01/10/2019 – La delibera comunale che prevede tariffe maggiorate per gli alberghi in materia di TARSU è legittima

La delibera comunale che prevede tariffe maggiorate per gli alberghi in materia di TARSU è legittima
di Federico Gavioli – Dottore commercialista, revisore legale e giornalista pubblicista
E’ legittima la delibera del Comune che dispone una superiore e diversa tariffazione per gli alberghi in relazione al pagamento della TARSU differenziandola da quella di civili abitazioni; la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23241, del 18 settembre 2019, ha accolto il ricorso di un ente locale.
Il Comune ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza con cui la CTR , confermando la pronuncia di primo grado, ha respinto l’appello del Comune stesso ritenendo parzialmente illegittimo il diniego di rimborso della TARSU per gli anni dal 2007 e al 2011 relativa ad un esercizio alberghiero. La società con l’originario ricorso introduttivo, per gli anni dal 2007 al 2009, aveva contestato l’applicazione della tariffa determinata dal Comune, ritenendola eccessivamente elevata, ed aveva rivendicato l’assimilazione degli esercizi alberghieri ai locali ad uso abitativo sul presupposto che questi avessero la medesima potenzialità di produzione di rifiuti; per gli anni 2010 e 2011 lamentava l’illegittima applicazione di un tributo ormai abrogato.
La commissione tributaria regionale, in relazione alla parte che interessa il presente commento, ha fondato le proprie ragioni sulle seguenti motivazioni: è evidente che la produzione di rifiuti di un albergo nel suo complesso è maggiore di quella delle abitazioni private; tale principio, tuttavia, trova giustificazione solo con riguardo alle parti comuni, quali saloni di ricevimento, sale destinate a ristorante o a prima colazione, cucine lavanderie magazzini, in cui si realizza la maggiore produzione di rifiuti; il regime di tassazione più elevato applicato per gli alberghi non è corretto laddove non prevede alcuna distinzione fra aree destinate esclusivamente a camere e quelle destinate ad usi comuni; il regolamento comunale con le relative tariffe va, pertanto, disapplicato, con riferimento alle camere d’albergo.
L’analisi della Cassazione
Il motivo di impugnazione del ricorso dell’ente locale è fondato per le seguenti considerazioni.
La Cassazione condivide integralmente l’indirizzo di legittimità secondo cui: “In tema di TARSU, è legittima la delibera comunale che preveda una tariffa per la categoria degli esercizi alberghieri notevolmente superiore a quella applicata alle civili abitazioni in quanto costituisce un dato di comune esperienza la maggiore capacità produttiva di rifiuti propria di tali esercizi”(cfr. Cass. civ. n. 8308 del 2018n. 302 del 2010n. 5722 del 2007).
E’ da ritenersi, dunque, legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento delle relative tariffe in cui la categoria degli esercizi alberghieri viene distinta da quella delle civili abitazioni ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a quest’ultime, stante la differente potenzialità di rifiuti prodotti.
Non pare che possa acquisire rilevanza la distinzione nell’ambito dell’esercizio alberghiero tra zone più o meno produttive di una maggiore quantità di rifiuti. La valutazione effettuata dall’orientamento di legittimità sopra richiamato è, infatti, riferita all’esercizio dell’attività alberghiera nel suo complesso. E’, del resto, anche dalla gestione e pulizia delle camere dell’albergo che deriva la maggiore quantità di rifiuti prodotti.
Né è dato rinvenire nel sistema alcuna disposizione che distingua all’interno dell’esercizio dell’attività alberghiera zone produttive di rifiuti in misura differenziata, come avviene ad esempio per gli stabilimenti industriali.
Le conclusioni
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge l’originario ricorso introduttivo.

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