso, il giudice d’appello rileva come il primo giudice abbia erroneamente omesso di considerare che, per il militare, il luogo di residenza è obbligatoriamente quello della sede di servizio, ove dimora abitualmente, dando invece esclusivo rilievo alla residenza anagrafica: infatti, ai sensi dell’art. 48D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, “Tutti i militari hanno l’obbligo di alloggiare nella località sede di servizio”.
Proprio perché le peculiari caratteristiche del rapporto di servizio del personale militare impongono l’obbligo di residenza nella sede di servizio nel corso dell’intera sua carriera in servizio permanente effettivo, il legislatore ha emanato specifiche discipline agevolative in favore di tali soggetti (es.: indennità/rimborsi spese derivanti dal trasferimento della residenza originaria alle successive destinazioni ove il militare presta servizio; discipline speciali in materia di accesso ai mutui agevolati per l’edilizia residenziale o in materia di determinazione dell’aliquota sull’imposta di registro ed all’imposta sul valore aggiunto da applicare ai trasferimenti immobiliari).
Pertanto, poiché a prescindere dal mantenimento dell’iscrizione nell’anagrafe del Comune di Pomezia, l’amministratore ha la propria residenza effettiva nel Comune ove presta servizio quale militare, avendovi stabilito la propria dimora abituale, l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto accogliere l’istanza di rimborso delle spese di viaggio effettuate per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e per la presenza necessaria presso la sede dell’ente per lo svolgimento delle funzioni consiliari formulata dall’appellante.
Quindi, conclusivamente, è illegittimo il diniego, nei confronti di un militare eletto consigliere comunale, di rimborso delle spese per l’esercizio del mandato elettorale e, in particolare, delle spese di viaggio per recarsi dalla sede di servizio alla sede dell’Ente territoriale.

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